12 Settembre 2026

Mi possono licenziare se non raggiungo gli obiettivi? Il Tribunale dice no

La questione in sintesi

Quattordici anni nella stessa azienda. Un premio di risultato ogni anno, mai sotto gli ottomila euro. Zero contestazioni disciplinari. Poi, in un giorno di marzo, una tabella di percentuali e la sospensione immediata dal servizio.

Il responsabile di produzione di uno stabilimento trentino viene licenziato per giusta causa perché quattro linee su sei rendono meno degli obiettivi e meno degli altri stabilimenti del gruppo. Nessun episodio, nessun errore, nessuna negligenza specifica: solo numeri.

Il Tribunale di Trento annulla il licenziamento e ordina la reintegra. La ragione è semplice e vale per qualunque lavoratore dipendente: il dipendente non promette un risultato, promette il proprio lavoro diligente. E chi licenzia deve dire esattamente che cosa il lavoratore ha sbagliato, non limitarsi a mostrare che il numero non torna.

Una tabella al posto di una contestazione

L’uomo era entrato in azienda nel marzo 2011, inquadrato come quadro, prima responsabile del reparto linee di produzione finestre, poi responsabile di produzione dell’intero stabilimento. Dal 2011 al 2023 ha incassato ogni anno un premio di risultato mai inferiore a 8.000 euro lordi. A novembre 2024 un premio individuale di 1.000 euro. A gennaio 2025 altri 1.800 euro tra premi e bonus per la riduzione delle assenze.

Il 10 marzo 2025 arriva la contestazione disciplinare, accompagnata dalla sospensione cautelare immediata. Il contenuto è tutto in un allegato di percentuali: la produttività delle linee 1, 2, 6 e 3 sta sotto l’obiettivo; il confronto con gli stabilimenti di Oppeano e Sciaves mostra un «inaccettabile ed ingiustificato gap differenziale»; le mancate consegne sono al 14,92% contro il 3,66% e lo 0,36% degli altri siti. Conclusione della lettera: tutto ciò «denota l’inadeguato svolgimento della prestazione lavorativa».

Il lavoratore risponde con trentadue pagine di giustificazioni. Spiega che gli obiettivi teorici erano scollati dalla realtà di stabilimento, che i capi linea segnalavano sistematicamente i tempi aggiuntivi necessari e che l’ufficio Controlling della sede centrale cancellava quelle richieste, impedendo di allineare obiettivi e capacità produttiva reale. Undici giorni dopo la contestazione, il 21 marzo 2025, la società lo licenzia per giusta causa «senza entrare nel merito» delle giustificazioni.

13 gennaio 2026
Tribunale di Trento, Sezione Lavoro, Sentenza n. 5/2026
Depositata il 13 gennaio 2026 · Giudice dott. Giorgio Flaim · Sentenza non definitiva

Licenziamento annullato

Il Tribunale qualifica il recesso come licenziamento per scarso rendimento, ne accerta l’illegittimità per insussistenza del fatto contestato, annulla il licenziamento e condanna la società alla reintegrazione nel posto di lavoro presso lo stabilimento, con assegnazione delle mansioni precedenti, oltre all’indennità risarcitoria e al versamento dei contributi previdenziali fino all’effettiva reintegra.

«Nel contratto di lavoro subordinato, il lavoratore non si obbliga al raggiungimento di un risultato, ma alla messa a disposizione del datore delle proprie energie, nei modi e nei tempi stabiliti dal datore» (Trib. Trento n. 5/2026)

Perché i numeri, da soli, non bastano

Il giudice parte da una distinzione elementare ma decisiva. Chi lavora come autonomo promette un’opera o un servizio: se il risultato non arriva, è inadempiente. Chi lavora come dipendente promette invece di mettere le proprie energie a disposizione del datore, nei modi e nei tempi che il datore stabilisce. Da qui la conseguenza che ribalta l’intera impostazione aziendale:

«Il mancato raggiungimento, da parte del lavoratore subordinato, del risultato prefissato dal datore non costituisce di per sé inadempimento» (Trib. Trento n. 5/2026)

L’inadempimento del dipendente è un’altra cosa: è «l’inesatta o incompleta o mancata esecuzione della prestazione». Perché il licenziamento per scarso rendimento regga, serve dunque una condotta imputabile al lavoratore che riveli una violazione della diligente collaborazione dovuta. In parole povere: rilevano solo i cali di rendimento determinati da «imperizia, incapacità, negligenza».

