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Trasferito a 700 km: posso dimettermi e farmi pagare il preavviso?

La questione in sintesi

Una mail di fine maggio. L’azienda comunica che tutte le attività di progettazione si spostano da Milano a Pomigliano d’Arco. Per l’impiegato che le segue significa oltre 700 chilometri di distanza dalla casa in cui vive. Un mese dopo si dimette per giusta causa e chiede l’indennità sostitutiva del preavviso: due mensilità, 8.881,25 euro. L’azienda rifiuta e fa opposizione al decreto ingiuntivo, sostenendo che il lavoratore già faceva il pendolare da Genova a Milano.

Il Tribunale di Milano ha respinto l’opposizione. E il motivo è più interessante della semplice conta dei chilometri.

Il caso: la sede si sposta, il lavoratore no

Il protagonista è un impiegato di ottavo livello, assunto nel 2022. Residente a Genova, con alloggio e domicilio a Milano, dove lavorava stabilmente. Nel contratto individuale c’era la classica clausola che consente all’azienda di disporre trasferimenti presso altre unità o società del gruppo.

Il 29 maggio 2024 arriva la comunicazione. L’azienda spiega di dover spostare a Pomigliano d’Arco «risorse in grado di poter gestire le attività legate alla progettazione integrata e affidamento di lavori che richiedono interventi di sopralluogo presso siti locati sul territorio campano». Nessun cenno, in quella lettera, a uno spostamento della sede legale.

Il 28 giugno il lavoratore comunica le dimissioni per giusta causa, con decorrenza dal 1° luglio. L’azienda, come emerge dagli atti, non contesta nulla in quel momento. Solo dopo, davanti alla richiesta di pagamento, cambia posizione: il preavviso non sarebbe dovuto, perché il dipendente viveva già a più di 50 chilometri dal luogo di lavoro.

2024
Dal trasferimento alle dimissioni
29 maggio → 28 giugno → 1° luglio 2024

Comunicazione di trasferimento delle attività di progettazione a Pomigliano d’Arco. Un mese dopo, lettera di dimissioni per giusta causa. Il rapporto si risolve il 30 giugno. L’azienda non solleva obiezioni sulla giusta causa.

2025
Decreto ingiuntivo per 35.574,22 euro
21 gennaio 2025 · Tribunale di Milano

Il lavoratore ottiene un decreto ingiuntivo per retribuzioni, trattamento di fine rapporto e indennità sostitutiva del preavviso. La società propone opposizione limitatamente alle due mensilità di preavviso e chiede la decurtazione delle ritenute fiscali e previdenziali.

2025
Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Sentenza n. 4261/2025
Giudice dott.ssa Paola Ghinoy · decisa il 9 ottobre, depositata il 22 ottobre 2025

Opposizione respinta

Il Tribunale conferma integralmente il decreto ingiuntivo e condanna la società opponente a 4.500 euro di spese legali oltre accessori. Le dimissioni erano assistite da giusta causa: l’indennità sostitutiva del preavviso è dovuta.

Perché la difesa dell’azienda non ha retto

Il Tribunale parte dall’articolo 2103 del codice civile: il lavoratore può essere trasferito da un’unità produttiva a un’altra solo per «comprovate ragioni tecniche, produttive e organizzative». Quando il trasferimento viene contestato, l’onere di provarle grava per intero sul datore di lavoro.

Attenzione al perimetro del controllo del giudice. Non si sindaca l’opportunità della scelta imprenditoriale, protetta dall’articolo 41 della Costituzione. Si verifica però che quella scelta sia reale e coerente con le finalità dell’impresa. E l’accertamento, precisa la sentenza richiamando la Cassazione, non può fermarsi alla sede di partenza: deve estendersi anche alla sede di destinazione.

«Ferma restando l’insindacabilità dell’opportunità del trasferimento, salvo che risulti diversamente disposto dalla contrattazione collettiva, in applicazione dei principi generali di correttezza e buona fede (art. 1375 cod. civ.), il datore di lavoro, qualora possa far fronte a dette ragioni avvalendosi di differenti soluzioni organizzative, per lui paritarie, è tenuto a preferire quella meno gravosa per il dipendente» (principio richiamato nella sentenza)

Su questo terreno l’azienda ha perso due volte.

Primo scivolone: la delibera arrivata dopo

La società ha valorizzato in giudizio il verbale societario che trasferiva la sede legale da Milano a Pomigliano d’Arco. Peccato che quel verbale porti la data del 12 dicembre 2024. Il trasferimento del dipendente avrebbe dovuto avere effetto dal 1° luglio 2024, cinque mesi prima. Al momento decisivo, la ragione organizzativa invocata semplicemente non esisteva ancora sulla carta.

Secondo scivolone: c’era Roma

Dalla visura camerale prodotta dalla stessa opponente risultava che la società aveva più sedi: nove addetti a Milano, trenta a Pomigliano d’Arco, otto a Roma. Il Tribunale osserva che l’azienda non ha dimostrato perché fosse necessario spostare proprio quel lavoratore proprio in Campania, e non nella sede romana, «meno lontana sia dal luogo di residenza (Genova) che dal domicilio (Milano)».

