Smart working negato al padre di un figlio piccolo: il diniego è nullo
La questione in sintesi
Due colleghi assunti lo stesso giorno nello stesso ufficio chiedono lo smart working per due giorni a settimana. Entrambi si sentono rispondere che non hanno ancora raggiunto «l’autonomia e la responsabilizzazione sui risultati necessarie». Uno dei due, però, è padre di un bambino di pochi mesi.
Il Tribunale di Arezzo accoglie il ricorso del padre e rigetta quello del collega: la priorità riconosciuta dall’art. 18, comma 3-bis, della legge sul lavoro agile è inderogabile, e il diniego opposto a chi ne beneficia è nullo. Per tutti gli altri, invece, il lavoro agile resta una scelta organizzativa del datore, non un diritto soggettivo.
Il caso: stessa domanda, stessa risposta, esito opposto
Due funzionari vengono assunti da un’agenzia pubblica il 26 giugno 2024 e assegnati allo stesso ufficio territoriale. Nel gennaio 2025 presentano entrambi istanza per svolgere la prestazione in modalità agile due giorni alla settimana, nei limiti quantitativi già fissati dal regolamento interno dell’ente. Il direttore di sede rigetta entrambe le domande con la stessa formula: l’autonomia e la responsabilizzazione sui risultati non sarebbero ancora state raggiunte, e sarebbe perciò più proficuo proseguire la formazione in presenza. Il giorno successivo il direttore provinciale conferma il diniego con motivazione identica.
I due impugnano insieme, deducendo la disparità di trattamento rispetto ai colleghi con maggiore anzianità (le cui domande erano invece state accolte), il carattere di clausola di stile della motivazione e l’illegittimità del regolamento interno nella parte in cui aggiungerebbe condizioni non previste dal contratto collettivo. Uno dei due ricorrenti aggiunge un motivo che il collega non può spendere: è padre di un bambino nato nell’aprile 2024, tanto da fruire dei permessi giornalieri per l’allattamento. Da qui la denuncia di violazione dell’art. 18, comma 3-bis, della legge 22 maggio 2017 n. 81.
L’amministrazione si difende sostenendo che il lavoro agile non è mai un diritto soggettivo, che l’accesso presuppone comunque la stipulazione di un accordo individuale e che la valutazione di fine periodo di prova, di appena tre mesi prima, descriveva entrambi i ricorrenti come «non del tutto autonomi», tanto che l’obiettivo assegnato per il 2025 era proprio l’acquisizione dell’autonomia operativa. Aggiunge, quanto al ricorrente padre, che la paternità non era stata menzionata nell’istanza.
Diniego nullo
Il Tribunale accoglie la domanda del ricorrente padre di figlio infra-dodicenne e condanna l’amministrazione a stipulare l’accordo individuale di lavoro agile per le due giornate richieste. Rigetta invece integralmente la domanda del collega privo di titoli di priorità, con separata regolazione delle spese secondo la sorte di ciascun ricorso.
Perché il lavoro agile, in generale, non è un diritto
Il giudice muove da una ricostruzione netta del quadro normativo. Gli articoli 18 e seguenti della legge n. 81/2017 «promuovono» il lavoro agile, ma non impongono al datore di lavoro di acconsentire allo svolgimento della prestazione da remoto: serve un accordo scritto tra le parti. Che non esista un diritto potestativo del lavoratore lo si ricava, a contrario, proprio dalla disciplina emergenziale da COVID-19: l’art. 90 del D.L. n. 34/2020 aveva dovuto attribuire espressamente ai genitori di figli minori di quattordici anni il diritto al lavoro agile «anche in assenza degli accordi individuali», segno che nel regime ordinario quel diritto non c’è.
La stessa conclusione discende dal contratto collettivo, che qualifica l’adesione al lavoro agile come «consensuale e volontaria». Il giudice ne offre una lettura precisa e utile: quella formula significa soltanto che il lavoratore non può essere costretto a lavorare da remoto, non che possa pretenderlo. Si tratta, osserva la sentenza, di un principio e non di una regola attributiva di un diritto soggettivo.