Non è che i numeri non contino mai. Il Tribunale ricorda che, quando esistono parametri per misurare se la prestazione è resa con diligenza e professionalità medie, lo scostamento da quei parametri può essere un indizio di esecuzione inesatta. Ma resta un indizio, da leggere in una valutazione complessiva su un periodo apprezzabile di tempo. E soprattutto resta a carico del datore la prova rigorosa che l’inadeguatezza del risultato non sia invece ascrivibile all’organizzazione del lavoro dell’imprenditore o a fattori socio-ambientali.

L’errore che ha chiuso la partita: il principio di immutabilità

C’è poi un secondo passaggio, ancora più tranchant sul piano pratico. In giudizio la società ha cambiato registro: non più solo i numeri, ma l’«inerzia» del responsabile, che non avrebbe posto rimedio ai risultati negativi nonostante gli affiancamenti e le risorse offerte. Un argomento che, se fosse stato scritto nella lettera del 10 marzo, avrebbe aperto tutt’altra istruttoria.

Ma non c’era. E il principio di immutabilità della contestazione (art. 7 dello Statuto dei lavoratori) impedisce di fondare la sanzione su circostanze di fatto nuove o diverse rispetto a quelle contestate, perché altrimenti il lavoratore si difenderebbe da un addebito e verrebbe licenziato per un altro. Il Tribunale dichiara quindi inammissibili quelle allegazioni difensive. Il risultato è paradossale: la società sostiene in causa che i soli dati di produttività non basterebbero a giustificare il recesso, ma i soli dati di produttività sono esattamente tutto ciò che aveva contestato.

Cosa serviva, cosa c’era

Ciò che la legge richiede Ciò che la contestazione conteneva
Condotte specifiche negligenti, imperite o imprudenti imputabili al lavoratore Nessuna condotta specifica: solo percentuali di produttività e di mancate consegne
Prova che il risultato insufficiente non dipende dall’organizzazione aziendale Richieste di tempi aggiuntivi dei capi linea cancellate dall’ufficio Controlling centrale, circostanza rimasta non contestata
Valutazione complessiva dell’attività per un periodo apprezzabile Due linee su cinque sopra le previsioni nel 2024; nessuna contestazione in quattordici anni; premi di risultato ogni anno
Allegazione dei fatti da cui derivano i dati Solo tabelle di percentuali, senza spiegazione dei criteri di calcolo; documenti sui tempi previsti, non su quelli effettivi

Il giudice aggiunge alcuni rilievi che pesano come macigni. La linea 6 non era, secondo l’allegazione rimasta incontestata, una linea produttiva autonoma, ma un insieme di centri di taglio asserviti ad altre linee: calcolarne un rendimento a sé stante alterava il confronto con gli anni precedenti. La linea 3 era passata dal 69,66% del 2023 al 68,39% del 2024, un calo dell’1,27% presentato come crollo, e dopo l’uscita del responsabile è risalita al 69,9%, restando comunque lontanissima dall’obiettivo del 100%. E due delle cinque linee coordinate dall’ingegnere nel 2024 stavano sopra le previsioni: difficile immaginare, osserva il Tribunale, un lavoratore diligente su alcune linee e negligente su altre.

Il principio affermato

1. Obbligazione di mezzi, non di risultato. Il dipendente si obbliga a mettere a disposizione le proprie energie, non a raggiungere un obiettivo. Il mancato raggiungimento del target, da solo, non è inadempimento e non legittima il licenziamento.

