28 Luglio 2026

Videosorveglianza e controlli difensivi: senza fondato sospetto le riprese sono inutilizzabili

La questione in sintesi

Un’azienda della logistica, allarmata da ingenti ammanchi di magazzino, incarica un investigatore privato che installa telecamere nelle aree “rotture” senza accordo sindacale né autorizzazione dell’Ispettorato. Sulla base di quei filmati vengono licenziati diversi addetti al turno notturno.

La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 379/2025, conferma l’illegittimità del licenziamento: mancava un fondato sospetto individuale ex ante, il controllo era generalizzato e indiscriminato e, quindi, ricadeva nelle garanzie dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori. Le videoriprese sono inutilizzabili e il lavoratore va reintegrato.

Il caso: dagli ammanchi di magazzino al licenziamento

La vicenda nasce in una piattaforma logistica affidata in appalto. Dopo aver rilevato differenze inventariali crescenti — da circa 100.000 euro a marzo 2023 a oltre 350.000 euro a fine giugno — la società incarica un investigatore privato, che il 2 giugno 2023 installa alcune videocamere nelle zone “rotture secco” e “gelo”, non coperte dalla videosorveglianza del committente. Le riprese proseguono fino al 13 luglio.

Solo dopo settimane di visione dei filmati (per stessa ammissione dell’azienda, “decine e decine di video della durata di ore ed ore, unitamente a circa 500 pagine di fotogrammi”), il 27 settembre 2023 vengono identificati alcuni dipendenti, tra cui il lavoratore poi licenziato. A costui viene contestato non il furto di bancali di merce, ma di essersi recato nella zona “rotture secco” e di aver consumato cibi provenienti da colli danneggiati, non più commerciabili. Il 24 novembre 2023 arriva il licenziamento per giusta causa.

Il Tribunale di Milano accoglie il ricorso del lavoratore e ne dispone la reintegrazione. La società appella, sostenendo che le videocamere erano legittime perché installate a tutela del patrimonio aziendale e in presenza di un sospetto già maturato. La Corte d’Appello respinge l’appello.

Giugno – Luglio 2023
L’installazione delle telecamere
Videocamere collocate dall’investigatore privato nelle aree “rotture”, senza accordo sindacale né autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro.

Il controllo è “amplissimo”, esteso a tutti gli addetti che transitavano nelle zone riprese. La stessa relazione investigativa, a scopo “meramente esplorativo”, indicava che la committente “sospetta furti in azienda da parte di dipendenti, fornitori e/o avventori in genere”, senza individuare soggetti specifici.

2025
Corte d’Appello di Milano, Sez. Lavoro, Sentenza n. 379/2025
Pubblicata il 4 giugno 2025 · Rel. Cons. Giovanni Casella · Conferma Trib. Milano n. 5612/2024

Licenziamento illegittimo

La Corte conferma l’inutilizzabilità delle videoriprese e la reintegrazione del lavoratore ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 23/2015. Il controllo non era un controllo difensivo “in senso stretto”, ma un controllo generalizzato sul patrimonio aziendale, soggetto perciò alle garanzie dell’art. 4 St. Lav., nella specie mancanti.

«Nei confronti del lavoratore appellato, di fatto, non esisteva ex ante alcun fondato sospetto, atteso che la medesima società ha riferito di averlo individuato come tale sulla base di elementi assai generici, se non addirittura “neutri”, come la consumazione di cibo o bevande sul posto di lavoro» (App. Milano n. 379/2025).

La distinzione decisiva: controlli difensivi “in senso stretto” e tutela del patrimonio

La Corte ricostruisce l’orientamento della Cassazione (Cass. n. 25732/2021, n. 34092/2021 e n. 18168/2023) e distingue due tipologie di controlli. I controlli a difesa del patrimonio aziendale riguardano tutti i dipendenti, o gruppi di essi, nello svolgimento della prestazione che li mette a contatto con quel patrimonio: devono rispettare integralmente l’art. 4 dello Statuto, cioè accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato, esigenze qualificate, informativa preventiva e conformità alla normativa privacy.

