Durante la malattia il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per il tempo determinato dalla legge, dai contratti collettivi, dagli usi o secondo equità. Decorso tale termine il datore di lavoro ha diritto di recedere dal contratto, dando il regolare preavviso.
DURATA
Il termine di conservazione del posto di lavoro è praticamente stabilito dai contratti collettivi, che in generale ne fissano la durata a seconda dell’anzianità di servizio oppure della qualifica.
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LICENZIAMENTO
Scaduto il periodo di comporto , il datore di lavoro può legittimamente licenziare il lavoratore anche in costanza di malattia.
RIENTRO IN SERVIZIO
Se il lavoratore, scaduto il comporto, riprende il lavoro ciò non implica rinuncia del datore di lavoro al licenziamento, che può legittimamente intimarlo entro un breve periodo. Se, invece l’intervallo tra ripresa e licenziamento è significativo il datore di lavoro deve dimostrare un rapporto causale tra licenziamento e superamento del comporto.
MODALITA’ DI COMUNICAZIONE DEL LICENZIAMENTO
Il licenziamento deve essere intimato per iscritto con il rispetto dei termini di preavviso e con pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso, in caso di licenziamento durante la malattia.
LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO
Si possono prospettare due ipotesi di illegittimità del licenziamento:
– il licenziamento viene intimato quando il comporto è ancora in corso: in tal caso esso, secondo la giurisprudenza, è non solo inefficace, ma nullo;
– il licenziamento non viene intimato tempestivamente: in tal caso il licenziamento è illegittimo e scattano a favore del lavoratore la tutela reale della reintegrazione o quella obbligatoria della riassunzione a seconda delle dimensioni aziendali.
Il licenziamento deve essere impugnato
Il termini è di 30 giorni che decorrono dalla ricezione della lettera di licenziamento.
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