Ne segue che la decisione del dirigente su quante e quali domande accogliere è una scelta gestionale, sindacabile dal giudice del lavoro solo in tre casi: se costituisce atto illecito fonte di danno, se viola una previsione di legge o di contratto collettivo ledendo un diritto soggettivo, se sottende un intento discriminatorio. Fuori da queste ipotesi, il controllo giurisdizionale si tradurrebbe in un’indebita invasione di campo.
Il punto di rottura: la priorità dell’art. 18, comma 3-bis
La partita cambia quando il richiedente appartiene a una delle categorie protette. La norma stabilisce che i datori pubblici e privati che stipulano accordi di lavoro agile «sono tenuti in ogni caso» a riconoscere priorità alle richieste dei lavoratori con figli fino a dodici anni — senza limite di età in caso di disabilità grave del figlio — nonché dei lavoratori con disabilità grave e dei caregiver. E qualifica come ritorsiva o discriminatoria, e perciò nulla, qualunque misura adottata in violazione.
Il regolamento interno dell’agenzia subordinava l’operatività dei criteri legali di priorità ai «prerequisiti» delle lettere a) e b) del proprio art. 2, comma 2 — tra cui, appunto, l’autonomia e la responsabilizzazione. Il Tribunale considera irrilevante quella clausola: la priorità è inderogabile e il datore non può ritenere sub-valente la condizione personale del lavoratore rispetto all’esigenza di fargli maturare maggiore esperienza.
Ancora più incisivo il passaggio sull’argomento difensivo secondo cui la priorità presupporrebbe comunque la volontà datoriale di stipulare l’accordo. Il giudice ne mostra l’effetto paradossale: la tutela dei lavoratori protetti verrebbe vanificata semplicemente non aprendo mai alla stipula di accordi proprio con chi, per legge, ne avrebbe più bisogno.
Il timore sull’autonomia del dipendente non scompare: viene però spostato sul piano dei rimedi organizzativi. Se il datore teme che il lavoratore non sia ancora pienamente autonomo, spetta a lui adottare le contromisure per verificare la corretta esecuzione della prestazione e per assicurare il necessario supporto da remoto, ferma restando la fruizione del lavoro agile.
Da respingere anche l’eccezione formale: la paternità non era stata indicata nell’istanza, ma si trattava di informazione nella piena disponibilità dell’amministrazione, che erogava al ricorrente i permessi giornalieri per l’allattamento in un ufficio con meno di venti dipendenti. Non è credibile, osserva il giudice, che il dirigente ne fosse all’oscuro.
Perché il collega ha perso
Sul ricorso privo di titoli di priorità la sentenza è altrettanto netta e merita attenzione, perché segna il confine della tutela.
Disparità di trattamento non è discriminazione
Il solo fatto che un dipendente riceva un trattamento diverso da altri non viola l’obbligo di pari opportunità di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 165/2001. Portato alle estreme conseguenze, quel ragionamento sterilizzerebbe qualsiasi scelta direttiva: ogni figura apicale compie fisiologicamente scelte che trattano diversamente i dipendenti. La discriminazione va allegata e provata come tale, e nel ricorso non era neppure dedotta.
Il difetto di motivazione non si misura sulla legge n. 241/1990
Trattandosi di pubblico impiego contrattualizzato, gli atti di gestione del rapporto non hanno natura autoritativa e non si applica la disciplina del procedimento amministrativo. L’obbligo di motivazione sussiste solo se imposto dalla legge o dal contratto collettivo e va misurato sulla natura e sugli effetti dell’atto, oltre che sui canoni di correttezza e buona fede. Nel caso concreto, comunque, la motivazione c’era: il diniego indicava la ragione (formazione in presenza, autonomia non ancora consolidata) ed era leggibile alla luce di un periodo di prova concluso appena tre mesi prima.
