31 Agosto 2026

Assunto a tempo pieno ma pagato a ore: paga anche il committente

La questione in sintesi

Un carrellista viene assunto a tempo pieno e indeterminato in un magazzino della logistica. Sul contratto c’è scritto full time. In busta paga, però, le ore riconosciute cambiano di mese in mese: a volte meno del monte ore contrattuale, a volte di più, ma senza le maggiorazioni dovute. Il sabato lavorato non viene mai maggiorato. Lo straordinario festivo è pagato al 35% invece che al 65%.

Il lavoratore fa causa e chiede il terzo livello. Il Tribunale di Milano gliene riconosce uno più basso di quello domandato, ma gli dà ragione sul punto che conta davvero: chi è assunto a tempo pieno ha diritto alla retribuzione mensile piena, a prescindere da quante ore l’azienda decide di chiamarlo. E a pagare non è solo la cooperativa che lo ha assunto: risponde in solido anche il grande committente dell’appalto.

Il contratto dice full time, la busta paga dice altro

La vicenda comincia il 15 febbraio 2021. Un lavoratore viene assunto da una società di logistica con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, inquadrato come operaio di quarto livello junior del CCNL Trasporto merci e Logistica. Viene destinato a un appalto di movimentazione merci per conto di una grande azienda committente, passando nel tempo per più magazzini: prima Settala, poi Stradella, infine Casalpusterlengo.

Il lavoratore sostiene di aver svolto, in una prima fase, funzioni di responsabile e caposquadra: coordinamento dello scarico, organizzazione della movimentazione, gestione dei turni settimanali, autorizzazione di ferie e permessi. Da qui la richiesta principale: riconoscimento del terzo livello, quello che il contratto collettivo riserva a chi ha «elevato grado di autonomia operativa e decisionale».

Ma il ricorso non si ferma all’inquadramento. Il lavoratore contesta anche di non aver mai ricevuto la retribuzione piena corrispondente al tempo pieno, di non aver visto applicate le maggiorazioni per il lavoro del sabato e per lo straordinario festivo, di non aver avuto gli aumenti periodici di anzianità, i versamenti ai fondi contrattuali e l’integrazione aziendale del trattamento di malattia. E chiede la condanna solidale di entrambe le società: quella che lo ha assunto e quella che ha commissionato l’appalto.

Cosa ha deciso il giudice

2026
Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Sentenza n. 3015/2026
Giudice Claudia Tosoni · dispositivo letto il 9 giugno 2026 · depositata il 23 luglio 2026

Accoglimento parziale

Il Tribunale rigetta la domanda principale di inquadramento nel terzo livello, ma accoglie la subordinata: quarto livello pieno fin dall’assunzione, in luogo del quarto livello junior. Sul fronte retributivo accoglie invece a tutto campo: retribuzione piena per il tempo pieno, maggiorazione del 20% per ogni sabato lavorato, maggiorazione del 65% per lo straordinario festivo, aumenti periodici di anzianità, contribuzione ai fondi contrattuali, indennità per festività abolite e permessi non goduti.

Condanna finale: 5.749,33 euro lordi di differenze retributive per il periodo 15 febbraio 2021 – 31 agosto 2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a carico in solido della società datrice e dell’azienda committente, più 2.700 euro di compensi legali a carico di entrambe.

«Dall’esame dei cedolini prodotti in causa emerge l’errato pagamento delle maggiorazioni sul lavoro straordinario festivo (pagate al 35% invece che al 65%), nonché sulle ore di lavoro straordinario prestate nelle giornate del sabato» (Trib. Milano n. 3015/2026)

Perché il terzo livello non è stato riconosciuto

Qui la sentenza è istruttiva più per come perde il ricorrente che per come vince. Il giudice ricorda l’onere probatorio che grava su chi rivendica una qualifica superiore, richiamando un principio consolidato in Cassazione.

«Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l’inquadramento in una qualifica superiore ha l’onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto» (Cass. Sez. Lav., 21 maggio 2003, n. 8025, richiamata in sentenza)

Le testimonianze hanno confermato che il lavoratore assegnava missioni e gestiva le sostituzioni. Non bastava. Il terzo livello del CCNL Logistica richiede autonomia decisionale reale, non compiti organizzativi esercitati sotto la supervisione costante del capo area.