I controlli difensivi “in senso stretto”, invece, sono diretti ad accertare condotte illecite ascrivibili — sulla base di concreti indizi — a singoli dipendenti. Poiché non hanno ad oggetto la normale attività lavorativa, si collocano fuori dal perimetro dell’art. 4; ma restano leciti solo a tre condizioni cumulative: un fondato sospetto preesistente, la natura ex post del controllo (raccolta dei dati solo dopo l’insorgere del sospetto) e un corretto bilanciamento tra tutela dei beni aziendali e dignità e riservatezza del lavoratore.

«Occorrerà […] assicurare un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, con un contemperamento che non può prescindere dalle circostanze del caso concreto» (Cass. n. 18168/2023, richiamata in App. Milano n. 379/2025).

Applicando questi principi, la Corte rileva che il sospetto era generico ed esteso a tutti i lavoratori; che nessun elemento oggettivo collegava il singolo dipendente agli ammanchi; che la stessa società, nella denuncia-querela, aveva ammesso di non avere, fino all’8 luglio 2023, sospetti su nessuno in particolare. Il controllo era dunque preventivo e indiscriminato, non mirato: rientrando nella tutela del patrimonio ex art. 4, comma 1, St. Lav., senza le procedure richieste, le registrazioni sono inutilizzabili a fini disciplinari e il licenziamento che vi si fonda è annullato.

Il principio di diritto

1. Il fondato sospetto deve precedere il controllo. Il controllo difensivo “in senso stretto” è lecito solo se la raccolta dei dati è successiva (ex post) all’insorgere di un sospetto già circostanziato su condotte illecite di singoli dipendenti. Un sospetto generico e diffuso, non ancorato a indizi concreti e individuali, non basta.

2. Il controllo esplorativo e generalizzato resta soggetto all’art. 4. Se la videosorveglianza è “amplissima”, non circoscritta e mirata a prevenire future sottrazioni sul lavoro di tutti, essa tutela il patrimonio aziendale nel senso dell’art. 4, comma 1, St. Lav. e richiede accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato. In assenza, le riprese sono inutilizzabili.

3. Nessun annullamento delle garanzie. Anche in presenza di un sospetto, il datore non può controllare liberamente il lavoratore: va sempre garantito il bilanciamento con la dignità e la riservatezza, nel rispetto della normativa privacy e dell’art. 8 CEDU.

Consigli strategici per l’avvocato

  1. Per il difensore del lavoratore: concentrare l’attacco sulla cronologia. Chiedere al datore di provare quando e su quali indizi individuali sia sorto il sospetto, distinguendolo dal momento della raccolta dei dati: se il controllo è iniziato prima o su una platea indistinta, le riprese cadono e con esse l’intero impianto disciplinare.
  2. Per il difensore del datore di lavoro: documentare per iscritto e in via preventiva gli indizi che circoscrivono il sospetto a soggetti determinati, delimitare l’ambito e la durata del controllo, e — dove il controllo tuteli il patrimonio in senso ampio — non rinunciare all’accordo sindacale o all’autorizzazione dell’Ispettorato e all’informativa privacy.
  3. Per entrambi: verificare sempre la coerenza tra il fatto contestato e l’esito del controllo. Qui il collegamento tra gli ingenti ammanchi e la condotta effettivamente contestata (consumo di cibi da colli rotti) mancava del tutto: uno scarto che ha pesato sia sull’utilizzabilità delle prove sia sulla proporzionalità della sanzione.
Avvertenza
Il presente articolo ha finalità esclusivamente divulgative e informative. Non costituisce parere legale né consulenza professionale. Le informazioni riportate si basano su pronunce reperite nella banca dati BuddaLaw e possono non riflettere l’evoluzione normativa o giurisprudenziale successiva alla data di pubblicazione. Per ogni questione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato. L’autore e il gestore del sito declinano ogni responsabilità per l’uso improprio delle informazioni qui contenute.

Questo articolo è stato elaborato e redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale e potrebbe contenere errori. Le fonti giurisprudenziali sono state ricercate e verificate sulla banca dati BuddaLaw.