C’è poi un dettaglio che pesa. Quando le dimissioni sono arrivate, l’azienda non ha contestato la giusta causa. Nel giudizio ha spiegato la mancata reazione come «mero disguido». Il giudice ne prende atto, e annota che l’esistenza della giusta causa «non è stata del resto contestata dalla società nel momento in cui le dimissioni sono state comunicate».

Il calcolo al lordo: una precisazione che vale soldi

L’azienda aveva chiesto di decurtare dal dovuto le ritenute fiscali e previdenziali. Il Tribunale respinge anche questa richiesta, richiamando un principio ormai consolidato: il credito del lavoratore si accerta e si liquida al lordo. Le ritenute fiscali riguardano il rapporto tra contribuente ed erario, non quello civilistico tra datore e dipendente. E il datore può operare le ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo se ha versato tempestivamente il contributo. Prova che, nel caso, non è stata data.

I punti fermi della decisione

1. La ragione organizzativa deve esistere quando il trasferimento opera. Una delibera adottata mesi dopo la data di efficacia non può legittimare retroattivamente lo spostamento.

2. La prova si estende alla sede di destinazione. Non basta dire che nella sede di partenza l’attività non serve più: occorre spiegare perché quel lavoratore serve proprio là.

3. Tra più soluzioni equivalenti, si sceglie la meno gravosa. Se l’azienda ha una sede intermedia che soddisfa le stesse esigenze, buona fede e correttezza impongono di preferirla.

4. La clausola contrattuale di trasferibilità non è una delega in bianco. Averla in contratto non esonera il datore dal provare le comprovate ragioni richieste dall’art. 2103 c.c.

5. Il trasferimento illegittimo giustifica le dimissioni ex art. 2119 c.c. Con diritto all’indennità sostitutiva del preavviso, liquidata al lordo delle ritenute.

Cosa significa per te

Se sei il lavoratore Se sei il datore di lavoro
Il conto dei chilometri dalla tua residenza non è l’unico dato che conta. Il giudice guarda al mutamento concreto del tuo equilibrio di vita rispetto al luogo in cui vivi davvero, anche se è il domicilio e non la residenza anagrafica. La clausola di trasferibilità nel contratto individuale non ti mette al riparo. Se il dipendente contesta, dovrai provare in giudizio ragioni reali, attuali e riferite anche alla sede di arrivo.
Se il trasferimento è illegittimo, le dimissioni possono essere per giusta causa: significa niente preavviso da lavorare e diritto all’indennità sostitutiva, oltre all’accesso alla NASpI alle condizioni di legge. Se disponi il trasferimento, la documentazione organizzativa deve essere anteriore o contestuale, non successiva. Un verbale di dicembre non giustifica un trasferimento di luglio.
Metti per iscritto, nella lettera di dimissioni, il motivo specifico: il trasferimento, la distanza, l’impatto sulla tua situazione personale e familiare. Se il lavoratore si dimette per giusta causa, rispondi subito e contesta. Il silenzio di allora ti verrà opposto in giudizio.

Consigli strategici per l’avvocato

  1. Per il difensore del lavoratore: costruisci la contestazione sul doppio binario dell’attualità e dell’alternativa. Chiedi la visura camerale e la documentazione sugli organici delle altre sedi: dimostrare l’esistenza di una destinazione meno gravosa è spesso decisivo quanto contestare la ragione organizzativa in sé.
  2. Per il difensore del datore di lavoro: verifica la cronologia prima di impostare la difesa. Delibere, organigrammi e comunicazioni devono precedere la data di efficacia del trasferimento. E prepara la prova sulla sede di destinazione, non solo su quella di provenienza: è lì che si perdono queste cause.
  3. Per entrambi: nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’onere della prova resta quello sostanziale, a carico del datore. Ricorda inoltre che il credito va liquidato al lordo delle ritenute, salvo prova del loro effettivo versamento.

In conclusione

Il messaggio della sentenza è asciutto. Il trasferimento resta una prerogativa dell’imprenditore, e nessun giudice può dirgli come organizzare la propria azienda. Ma quella prerogativa va esercitata con ragioni che esistono nel momento in cui il provvedimento produce effetti, e scegliendo, tra più strade ugualmente praticabili, quella che pesa meno sulla vita di chi lavora. Quando questo non accade, il costo della scelta torna indietro: nel caso, due mensilità di preavviso e 4.500 euro di spese legali.

Se hai ricevuto una comunicazione di trasferimento e stai valutando come muoverti, o se sei un’impresa che deve riorganizzare le proprie sedi, una valutazione preventiva della documentazione fa la differenza tra una scelta difendibile e un contenzioso perso. Lo Studio Legale Moscioni assiste lavoratori e imprese in materia di diritto del lavoro.

Fonte: Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, sentenza n. 4261/2025, depositata il 22 ottobre 2025 — consultabile su BuddaLaw.

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