«Il ricorrente avrebbe dovuto rendere piena dimostrazione dell’alto contenuto professionale caratterizzante le mansioni organizzative svolte, il tipo di cognizioni tecnico-pratiche possedute, il grado di effettiva autonomia della sua attività e della natura della responsabilità connessa; ciò all’evidenza non può desumersi dal tenore delle deposizioni rese dai testimoni esaminati» (Trib. Milano n. 3015/2026)

Il giudice riconosce però il quarto livello pieno: tra i profili esemplificativi di quel livello figurano espressamente il carrellista e il conducente di carrelli elevatori di portata inferiore ai 30 quintali. Mansioni che il lavoratore ha svolto in modo pacifico e continuativo.

Il cuore della decisione: full time significa stipendio pieno

È il passaggio che rende questa sentenza rilevante ben oltre il singolo magazzino. La difesa aziendale muoveva da un’idea diffusa nella logistica in appalto: il dipendente viene chiamato al lavoro secondo i picchi, e si paga quello che ha effettivamente prestato. Il Tribunale smonta l’impostazione partendo dal contratto collettivo.

«Il CCNL Trasporto merci e logistica, considerando la Parte Generale, non prevede un pagamento orario e un utilizzo della prestazione del dipendente “ad ore”, con perdita della retribuzione se il dipendente è “chiamato al lavoro” per meno di 39 ore settimanali» (Trib. Milano n. 3015/2026)

Ne discende un’inversione dell’onere della prova che vale la pena leggere per intero, perché è là che si gioca la causa.

«A fronte della pacifica sussistenza del fatto costitutivo del diritto azionato – rappresentato, come già detto, dalla sussistenza tra le parti di contratti di lavoro a tempo pieno – spettava alla cooperativa datrice di lavoro allegare e provare la sussistenza di fatti impeditivi o estintivi di tale diritto (quali, in ipotesi, il rifiuto del lavoratore di rendere la prestazione, l’assenza ingiustificata dal servizio, l’esistenza di un accordo tra le parti avente ad oggetto la riduzione dell’orario di lavoro, la sussistenza di un’impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione, la concessione di permessi non retribuiti etc.» (Trib. Milano n. 3015/2026, che riprende App. Milano n. 1589/2019 e Trib. Milano n. 593/2021)

Tradotto: al lavoratore basta esibire il contratto a tempo pieno. Da quel momento tocca all’azienda dimostrare perché non lo ha pagato per intero. Nel caso concreto quella prova non è arrivata, e il mancato pagamento del monte ore contrattuale si è propagato a cascata su tredicesima, quattordicesima, ferie, festività e TFR.

La sorpresa per il committente: paga anche chi non ha assunto

Il secondo fronte riguarda l’articolo 29 del d.lgs. 276/2003, la norma che rende il committente solidalmente responsabile per i trattamenti retributivi dovuti dall’appaltatore ai propri dipendenti. La difesa della committente puntava a escludere dalla solidarietà alcune voci – in particolare l’indennità di malattia e l’indennità sostitutiva delle ferie. Il Tribunale respinge la distinzione.

«Tutti gli emolumenti rivendicati rientrano pertanto nei “trattamenti retributivi” a cui fa riferimento l’art. 29 Dlgs 276/2003» (Trib. Milano n. 3015/2026)

Il ragionamento poggia sulla natura retributiva, e non risarcitoria, dell’indennità sostitutiva delle ferie, affermata da un filone ormai stabile della Cassazione richiamato in sentenza (Cass. n. 1757/2016; Cass. n. 3021/2020; Cass. n. 26169/2020; Cass. n. 7976/2020).

Il committente, però, non resta senza rimedio. Il giudice riconosce il regresso e lo pronuncia direttamente in sentenza, in forma condizionata.

«Peraltro a norma del disposto dell’29, comma 2, D.Lgs. 276/03, come novellato dalla L. n. 49 del 20 aprile 2017, “il committente che ha eseguito il pagamento … può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”» (Trib. Milano n. 3015/2026)

Il dispositivo condanna quindi la società datrice a rimborsare alla committente tutto quanto quest’ultima dovrà eventualmente versare al lavoratore. Una sola causa, due condanne, nessuna necessità di un secondo giudizio a valle.

Chiesto e ottenuto

Domanda Esito
Terzo livello CCNL Logistica Rigettata
Quarto livello pieno dall’assunzione (subordinata) Accolta
Retribuzione piena per il tempo pieno Accolta
Maggiorazione 20% per il lavoro del sabato Accolta
Maggiorazione 65% per straordinario festivo Accolta
Aumenti di anzianità e fondi contrattuali Accolta
Responsabilità solidale del committente Accolta
Importo complessivo liquidato 5.749,33 euro lordi

I principi che restano

1. Il contratto a tempo pieno è il fatto costitutivo. Chi ha un contratto full time ha diritto alla retribuzione mensile intera prevista dal CCNL. Non deve provare di aver lavorato tutte le ore: deve solo produrre il contratto.