Su quest’ultimo punto il Tribunale si allinea a un orientamento consolidato di legittimità.
Applicato
In tema di revoca di posizione organizzativa nel pubblico impiego privatizzato, la Corte esclude l’applicabilità dell’art. 3 della legge n. 241/1990 agli atti di gestione del rapporto, che sono espressione dei poteri propri del datore di lavoro privato.
I principi da trattenere
1. Il lavoro agile non è un diritto soggettivo. Nel regime ordinario della legge n. 81/2017 serve un accordo individuale: la natura «consensuale e volontaria» dell’adesione protegge il lavoratore dall’imposizione del remoto, non gli attribuisce la pretesa di ottenerlo.
2. Ma se il datore apre allo smart working, la priorità scatta. Dal momento in cui l’azienda o l’amministrazione stipula accordi di lavoro agile, le categorie dell’art. 18, comma 3-bis, hanno priorità inderogabile: genitori di figli fino a dodici anni, genitori di figli disabili gravi senza limite di età, lavoratori con disabilità grave, caregiver.
3. Il regolamento interno non può degradare la priorità legale. Subordinare i criteri di legge a «prerequisiti» aziendali come l’autonomia sui risultati significa rimettere l’operatività della tutela alla volontà del datore, ed è per ciò inefficace.
4. Il rimedio al dubbio sull’autonomia è organizzativo, non il diniego. Controlli sulla corretta esecuzione e supporto da remoto: il lavoro agile va comunque concesso.
5. Fuori dalle categorie protette, il sindacato del giudice è minimo. Illiceità, violazione di legge o di contratto collettivo, intento discriminatorio: al di là di questi tre varchi, la scelta gestionale non è censurabile nemmeno se opinabile.
Che cosa cambia nella pratica
La pronuncia è di merito e non vincola altri giudici, ma offre uno schema argomentativo replicabile e, soprattutto, sposta il fuoco della controversia. La domanda decisiva non è più «il lavoratore ha diritto allo smart working?» — risposta quasi sempre negativa — bensì «questo datore ha aperto al lavoro agile per qualcuno?». Se la risposta è affermativa e in azienda circolano accordi individuali, il rigetto opposto a un lavoratore in condizione di priorità diventa attaccabile con la sanzione più forte prevista dall’ordinamento: la nullità, per espressa qualificazione legislativa della misura come ritorsiva o discriminatoria.
Consigli strategici per l’avvocato
- Per il difensore del lavoratore: prima ancora di discutere le mansioni, documentate che il datore ha stipulato accordi di lavoro agile con altri dipendenti: è il presupposto che attiva la priorità. Provate poi la condizione protetta (età del figlio, verbale di handicap grave, qualità di caregiver) e, se non era stata esplicitata nell’istanza, dimostrate che era comunque nota all’azienda per altra via — permessi di allattamento, congedi, dimensioni ridotte dell’unità produttiva.
- Per il difensore del datore di lavoro: non affidatevi ai «prerequisiti» del regolamento interno per superare la priorità legale, perché la clausola non regge il vaglio giudiziale. Se sussistono ragioni reali, ancoratele a impedimenti oggettivi e documentati: mansioni non remotizzabili, lavoro in turno, esigenze di continuità del servizio incompatibili con la turnazione richiesta. Verificate inoltre di aver predisposto strumenti di verifica e supporto da remoto, la cui assenza non è di per sé una difesa.
- Per entrambi: distinguete con rigore i piani. La violazione della priorità legale genera nullità; la disparità di trattamento tra colleghi, di per sé, non è discriminazione e va provata come tale; il vizio di motivazione, nel pubblico impiego contrattualizzato, non si misura sulla legge n. 241/1990 ma sui canoni civilistici di correttezza e buona fede (Cass. n. 24122/2022). Confondere i piani è il modo più rapido per perdere una causa vincibile.
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