Il rapporto di lavoro a tempo determinato può cessare legittimamente:
- alla scadenza del termine;
- prima della scadenza per il recesso del datore di lavoro assistito da giusta causa;
- prima della scadenza per il recesso del lavoratore assistito da giusta causa.
Al di fuori delle due ipotesi ora esaminate, il recesso delle parti prima della scadenza del termine è illegittimo e da diritto alla parte non recedente di ottenere il risarcimento del danno.
Pertanto, in caso in cui il lavoratore assunto a tempo determinato rassegni le proprie dimissioni senza giusta causa prima della scadenza del termine, il datore di lavoro potrebbe ottenere il risarcimento dei danni sofferti.
La prova rigorosa
Il datore di lavoro dovrà fornire la prova rigorosa dei danni subiti.
Infatti, il risarcimento sarà escluso nel caso in cui i pretesi danni non siano effettivamente riconducibili in modo immediato e diretto alle dimissioni o potendo essere ridotto in caso di colpevole inerzia del datore di lavoro nel reperimento di un lavoratore che sostituisca il recedente sino alla scadenza del termine.
Cosa succede in caso di mancanza di prova?
In mancanza di prova rigorosa da parte del datore di lavoro delle spese, delle perdite subite e del mancato incremento patrimoniale, nonchè del loro diretto collegamento causale con le dimissioni, è probabile che il risarcimento venga determinato in via equitativa in un importo equivalente all’ammontare dell’indennità sostitutiva del preavviso che il lavoratore avrebbe dovuto prestare se il rapporto di lavoro fosse stato a tempo indeterminato.
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