1 Giugno 2017

Sanzioni disciplinari: presupposti, procedura e impugnazione

Disciplinare · Sanzioni

Il datore di lavoro può sanzionare il dipendente che non rispetta i propri doveri, ma solo entro i limiti e con la procedura fissati dalla legge. Ecco quali sanzioni sono possibili, come devono essere applicate e come il lavoratore può contestarle.

Da dove nasce il potere disciplinare

Il codice civile prevede che la violazione dei doveri di diligenza e di fedeltà del lavoratore (artt. 2104 e 2105 c.c.) possa dar luogo a sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell’infrazione. Lo Statuto dei lavoratori (art. 7) stabilisce poi le regole di procedura e i limiti.

Perché una sanzione sia legittima servono, in sostanza:

  • che il fatto addebitato sia realmente accaduto;
  • che la sanzione sia proporzionata alla gravità del fatto;
  • che siano rispettati i limiti di legge: niente sanzioni che modificano in modo definitivo il rapporto, multa non superiore a quattro ore di retribuzione base, sospensione dal servizio e dalla retribuzione non superiore a dieci giorni;
  • che non si tenga conto delle sanzioni applicate più di due anni prima.

La procedura da rispettare

Prima di tutto il datore deve aver reso noto il codice disciplinare, cioè le infrazioni, le sanzioni e le procedure di contestazione, mediante affissione in un luogo accessibile a tutti, applicando quanto previsto dal contratto collettivo.

Poi deve contestare per iscritto l’addebito al lavoratore. Secondo la giurisprudenza la contestazione deve essere:

  • specifica, cioè indicare i fatti essenziali in modo che il lavoratore possa difendersi;
  • tempestiva, cioè fatta in tempi ragionevoli rispetto a quando il datore ha conosciuto il fatto (vedi contestazione disciplinare tardiva);
  • immutabile: la sanzione non può fondarsi su fatti diversi da quelli contestati.

Il lavoratore ha diritto di essere sentito a sua difesa, anche con l’assistenza di un rappresentante del sindacato a cui aderisce o conferisce mandato. Le sanzioni più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicate prima che siano passati cinque giorni dalla contestazione scritta. Su questo punto vedi anche il termine per la difesa del lavoratore.

Quali sono le sanzioni

Le sanzioni sono indicate dai contratti collettivi; di solito, in ordine crescente di gravità:

  • rimprovero verbale;
  • rimprovero scritto;
  • multa (fino a quattro ore di retribuzione base);
  • sospensione dal lavoro e dalla retribuzione (fino a dieci giorni);
  • licenziamento disciplinare, che segue anche le regole proprie dei licenziamenti.

Come contestare una sanzione

Il lavoratore che ha ricevuto una sanzione può:

  • rivolgersi al giudice del lavoro;
  • seguire le procedure di conciliazione e arbitrato eventualmente previste dal contratto collettivo;
  • chiedere, entro venti giorni, anche tramite il sindacato, la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato presso l’ufficio territoriale del lavoro. In questo caso la sanzione resta sospesa fino alla decisione del collegio; se il datore non nomina il proprio rappresentante entro dieci giorni dall’invito, la sanzione non ha effetto.

Se la sanzione è il licenziamento, i termini e le strade sono diversi: vedi come impugnare il licenziamento.

Artt. 2104, 2105 e 2106 c.c.; art. 7 L. 300/1970; Cass. n. 5209/2024.

Se la sanzione ricevuta è un licenziamento, i termini per impugnarlo sono brevi e diversi da quelli delle altre sanzioni: non aspettare.

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AVVOCATO MATTEO MOSCIONI

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