9 Agosto 2023

Licenziamento e comporto

Licenziamento · Malattia

Durante la malattia il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo chiamato comporto. Solo quando questo periodo è superato il datore di lavoro può licenziare.

Quanto dura il comporto

La durata è stabilita dal contratto collettivo, dagli usi o secondo equità. Di solito i contratti collettivi la fissano in base all’anzianità di servizio o alla qualifica.

Art. 2110 c.c.

Il licenziamento dopo il comporto

Superato il comporto, il datore di lavoro può licenziare il lavoratore anche se è ancora in malattia, con il preavviso o pagando l’indennità sostitutiva.

Il licenziamento deve essere comunicato per iscritto.

E se il lavoratore rientra in servizio?

Il datore non deve licenziare per forza il giorno stesso: ha un tempo ragionevole per decidere. Il ritardo si valuta caso per caso. Un ritardo lungo, insieme al rientro in servizio accettato dal datore, può far ritenere che abbia rinunciato a licenziare.

Cass. n. 11745/2025.

Quando il licenziamento è illegittimo

  • se è intimato prima che il comporto sia superato: il lavoratore ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro;
  • se è intimato troppo tardi, dopo che il datore ha mostrato di voler proseguire il rapporto;
  • se il comporto è stato calcolato male, ad esempio contando assenze che non andavano conteggiate.

Per gli assunti prima del 7 marzo 2015: art. 18, comma 7, L. 300/1970.

Attenzione: se la lavoratrice è in gravidanza, il licenziamento è nullo anche se motivato dal superamento del comporto. Vedi l’articolo su licenziamento e maternità.

Cass. n. 12060/2025.

Attenzione ai termini. Il licenziamento va impugnato per iscritto entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione. Entro i successivi 180 giorni va depositato il ricorso in tribunale o chiesto il tentativo di conciliazione o arbitrato; se la conciliazione è rifiutata o non si raggiunge l’accordo, il ricorso va depositato entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.

Art. 6 L. 604/1966, come modificato dalla L. 183/2010 e dalla L. 92/2012.

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AVVOCATO MATTEO MOSCIONI

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