7 Settembre 2026

Videosorveglianza in azienda: il sospetto generico non legittima il controllo difensivo

La questione in sintesi

Un magazzino della grande distribuzione registra ammanchi per centinaia di migliaia di euro. L’azienda incarica un investigatore privato, che installa telecamere senza accordo sindacale né autorizzazione dell’Ispettorato. Dai filmati emerge il presunto furto di merce da parte di un addetto alla movimentazione, che viene licenziato per giusta causa.

La Corte d’Appello di Milano conferma l’annullamento del licenziamento: senza un fondato sospetto ex ante riferito a quel singolo lavoratore, non si tratta di controllo difensivo in senso stretto ma di sorveglianza generalizzata, soggetta all’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori. Le videoriprese sono inutilizzabili e, venendo meno l’unica prova, il fatto materiale contestato resta insussistente: reintegrazione ex art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 23/2015.

Il caso: dagli ammanchi di magazzino alle telecamere dell’investigatore

La vicenda nasce in un magazzino logistico. Dopo il subentro nell’appalto, la società appaltatrice rileva anomalie inventariali crescenti: circa 7.000 euro a dicembre 2022, circa 100.000 euro a marzo 2023, oltre 350.000 euro alla verifica di fine giugno 2023. Gli ammanchi si concentrano nelle cosiddette “zone rotture” del reparto secco e del reparto gelo, le aree in cui vengono depositate le confezioni danneggiate durante lo scarico e la movimentazione, non coperte dalla videosorveglianza esistente.

I responsabili di reparto riferiscono di avere notato alcuni dipendenti consumare cibi e bevande durante il turno senza poterne accertare la provenienza, sostare in corsie estranee alle proprie mansioni e presentare, a fine turno, indumenti con “rigonfiamenti”. Su queste basi la società incarica un’agenzia investigativa, che il 2 giugno 2023 installa alcune videocamere nelle zone rotture e nelle corsie del reparto gelo. Le registrazioni proseguono fino al 13 luglio 2023.

Dalla visione dei filmati — decine di video e circa cinquecento pagine di fotogrammi estrapolati — gli incaricati identificano il lavoratore, addetto alla logistica e alla movimentazione merci dal 15 marzo 2019. Con lettera del 16 ottobre 2023 gli viene contestato di avere prelevato e occultato confezioni di merce il 30 giugno e il 5 luglio 2023. Il dipendente chiede di visionare le riprese e la relazione investigativa: la società nega l’accesso. Il 26 novembre 2023 arriva il licenziamento per giusta causa.

Il percorso processuale

2023
Installazione delle telecamere e licenziamento
2 giugno – 13 luglio 2023: riprese. 16 ottobre 2023: contestazione. 26 novembre 2023: recesso per giusta causa

Recesso impugnato

Il lavoratore impugna il licenziamento deducendo l’installazione abusiva degli impianti audiovisivi in violazione dell’art. 4 L. n. 300/1970, la tardività e la genericità della contestazione, la lesione del diritto di difesa per il mancato accesso alle riprese e l’insussistenza della giusta causa.

2024
Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, sentenza n. 1749/2024
Giudice est. Paola Ghinoy · pubblicata il 13 maggio 2024

Licenziamento annullato

Il primo giudice dichiara inutilizzabili le videoriprese, acquisite senza il rispetto delle procedure dell’art. 4 dello Statuto. Venuto meno l’unico elemento probatorio, annulla il licenziamento e ordina la reintegrazione con indennità risarcitoria di 2.089,95 euro mensili dal recesso alla reintegra, oltre contribuzione.

«La società non ha fornito la rigorosa prova, oggi necessaria, della sussistenza del collegamento delle videoriprese con le sottrazioni di merce già asseritamente verificatesi, né di fondati sospetti a carico del dipendente in ordine alle stesse, né della continenza della misura adottata rispetto alle esigenze di accertamento dell’illecito» (passaggio della sentenza di primo grado richiamato in appello)

2025
Corte d’Appello di Milano, Sezione Lavoro, sentenza n. 379/2025
Pres. Picciau, est. Casella · decisa l’8 maggio 2025, depositata il 4 giugno 2025

Precedente conforme

In una fattispecie parallela, relativa a un collega licenziato nello stesso contesto aziendale, la Corte respinge l’appello della società con le medesime argomentazioni. È il precedente che la successiva pronuncia richiamerà espressamente ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.

