1 Settembre 2026

Demansionata ma senza risarcimento: quando la prova del danno fa la differenza

La questione in sintesi

Una contabile di una società fieristica veronese ottiene il riconoscimento del II livello del CCNL Terziario e l’accertamento del demansionamento subito dal 2019. Ma la domanda risarcitoria da oltre 91.000 euro viene rigettata: il danno da dequalificazione non è in re ipsa e va allegato e provato con elementi specifici. E anche le differenze retributive si dimezzano, perché i conteggi avversari, contestati in modo analitico, non sono stati difesi con altrettanta precisione.

Il caso: dalla contabilità della ristorazione allo svuotamento delle mansioni

La vicenda decisa dal Tribunale di Verona riguarda una lavoratrice di una società organizzatrice di manifestazioni fieristiche, assunta a tempo indeterminato dal dicembre 2012 e inquadrata prima nel IV e poi, dal luglio 2014, nel III livello del CCNL Terziario. Le sue mansioni, però, raccontavano un’altra storia: gestione autonoma della contabilità del settore ristorazione, controllo di quadratura tra i dati trasmessi dai ristoratori e quelli dell’Agenzia delle Entrate, configurazione delle maschere del gestionale ERP, fatturazione attiva per fiere e ristorazione, recupero crediti con rapporti con i legali esterni e predisposizione di bozze di delibera per la messa a perdita, controllo dei giustificativi delle carte di credito aziendali di dirigenti e quadri.

Soprattutto, nei periodi di maggior carico la lavoratrice coordinava e istruiva i colleghi di supporto: era lei a indicare cosa fare e come procedere, fino a predisporre il file da utilizzare in caso di sostituzione. Dal 2019, a seguito di una riorganizzazione, il quadro cambia: il calcolo degli importi da riconoscere ai ristoratori e la predisposizione degli ordinativi di spesa passano a un quadro, la registrazione delle fatture passive ad altro addetto, il recupero crediti e le manifestazioni fieristiche escono dal suo perimetro. Resta solo la contabilità della ristorazione, senza più funzioni di coordinamento.

Da qui il ricorso: inquadramento nel II livello con differenze retributive per 53.507,53 euro e risarcimento del danno da demansionamento per 91.359,68 euro, pari al 50% della retribuzione del livello rivendicato per tutti i mesi di dequalificazione.

Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, Sentenza n. 364/2026
Giudice dott.ssa Cristina Angeletti · Udienza di discussione 19 maggio 2026 · Depositata il 22 luglio 2026

Accoglimento parziale

Il Tribunale accerta lo svolgimento di mansioni di II livello dal dicembre 2012, con diritto al superiore inquadramento dal marzo 2013, e riconosce il mutamento peggiorativo delle mansioni dal 2019. Condanna la società al pagamento di 23.735,14 euro di differenze retributive (meno della metà del richiesto) e rigetta integralmente la domanda risarcitoria da demansionamento. Spese compensate per metà.

«La giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare che il danno da demansionamento non è in re ipsa, sicché l’accertamento dell’illegittima dequalificazione non comporta automaticamente il diritto al risarcimento» (Trib. Verona n. 364/2026)

Il discrimine tra III e II livello: concettualità esclusiva e coordinamento

Il primo passaggio della decisione riguarda il raffronto tra le declaratorie contrattuali. Il III livello del CCNL Terziario comprende mansioni di concetto o «prevalentemente tali», con particolari conoscenze tecniche e adeguata esperienza; il II livello richiede invece compiti propriamente ed esclusivamente concettuali, operativamente autonomi, con funzioni di coordinamento e controllo. È proprio questo secondo elemento, assente nella declaratoria del III livello, a segnare il confine.

Il Tribunale respinge anche il tentativo della società di ancorare il II livello al profilo di «esperto contabile» della classificazione del personale: quel profilo riguarda le aziende del settore ICT, un ambito produttivo del tutto diverso da quello di un ente fieristico. Il confronto va condotto sulle declaratorie applicabili al rapporto e sulle mansioni concretamente accertate, senza sovrapporre profili esemplificativi di altri settori.

L’istruttoria testimoniale è risultata decisiva: i testi hanno confermato la complessità delle attività contabili, la configurazione del gestionale e, soprattutto, il ruolo di guida verso i colleghi affiancati nei picchi di lavoro. Elementi che, nel loro insieme, depongono per una professionalità tecnico-contabile consolidata unita a funzioni di organizzazione e controllo dell’attività altrui: il tratto qualificante del II livello.

Demansionamento accertato, risarcimento negato

Le stesse testimonianze hanno consentito di accertare il mutamento peggiorativo delle mansioni dal 2019: la prestazione si è progressivamente concentrata sulla sola gestione contabile della ristorazione, con perdita dei segmenti più qualificanti. Il demansionamento, dunque, c’è stato. Ma la domanda risarcitoria cade sul terreno della prova del danno.

