16 Aprile 2026

Controlli difensivi sul lavoratore: l’onere probatorio del fondato sospetto a carico del datore di lavoro

La questione in sintesi

Il tema. Quando il datore di lavoro attiva un controllo “difensivo” per accertare condotte illecite del dipendente, quali sono i limiti? Chi deve provare cosa? E fino a quale momento i dati raccolti sono utilizzabili nel procedimento disciplinare?

Il precedente-chiave. La Cassazione n. 18168 del 26 giugno 2023 ha posto un paletto fondamentale: spetta al datore di lavoro l’onere di allegare e provare le specifiche circostanze che hanno fatto sorgere il “fondato sospetto” e, conseguentemente, hanno legittimato il controllo tecnologico ex post.

L’evoluzione. Nei due anni successivi la Cassazione ha ripetutamente richiamato quel principio, confermandolo, precisandolo e — in un caso — distinguendone i confini applicativi.

Il precedente-chiave: Cassazione n. 18168/2023

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18168 del 26 giugno 2023, si è occupata del caso di un dirigente bancario licenziato per giusta causa sulla base di risultanze emerse dal controllo della posta elettronica aziendale e da un’attività di pedinamento. La Corte territoriale aveva dichiarato illegittimo il recesso perché la società non aveva allegato né provato i motivi che avevano condotto all’indagine, evidenziando un monitoraggio “invasivo, massiccio e indiscriminato” privo di preventiva informazione al dipendente.

Cassazione civile, Sez. Lavoro, Sentenza n. 18168/2023
Depositata il 26 giugno 2023

Precedente-chiave

La Corte ha confermato la pronuncia d’appello e, richiamando i principi di Cass. n. 34092/2021 (successiva conforme a un arresto del 2021), ha scolpito l’onere probatorio a carico del datore di lavoro: non può più bastare un generico richiamo a “circostanziate segnalazioni” o a un sospetto non ancorato a elementi materiali e riconoscibili.

«Non può dubitarsi che incomba sul datore di lavoro l’onere di allegare prima e provare poi le specifiche circostanze che lo hanno indotto ad attivare il controllo tecnologico [ex post], considerato che solo tale “fondato sospetto” consente al datore di lavoro di porre la sua azione al di fuori del perimetro di applicazione diretta dell’art. 4 St. lav.» (Cass. n. 18168/2023)

La Corte ha inoltre precisato che, una volta consegnati al contraddittorio gli elementi posti a base dell’iniziativa di controllo, spetta al giudice valutare se si tratti di indizi materiali e riconoscibili, e non di un puro convincimento soggettivo, idonei a concretare il fondato sospetto della commissione di comportamenti illeciti.

«Ancor prima lo stesso datore di lavoro, in sede di iniziativa finalizzata ad attuare un controllo per fini difensivi, è tenuto a compiere una valutazione relativa all’impatto concreto nei confronti della sfera personale dei lavoratori, alla stregua dei principi che regolano, per chiunque, le modalità di trattamento dei dati personali.» (Cass. n. 18168/2023)

La mappa del trattamento successivo

Nei due anni e mezzo successivi, il principio dell’onere probatorio a carico del datore di lavoro è stato ripetutamente ripreso dalla Sezione Lavoro. Di seguito la cronologia del trattamento ricevuto dal precedente-chiave, secondo le pronunce reperite nella banca dati BuddaLaw.

Marzo 2024
Cassazione civile, Sez. Lavoro, Sentenza n. 7272/2024
Depositata il 19 marzo 2024

Distinto

La Corte ha richiamato espressamente Cass. n. 18168/2023 ma ne ha distinto l’ambito applicativo. Si trattava del caso di un dipendente INPS che aveva effettuato migliaia di accessi non autorizzati alla banca dati istituzionale. La Corte ha chiarito che i controlli automatici effettuati dall’Istituto — volti a tutelare la privacy dei terzi iscritti alla banca dati, e non a monitorare l’attività lavorativa — non rientrano nella categoria dei “controlli difensivi in senso stretto” e, dunque, non richiedono la preventiva informazione al dipendente prevista dall’art. 4, comma 3, Statuto dei L___

«Nel caso di specie […] i controlli automatici effettuati dall’I.N.P.S., […] da un lato, erano volti alla doverosa tutela di soggetti terzi (gli interessati, le cui informazioni personali sono inserite nella banca dati); dall’altro lato, non hanno comportato alcuna indagine sulle abitudini, sui gusti e sulle comunicazioni del lavoratore dipendente.» (Cass. n. 7272/2024)

Novembre 2024
Cassazione civile, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 30079/2024
Depositata il 21 novembre 2024

Seguito

In materia di controlli difensivi operati tramite agenzia investigativa a carico di un operaio di una società di pubblici servizi, la Corte ha seguito i principi di Cass. n. 18168/2023, ribadendo la centralità del “fondato sospetto” e la necessità che il datore di lavoro alleghi e provi le circostanze specifiche che hanno attivato l’indagine. La legittimità del controllo tramite agenzia investigativa, peraltro, è stata confermata in quanto rivolta ad accertare atti illeciti non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione contrattuale.