«Vi era un generico sospetto, esteso, praticamente, a tutti i lavoratori, alcuni dei quali erano stati visti a consumare cibi in alcune zone non coperte dalle telecamere esistenti» (App. Milano n. 379/2025)

2026
Corte d’Appello di Milano, Sezione Lavoro, sentenza n. 628/2025
Pres. Picciau, est. Vignati · decisa il 3 luglio 2025, pubblicata il 26 gennaio 2026 · R.G. Appello Lavoro n. 1211/2024

Appello rigettato

La Corte conferma integralmente la sentenza di primo grado. L’appello della società, articolato su tre motivi (violazione dell’art. 4 St. Lav. e dell’art. 116 c.p.c.; violazione dell’art. 2119 c.c. e degli artt. 1 e 3 L. n. 604/1966; violazione dell’art. 420, comma 5, c.p.c. per mancata ammissione delle prove orali), viene giudicato infondato. Spese di lite del grado liquidate in 3.500 euro, con raddoppio del contributo unificato a carico dell’appellante.

La decisione: perché il controllo non era «difensivo in senso stretto»

La Corte muove dalla formulazione dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori successiva al D.Lgs. n. 151/2015, che subordina i controlli a distanza mediante strumenti non impiegati per la prestazione a quattro condizioni cumulative: autorizzazione preventiva delle organizzazioni sindacali o dell’Ispettorato del Lavoro; riconducibilità del controllo a esigenze organizzative, produttive, di tutela del patrimonio aziendale o di sicurezza; informazione preventiva al lavoratore sulle modalità d’uso e di effettuazione dei controlli; rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali secondo i principi di necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza. Anche i controlli finalizzati alla tutela del patrimonio, precisa la Corte, sono assoggettati a questi presupposti.

Resta fuori dal perimetro dell’art. 4 la sola categoria dei controlli difensivi “in senso stretto”, elaborata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 25732/2021, n. 34092/2021, n. 18168/2023): quelli diretti ad accertare specifiche condotte illecite riconducibili, sulla base di concreti indizi, a singoli dipendenti. Ma — avverte il Collegio — l’esistenza di un sospetto non autorizza un controllo illimitato, perché non è mai giustificato l’annullamento sostanziale delle garanzie di dignità e riservatezza del lavoratore.

«L’iniziativa di controllo datoriale fuori dai limiti dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (c.d. controlli difensivi in senso stretto) si pone come legittima solo a fronte di un “fondato sospetto” in merito alla commissione di illeciti da parte del dipendente, di cui il datore è tenuto a fornire rigorosa prova, anche in merito alla sua collocazione temporale» (Cass. n. 18168/2023, richiamata in App. Milano n. 628/2025)

Applicando questi criteri, la Corte esclude la liceità del controllo. Il sospetto dedotto dalla società non ha trovato riscontro oggettivo: non erano stati raccolti elementi sul luogo delle sottrazioni né sui possibili autori, e il lavoratore era stato individuato sulla base di circostanze definite generiche, se non neutre — la consumazione di cibi o bevande sul posto di lavoro, mai precisata nel dettaglio quanto a episodi e contesto. La società, in altri termini, ha appreso dove e da chi avvenissero le sottrazioni soltanto dopo avere visionato i filmati; il che rovescia la sequenza logica richiesta dalla Cassazione, per cui il controllo deve essere ex post rispetto all’insorgere del fondato sospetto (in questo senso Cass. n. 807/2025, citata in motivazione).

Decisiva anche l’ampiezza dell’osservazione: decine di video e circa cinquecento pagine di fotogrammi documentano, per ammissione della stessa società, un controllo “a tappeto” su tutti gli operatori, non un accertamento circoscritto. A ciò si aggiunge un dato di segno ulteriore: all’esito della verifica non è stato individuato alcun nesso tra i fatti ripresi e le ingenti differenze inventariali denunciate.

