Licenziamento e maternità
La lavoratrice non può essere licenziata dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Il licenziamento intimato in questo periodo è nullo, salvo poche eccezioni previste dalla legge.
Il divieto di licenziamento
Il divieto opera per lo stato oggettivo di gravidanza: non conta se il datore di lavoro, o la stessa lavoratrice, ne fossero a conoscenza. Vale anche per il licenziamento motivato dal superamento del comporto.
Art. 54, comma 1, D.Lgs. 151/2001; Cass. n. 12060/2025.
Nel periodo protetto il datore non può nemmeno adottare misure preparatorie al licenziamento, come cercare e prevedere una sostituzione definitiva della lavoratrice.
Corte di giustizia UE, 11 ottobre 2007, causa C-460/06, Paquay, richiamata dalla sentenza 22 febbraio 2018, causa C-103/16, Porras Guisado.
Il padre e il congedo parentale
- il divieto vale anche per il padre che fruisce del congedo di paternità, fino a un anno di età del bambino;
- è nullo anche il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale.
Art. 54, commi 6 e 7, D.Lgs. 151/2001.
Le eccezioni
Il divieto non si applica in quattro casi:
- colpa grave della lavoratrice, che costituisca giusta causa;
- cessazione dell’attività dell’azienda: la chiusura di un singolo reparto non basta, per i reparti autonomi la legge consente solo la sospensione;
- ultimazione della prestazione per cui la lavoratrice era stata assunta, o scadenza del termine del contratto;
- esito negativo della prova, fermo il divieto di discriminazione.
Art. 54, commi 3 e 4, D.Lgs. 151/2001.
Spetta al datore di lavoro dimostrare che ricorre una di queste eccezioni.
Quali tutele
Il licenziamento nullo dà diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento non inferiore a 5 mensilità, qualunque sia il numero dei dipendenti dell’azienda.
Art. 18, commi 1-3, L. 300/1970 per gli assunti prima del 7 marzo 2015; art. 2 D.Lgs. 23/2015 per gli assunti dal 7 marzo 2015.
Attenzione ai termini. Il licenziamento va impugnato per iscritto entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione. Entro i successivi 180 giorni va depositato il ricorso in tribunale o chiesto il tentativo di conciliazione o arbitrato; se la conciliazione è rifiutata o non si raggiunge l’accordo, il ricorso va depositato entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.
Art. 6 L. 604/1966, come modificato dalla L. 183/2010 e dalla L. 92/2012.
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