«Se incombe sul datore di lavoro l’onere di allegare prima e provare poi le specifiche circostanze che lo hanno indotto ad attivare il controllo tecnologico ex post, tuttavia, una volta consegnati al contraddittorio gli elementi […], spetterà al giudice valutare […] se gli stessi fossero indizi, materiali e riconoscibili, non espressione di un puro convincimento soggettivo, idonei a concretare il fondato sospetto della commissione di comportamenti illeciti.» (Cass. n. 30079/2024, che richiama Cass. n. 18168/2023)

Aprile 2025
Cassazione civile, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 9268/2025
Depositata l’8 aprile 2025

Applicato

La Corte ha ritenuto legittimo il licenziamento di un tecnico che, durante l’orario di servizio, si dedicava ad attività personali presso un bar. Nell’applicare i principi di Cass. n. 18168/2023, la Corte ha precisato il profilo privacy: il trattamento dei dati acquisiti tramite agenzia investigativa è legittimo ove rispetti i criteri di minimizzazione, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza rispetto a uno scopo legittimo, oltre a quelli di trasparenza e correttezza.

«La giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto consentito il trattamento ove avvenga nel rispetto dei criteri della minimizzazione e proporzionalità, pertinenza e non eccedenza rispetto ad uno scopo legittimo, di trasparenza e correttezza nel trattamento dei dati personali del lavoratore, e del rispetto della sfera di riservatezza del lavoratore e della sua dignità.» (Cass. n. 9268/2025)

Giugno 2025
Cassazione civile, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 14762/2025
Depositata il 1° giugno 2025

Seguito

In una vicenda concernente dichiarazioni infedeli sul chilometraggio delle trasferte di un funzionario bancario, accertate tramite agenzia investigativa, la Corte ha seguito e applicato i principi di Cass. n. 18168/2023. Al contempo ha ricordato che il controllo tramite investigatori privati è legittimo quando è finalizzato a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti o integrare attività fraudolente, fonti di danno per il datore medesimo, purché non abbia ad oggetto l’adempimento della prestazione lavorativa.

«Il controllo delle agenzie investigative può avere ad oggetto il compimento di “atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione contrattuale”.» (Cass. n. 14762/2025)

Dicembre 2025
Cassazione civile, Sez. Lavoro, Sentenza n. 32283/2025
Depositata l’11 dicembre 2025

Ampliato

Il caso riguardava un quadro direttivo licenziato sulla base di conversazioni estratte dalla chat aziendale. La Corte ha confermato il licenziamento richiamando la doppia struttura motivazionale della pronuncia d’appello: da un lato, la chat aziendale qualificata come “strumento di lavoro” ex art. 4, comma 2, Statuto dei L___; dall’altro, il ricorso ai “controlli difensivi” in presenza di fondato sospetto. La pronuncia amplia l’orizzonte applicativo di Cass. n. 18168/2023 integrandolo con il tema della “doppia ratio decidendi” e chiarendo la disciplina specifica per gli strumenti di lavoro.

«I controlli difensivi in senso stretto sono quindi considerati legittimi solo ove ricorra il “fondato sospetto” del datore di lavoro circa comportamenti illeciti di uno o più lavoratori e purché il controllo riguardi dati acquisiti successivamente all’insorgere del sospetto, dovendosi assicurare un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali […] rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore.» (Cass. n. 32283/2025)

La sintesi del trattamento ricevuto

Sentenza Data deposito Trattamento Profilo confermato/precisato
Cass. n. 7272/2024 19/03/2024 Distinto Esclusi dai “controlli difensivi” gli accertamenti a tutela di terzi iscritti a una banca dati
Cass. n. 30079/2024 21/11/2024 Seguito Ribadita centralità del “fondato sospetto” e onere probatorio datoriale
Cass. n. 9268/2025 08/04/2025 Applicato Applicazione al caso di agenzia investigativa e principi privacy di minimizzazione/proporzionalità
Cass. n. 14762/2025 01/06/2025 Seguito Controllo legittimo se rivolto ad atti illeciti non riconducibili al mero inadempimento
Cass. n. 32283/2025 11/12/2025 Ampliato Integrazione con disciplina degli “strumenti di lavoro” ex art. 4, comma 2, St. lav.