2. Serve la colpa, e va contestata. Il licenziamento per scarso rendimento è un giustificato motivo soggettivo: richiede una condotta negligente, imperita o imprudente specificamente imputata al lavoratore nella lettera di contestazione.

3. Il rischio d’impresa resta all’impresa. Ricondurre alla «incapacità personale» del dipendente ciò che dipende dall’organizzazione aziendale significa trasferirgli il rischio d’impresa e trasformare la sua obbligazione di mezzi in obbligazione di risultato. Operazione inammissibile.

4. L’immutabilità della contestazione è una porta che si chiude. Ciò che non è scritto nella contestazione non può essere recuperato in giudizio: le allegazioni nuove sono inammissibili, anche se fondate.

Cosa significa per te

Se sei un lavoratore. Ricevere una contestazione costruita su tabelle, KPI o classifiche interne non significa avere torto. La domanda da porsi subito è una sola: nella lettera c’è scritto che cosa avrei dovuto fare e non ho fatto? Se il documento si limita a dire che il numero è basso, manca il cuore dell’addebito. Conservare i premi di risultato ricevuti, l’assenza di precedenti disciplinari e ogni traccia scritta delle criticità organizzative segnalate e non risolte dall’azienda può valere più di qualunque argomento giuridico. E le giustificazioni vanno scritte bene e per tempo: è in quel momento che si fissa il perimetro della futura causa.

Se sei un datore di lavoro. Il sistema di misurazione delle performance non è, di per sé, una base disciplinare. Può diventarlo solo se si è in grado di dire quali comportamenti concreti hanno prodotto lo scostamento, di spiegare come i dati sono stati calcolati e di dimostrare che il lavoratore era stato messo nelle condizioni organizzative di raggiungere l’obiettivo. Se in azienda si è discusso di inerzia, di mancata collaborazione, di rifiuto degli affiancamenti proposti, quelle circostanze vanno scritte nella contestazione: dopo è troppo tardi. E quando la tutela applicabile è ancora quella dell’art. 18 dello Statuto, l’errore non si paga con una semplice indennità, ma con la reintegrazione e con la retribuzione dell’intero periodo di estromissione.

Consigli strategici per l’avvocato

  1. Per il difensore del lavoratore: attaccare per prima cosa il contenuto della lettera di contestazione. Se non vi si legge alcuna condotta colposa specifica, la causa si vince sul piano giuridico prima ancora dell’istruttoria; ogni tesi datoriale introdotta in memoria va colpita con l’eccezione di immutabilità. In subordine, contestare analiticamente i criteri di calcolo dei dati e valorizzare premi, bonus e assenza di precedenti come prova della valutazione complessiva positiva.
  2. Per il difensore del datore di lavoro: la partita si gioca nella fase disciplinare, non in giudizio. Redigere la contestazione descrivendo condotte, date, istruzioni impartite e rimedi offerti, e non soltanto scostamenti percentuali; allegare i criteri di costruzione dei dati e i tempi effettivi, non solo quelli previsti. Ricordare che l’art. 416 c.p.c. impone la contestazione specifica: le allegazioni avversarie sullo scollamento tra obiettivi teorici e realtà produttiva, se non smentite puntualmente, entrano nel processo come fatti non contestati.
  3. Per entrambi: qualificare correttamente il recesso fin dal primo atto. Il passaggio dalla giusta causa allo scarso rendimento come giustificato motivo soggettivo cambia oneri probatori, tutela applicabile e spettanza dell’indennità sostitutiva del preavviso. Verificare sempre il regime di tutela applicabile ratione temporis: qui l’art. 18 comma 4 dello Statuto ha comportato la reintegrazione piena, esito ben diverso dalla sola indennità risarcitoria.

La sentenza integrale è consultabile sulla banca dati BuddaLaw: Tribunale di Trento, Sez. Lavoro, sent. n. 5/2026.

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