«I controlli oggetto del presente giudizio non risultano riconducibili ad una finalità di controllo difensivo a seguito di sospetti concreti e circoscritti, ma rispondono, invece, ad un’esigenza generica di tutela del patrimonio aziendale a fronte di eventuali aggressioni successive, integrando un caso di controllo (a distanza) generalizzato e continuo sul lavoro di tutti gli operatori» (App. Milano n. 628/2025)

La qualificazione trascina con sé la conseguenza sanzionatoria. Rientrando l’intervento tra i controlli a tutela del patrimonio di cui all’art. 4, comma 1, e mancando l’accordo collettivo o l’autorizzazione amministrativa, le videoregistrazioni sono inutilizzabili. Poiché esse costituivano l’unico fondamento del recesso, il fatto materiale contestato resta non provato e trova applicazione la tutela reintegratoria attenuata dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 23/2015. Restano assorbite le ulteriori censure del lavoratore su tardività della contestazione e lesione del diritto di difesa.

I principi che si ricavano dalla decisione

1. Il perimetro dell’art. 4 è ampio. Dopo la riforma del 2015 anche i controlli a tutela del patrimonio aziendale sono soggetti alle procedure autorizzative e all’obbligo informativo. L’eccezione riguarda solo i controlli difensivi in senso stretto, mirati su condotte illecite di singoli dipendenti.

2. Il fondato sospetto va provato, e va collocato nel tempo. Non basta allegarlo: il datore deve darne prova rigorosa, anche quanto alla data di insorgenza. Ammanchi di magazzino, per quanto ingenti, sono un dato oggettivo che non identifica di per sé un responsabile.

3. Elementi neutri non fondano il sospetto. Consumare cibi o bevande in reparto, sostare in aree non di competenza, avere le tasche gonfie a fine turno: se non circostanziati quanto a episodi, tempi e contesto, restano indizi generici, riferibili all’intera popolazione aziendale.

4. La sequenza temporale è dirimente. Se il datore individua zona e autori solo dopo avere visionato i filmati, il controllo non era ex post rispetto al sospetto: era esplorativo, e quindi generalizzato.

5. L’inutilizzabilità della prova può valere insussistenza del fatto. Quando la videoripresa è l’unico fondamento dell’addebito, la sua espunzione non degrada il vizio a mero difetto di proporzionalità: apre la tutela reintegratoria dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 23/2015.

Consigli strategici per l’avvocato

  1. Per il difensore del lavoratore: aggredire per prima cosa la formazione della prova, non il merito dell’addebito. Chiedere in giudizio la produzione integrale della relazione investigativa (nel caso deciso ne era stata prodotta la sola prima pagina, che rivelava una finalità meramente esplorativa) e verificare la data di insorgenza del sospetto, le richieste di accesso alle riprese negate in fase disciplinare e l’estensione quantitativa del materiale raccolto. Il volume delle registrazioni è di per sé un indicatore della natura generalizzata del controllo.
  2. Per il difensore del datore di lavoro: costruire la prova del fondato sospetto prima di attivare qualsiasi strumento tecnologico, documentandola per iscritto con data certa e riferimenti nominativi: verbali di verifica, segnalazioni circostanziate dei preposti con indicazione di episodi, orari e luoghi, dati di sistema anomali. Delimitare l’osservazione nel tempo e nello spazio e conservare traccia del giudizio di proporzionalità compiuto. In parallelo, valutare sempre la via dell’accordo sindacale o dell’autorizzazione dell’Ispettorato: è l’unico percorso che mette al riparo dall’inutilizzabilità.
  3. Per entrambi: ricordare che l’eccezione di inutilizzabilità può assorbire ogni questione di merito e precludere l’istruttoria orale. Chi difende il datore deve perciò articolare capitoli di prova specifici e nominativi già nella memoria ex art. 416 c.p.c.; chi difende il lavoratore ha interesse a far emergere subito il vizio genetico della prova, prima che il giudizio si sposti sulla dinamica dei fatti.

La pronuncia si inserisce in un orientamento ormai stabile della Corte d’Appello di Milano — la stessa sentenza richiama espressamente, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la n. 379/2025 resa su fattispecie analoga — e conferma che il crinale tra controllo difensivo lecito e sorveglianza generalizzata illecita passa per un accertamento documentale rigoroso, che il giudice conduce sulle circostanze del caso concreto.

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