Le coordinate del fondato sospetto

La lettura sinottica delle pronunce consente di fissare alcune coordinate operative sul “fondato sospetto”, che è la vera chiave di volta della legittimità dei controlli difensivi in senso stretto. In primo luogo, il sospetto deve essere fondato, nel senso di essere supportato da indizi materiali e riconoscibili e non da un mero convincimento soggettivo del datore di lavoro (Cass. n. 18168/2023 e Cass. n. 30079/2024). In secondo luogo, il controllo deve essere mirato a un illecito specifico ascrivibile a singoli dipendenti, non essere invece uno strumento generalizzato di monitoraggio dell’attività lavorativa (Cass. n. 30079/2024 e Cass. n. 32283/2025). In terzo luogo, e questo è il profilo temporale più delicato, il controllo deve essere attuato ex post, ossia dopo l’insorgere del fondato sospetto, e riguardare dati acquisiti successivamente a quel momento (Cass. n. 32283/2025). Infine, anche quando il controllo difensivo è legittimo, resta fermo il bilanciamento con la tutela della dignità e riservatezza del lavoratore, che passa attraverso il rispetto dei principi di minimizzazione, pertinenza, non eccedenza, trasparenza e correttezza nel trattamento dei dati personali (Cass. n. 9268/2025).

Il profilo distintivo di Cass. n. 7272/2024

La pronuncia del marzo 2024 introduce una distinzione rilevante: non tutti i controlli effettuati dal datore di lavoro sugli accessi a una banca dati aziendale ricadono nella categoria dei “controlli difensivi in senso stretto”. Quando il titolare della banca dati esercita i dovuti controlli preventivi sugli accessi per tutelare la riservatezza di terzi (gli iscritti), non per verificare l’attività del dipendente, l’attività fuoriesce dallo schema dell’art. 4 St. lav. e non richiede la preventiva informazione sulle modalità del controllo. È una precisazione importante per le strutture pubbliche e private che gestiscono archivi contenenti dati personali di terzi.

Il principio consolidato

1. Onere probatorio. Il datore di lavoro che invoca un controllo difensivo “in senso stretto” deve allegare e provare le circostanze specifiche, temporalmente collocate, che hanno concretato il “fondato sospetto”.

2. Sospetto qualificato. Il fondato sospetto deve poggiare su indizi materiali e riconoscibili, non su un puro convincimento soggettivo, valutabili in concreto dal giudice.

3. Ex post. I dati utilizzabili sono solo quelli acquisiti dopo l’insorgere del sospetto: non è possibile “legalizzare retroattivamente” un controllo originariamente non giustificato.

4. Bilanciamento. Anche in presenza di fondato sospetto, occorre assicurare un bilanciamento tra le esigenze di protezione del patrimonio aziendale e le tutele della dignità e riservatezza del lavoratore, nel rispetto del Codice della privacy e del Regolamento UE 2016/679.

Consigli strategici per l’avvocato

  1. Per il difensore del lavoratore. In sede di impugnazione del licenziamento, chiedere sin dal primo atto difensivo la produzione integrale degli atti istruttori del procedimento disciplinare (incarico all’agenzia investigativa, segnalazioni interne che avrebbero generato il sospetto, documentazione sulla data di insorgenza). Contestare in modo specifico l’assenza di indizi materiali e riconoscibili precedenti al controllo, articolando la domanda di inutilizzabilità dei dati acquisiti prima dell’insorgere del “fondato sospetto”.
  2. Per il difensore del datore di lavoro. Documentare in modo accurato il momento di insorgenza del sospetto e le fonti che lo hanno alimentato, predisponendo già in fase extragiudiziale una traccia scritta (segnalazioni, report, log di sistema) temporalmente collocata. Allegare una valutazione di impatto sul trattamento dei dati personali ex GDPR e verificare che la policy aziendale sia stata adeguatamente portata a conoscenza del dipendente.
  3. Per entrambi. Considerare con attenzione la possibile qualificazione della chat aziendale o della mail come “strumento di lavoro” ex art. 4, comma 2, St. lav., che apre un regime distinto dai controlli difensivi in senso stretto: in questo caso la questione probatoria si sposta sull’adeguatezza dell’informazione resa al lavoratore e sul rispetto della disciplina privacy (Cass. n. 32283/2025).
Avvertenza
Il presente articolo ha finalità esclusivamente divulgative e informative. Non costituisce parere legale né consulenza professionale. Le informazioni riportate si basano su pronunce della Corte di Cassazione reperite nella banca dati BuddaLaw e possono non riflettere l’evoluzione normativa o giurisprudenziale successiva alla data di pubblicazione. Per ogni questione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato. L’autore e il gestore del sito declinano ogni responsabilità per l’uso improprio delle informazioni qui contenute.

Questo articolo è stato elaborato e redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale e potrebbe contenere errori. Le fonti giurisprudenziali sono state ricercate e verificate sulla banca dati BuddaLaw.