Richiamando le Sezioni Unite del 2006 (Cass., Sez. Un., 24 marzo 2006, n. 6572) e la giurisprudenza più recente (Cass. 13 giugno 2025, n. 15821), il Tribunale ribadisce che il riconoscimento del danno professionale, biologico o esistenziale non può prescindere da una specifica allegazione, fin dal ricorso introduttivo, della natura e delle caratteristiche del pregiudizio. Il giudice può avvalersi di presunzioni, ma solo sulla base di elementi concreti: qualità e durata della dequalificazione, gravità del mutamento, frustrazione di specifiche aspettative professionali, effetti sulle abitudini di vita.

«Parte ricorrente ha allegato in termini generali lo svilimento della professionalità e la lesione della dignità personale, ma non ha fornito elementi specifici idonei a dimostrare quali competenze siano state effettivamente perdute, quali occasioni professionali siano state precluse, quale concreta perdita di chance sia derivata dal mutamento di mansioni ovvero quali effetti pregiudizievoli siano derivati nella sfera personale o relazionale» (Trib. Verona n. 364/2026)

Né tali elementi possono desumersi automaticamente dalla sola riduzione qualitativa delle mansioni, pur accertata. La domanda da 91.359,68 euro viene quindi rigettata per difetto di allegazione e prova del pregiudizio risarcibile.

I conteggi: chi non replica alle contestazioni analitiche, perde

C’è un terzo insegnamento, forse il più sottovalutato. La società aveva svolto contestazioni contabili puntuali sui conteggi della ricorrente: indebita retrodatazione del trattamento aziendale di 253,14 euro mensili (dovuto solo dall’aprile 2018), errato calcolo degli scatti di anzianità (rideterminati a ogni aumento tabellare anziché cristallizzati al momento della maturazione), duplicazione della voce AFAC, mancato scomputo del superminimo assorbibile di 2.000 euro annui riconosciuto dall’ottobre 2023, richiesta di TFR in costanza di rapporto.

Di fronte a contestazioni «specifiche, analitiche e fondate su criteri contabili puntualmente esplicitati», la ricorrente si è limitata nelle note finali a repliche generiche. Il Tribunale accoglie quindi tutte le correzioni della resistente: le differenze retributive scendono da 53.507,53 a 23.735,14 euro. Quanto ai contributi, in assenza dell’ente previdenziale in giudizio non è possibile una condanna al versamento, ma solo l’accertamento del diritto della lavoratrice alla regolarizzazione contributiva (Cass. 2 maggio 2024, n. 11730).

Il principio di diritto

1. Inquadramento superiore. Nel CCNL Terziario, il passaggio dal III al II livello richiede mansioni esclusivamente concettuali e, soprattutto, funzioni di coordinamento e controllo dell’attività altrui, accertabili anche tramite prova testimoniale sulle attività di istruzione e guida dei colleghi.

2. Danno da demansionamento. Il danno da dequalificazione non è in re ipsa: l’accertamento del mutamento peggiorativo delle mansioni non basta. Occorre allegare e provare, anche in via presuntiva ma con elementi specifici, le competenze perdute, le occasioni precluse, la perdita di chance o il pregiudizio nella sfera personale (Cass., Sez. Un., n. 6572/2006; Cass. n. 15821/2025).

3. Onere di replica sui conteggi. Il lavoratore che agisce per differenze retributive deve dimostrare l’esatto ammontare del credito e prendere posizione in modo specifico sulle contestazioni contabili avversarie: le contestazioni analitiche non confutate vengono accolte.

Consigli strategici per l’avvocato

  1. Per il difensore del lavoratore: non limitarsi ad allegare lo «svilimento della professionalità». Fin dal ricorso introduttivo, descrivere in concreto quali competenze si sono impoverite, quali occasioni professionali sono state precluse, quali effetti si sono prodotti sulla vita personale e relazionale, e capitolare prove su ciascun elemento. Curare inoltre la replica analitica, voce per voce, alle contestazioni contabili avversarie: una difesa generica sui conteggi può dimezzare il risultato.
  2. Per il difensore del datore di lavoro: la contestazione dei conteggi paga se è specifica e fondata su criteri contabili esplicitati (decorrenze, scatti, voci duplicate, superminimi assorbibili, TFR). Sul demansionamento, valorizzare l’assenza di allegazioni specifiche sul danno conseguenza: anche a fronte di una dequalificazione accertata, il rigetto della domanda risarcitoria resta possibile.
  3. Per entrambi: nel raffronto tra livelli contrattuali contano le declaratorie applicabili al settore e le mansioni concretamente provate, non i profili esemplificativi di comparti diversi. L’attività di coordinamento di fatto, anche informale, emersa dai testimoni può essere l’elemento decisivo per il livello superiore.

La sentenza integrale è consultabile sulla banca dati BuddaLaw: Tribunale di Verona, Sez. Lavoro, n. 364/2026.

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