2. I fatti impeditivi li prova il datore. Rifiuto della prestazione, assenza ingiustificata, accordo di riduzione oraria, impossibilità sopravvenuta, permessi non retribuiti: sono tutte circostanze che l’azienda deve allegare e dimostrare, altrimenti la retribuzione è dovuta per intero.

3. Le maggiorazioni si leggono nel CCNL, non nella prassi aziendale. Sabato al 20% con orario su sei giorni, straordinario festivo al 65%, straordinario oltre il monte ore mensile al 30%: la busta paga che si discosta da questi valori genera differenze esigibili.

4. Nell’appalto il committente risponde di tutto il retributivo. Compresa l’indennità sostitutiva delle ferie e il trattamento di malattia, perché hanno natura retributiva. Con diritto di regresso verso l’appaltatore, pronunciabile già nella stessa sentenza.

5. La qualifica superiore va provata nel dettaglio. Coordinare colleghi non basta: serve dimostrare autonomia decisionale, contenuto tecnico e responsabilità effettiva, confrontando punto per punto mansioni svolte e declaratoria contrattuale.

Cosa significa per te

Se sei un lavoratore. Prendi il contratto e mettilo accanto alle ultime dodici buste paga. Se il contratto dice tempo pieno e le buste paga riconoscono un monte ore variabile e inferiore, la differenza è probabilmente dovuta – e non tocca a te spiegare perché in quel mese ti hanno chiamato meno. Controlla poi le percentuali di maggiorazione: sono numeri scritti nel contratto collettivo, non margini di trattativa. Se lavori in un appalto, l’azione va valutata anche verso il committente, che spesso è il soggetto più solvibile della filiera.

Se sei un datore di lavoro o un committente. La flessibilità oraria gestita di fatto, senza un accordo scritto di riduzione dell’orario o senza un contratto part time, non regge in giudizio: costa le differenze su tutti gli istituti indiretti e differiti, con interessi e rivalutazione. E se sei il committente di un appalto di servizi, il rischio non si esaurisce nella scelta del fornitore: risponde il tuo patrimonio, e il regresso serve a recuperare, non a evitare la condanna.

Consigli strategici per l’avvocato

  1. Per il difensore del lavoratore: imposta il ricorso separando nettamente i due piani. Sulle differenze da tempo pieno limitati ad allegare il contratto e le buste paga: hai assolto l’onere. Sull’inquadramento superiore, invece, costruisci capitoli di prova specifici che riproducano parola per parola la declaratoria contrattuale, indicando poteri, autonomia e responsabilità concreti. Articola sempre una domanda subordinata sul livello intermedio: in questo caso ha salvato la causa.
  2. Per il difensore del datore di lavoro: il terreno difensivo è la prova dei fatti impeditivi, non la contestazione generica dei conteggi. Documenta per iscritto accordi di riduzione oraria, permessi non retribuiti, assenze ingiustificate e rifiuti della prestazione, con riscontro nei sistemi di rilevazione presenze. Verifica preventivamente che le percentuali di maggiorazione applicate nei cedolini coincidano con quelle del CCNL vigente e degli accordi integrativi.
  3. Per il difensore del committente: non puntare sull’esclusione di singole voci dal perimetro dell’art. 29 – la giurisprudenza sulla natura retributiva dell’indennità sostitutiva delle ferie è ormai stabile. Chiedi piuttosto fin dalla comparsa di costituzione la condanna in via di regresso dell’appaltatore, che può essere pronunciata già in forma condizionata nello stesso giudizio, ed evita così una seconda causa di rivalsa.
  4. Per entrambi: nella logistica in appalto la verifica dei cedolini è il vero atto istruttorio. Buste paga con monte ore oscillante, maggiorazioni sotto soglia e assenza di aumenti periodici sono indizi che, sommati, spostano il baricentro probatorio in modo decisivo.

Lo Studio Legale Moscioni assiste lavoratori e imprese nelle controversie su inquadramento, differenze retributive e responsabilità solidale negli appalti. Per una valutazione preliminare della tua posizione è sufficiente disporre del contratto di assunzione e delle buste paga dell’ultimo periodo.

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