23 Aprile 2026

Controlli difensivi sul lavoratore: il perimetro tracciato dalla Cassazione

La questione in sintesi

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 18168 del 26 giugno 2023, ha fissato il perimetro entro il quale il datore di lavoro può svolgere controlli difensivi in senso stretto sul dipendente. Dal 2023 al 2025 una serie di pronunce successive ha ripreso, applicato e ampliato quei principi: in materia di agenzie investigative, accessi a banche dati, chat aziendali, rendicontazione di trasferte, attività extralavorative in orario di servizio.

Questo articolo ricostruisce l’albero delle citazioni che si è sviluppato attorno alla pronuncia del 2023, mostrando come le Corti hanno declinato in concreto il requisito del «fondato sospetto», l’onere della prova in capo al datore e i limiti derivanti dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali.

La sentenza hub: Cass. n. 18168/2023

La pronuncia, depositata il 26 giugno 2023 dalla Sezione Lavoro, nasce da un licenziamento per giusta causa intimato a un dirigente di un istituto bancario. Le prove poste a fondamento del recesso erano state acquisite mediante controllo della posta elettronica aziendale e attività di pedinamento commissionata a un’agenzia investigativa. Sia il Tribunale sia la Corte d’appello di Milano avevano dichiarato illegittimo il licenziamento, ritenendo inutilizzabili le risultanze investigative per mancata giustificazione del monitoraggio e per violazione della disciplina a tutela della riservatezza.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, sviluppando un argomentato ragionamento sull’onere della prova in capo al datore di lavoro e sul bilanciamento tra esigenze aziendali e diritto alla vita privata del lavoratore tutelato dall’art. 8 CEDU.

Cassazione civile, Sezione Lavoro, Sentenza n. 18168/2023
Depositata il 26 giugno 2023

Pronuncia hub

La Cassazione ha ribadito la distinzione tra controlli a difesa del patrimonio aziendale riguardanti la generalità dei dipendenti, soggetti alla disciplina dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori novellato, e «controlli difensivi in senso stretto», diretti ad accertare condotte illecite ascrivibili a singoli lavoratori sulla base di concreti indizi. Questi ultimi si collocano al di fuori del perimetro dell’art. 4 ma restano soggetti alla disciplina generale sulla protezione dei dati personali.

«Incombe sul datore di lavoro l’onere di allegare prima e provare poi le specifiche circostanze che lo hanno indotto ad attivare il controllo tecnologico ex post, considerato che solo tale fondato sospetto consente al datore di lavoro di porre la sua azione al di fuori del perimetro di applicazione diretta dell’art. 4 St. lav.» (Cass. n. 18168/2023)
«Spetterà al giudice valutare, mediante l’apprezzamento delle circostanze del caso, se gli stessi fossero indizi, materiali e riconoscibili, non espressione di un puro convincimento soggettivo, idonei a concretare il fondato sospetto della commissione di comportamenti illeciti» (Cass. n. 18168/2023)

I tre pilastri del controllo difensivo legittimo

Dalla sentenza del 2023 emergono tre condizioni cumulative che il datore di lavoro deve rispettare per attivare un controllo difensivo in senso stretto.

Requisito Contenuto
Fondato sospetto Indizi materiali e riconoscibili, non espressione di un puro convincimento soggettivo, riguardanti singoli dipendenti identificati o identificabili.
Posteriorità temporale Il controllo deve essere attuato ex post rispetto al sorgere del sospetto: i dati raccolti prima di quel momento restano inutilizzabili.
Bilanciamento Rispetto dei principi di minimizzazione, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza derivanti dal Codice Privacy e dal Regolamento UE 2016/679.

L’albero delle citazioni: come la giurisprudenza successiva ha applicato il principio

Dal 2024 la Sezione Lavoro della Cassazione ha richiamato in più occasioni la sentenza n. 18168/2023, applicandola a fattispecie diverse e confermandone i principi cardine. Di seguito l’albero cronologico delle pronunce discendenti.

Marzo 2024
Cassazione civile, Sezione Lavoro, Sentenza n. 7272/2024
Depositata il 19 marzo 2024 · caso INPS accessi non autorizzati

Ampliato

La Corte ha distinto la fattispecie dei controlli difensivi classici da quella dei controlli svolti dall’INPS, in qualità di titolare di una banca dati, sugli accessi dei propri dipendenti. In questo caso il controllo non era finalizzato a tutelare interessi aziendali ma la privacy dei soggetti iscritti alla banca dati: la Cassazione ha quindi sottratto tale attività al rigore del requisito del «fondato sospetto» sul singolo dipendente, ampliando l’area dei controlli legittimi a tutela di terzi.

«I controlli automatici effettuati dall’I.N.P.S., all’esito dei quali si è sostanziato il fondato sospetto di un illecito disciplinare, erano volti alla doverosa tutela di soggetti terzi (gli interessati, le cui informazioni personali sono inserite nella banca dati)» (Cass. n. 7272/2024)

Novembre 2024
Cassazione civile, Sezione Lavoro, Ordinanza n. 30079/2024
Depositata il 21 novembre 2024 · caso Italgas Reti

Seguito

L’ordinanza ha ribadito i principi della sentenza hub, applicandoli al licenziamento di un operaio addetto all’utenza sul territorio. Il mandato all’agenzia investigativa era stato conferito a seguito di denuncia specifica: la Corte ha confermato che la nozione di patrimonio aziendale include anche l’immagine esterna e il patrimonio reputazionale dell’azienda.

«Incombe sul datore di lavoro l’onere di allegare prima e provare poi le specifiche circostanze che lo hanno indotto ad attivare il controllo tecnologico ex post» (Cass. n. 30079/2024, che richiama Cass. n. 18168/2023)

Aprile 2025
Cassazione civile, Sezione Lavoro, Ordinanza n. 9268/2025
Depositata l’8 aprile 2025 · caso Sirti

Seguito

La Corte ha confermato la legittimità del licenziamento di un giuntista che, durante l’orario di servizio con mansioni esterne, si dedicava ad attività personali presso un bar. Il controllo investigativo è stato ritenuto legittimo perché non verteva sull’adempimento della prestazione lavorativa, bensì sull’accertamento di attività fraudolente, in conformità con i principi espressi dalla sentenza hub.

«Sono consentiti i controlli posti in essere dal datore di lavoro finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o ad evitare comportamenti illeciti, in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito» (Cass. n. 9268/2025)

Giugno 2025
Cassazione civile, Sezione Lavoro, Ordinanza n. 14762/2025
Depositata il 1° giugno 2025 · caso Banca di D___ e della B___

Seguito

La Corte ha esaminato il licenziamento di un dipendente bancario per infedeli dichiarazioni sul chilometraggio di trasferte e per reticenza sul domicilio. Ha confermato la legittimità del controllo investigativo riconoscendone la natura di attività non diretta a verificare l’adempimento della prestazione, ma l’eventuale commissione di illeciti fraudolenti. Ha però ritenuto sproporzionata la sanzione espulsiva rispetto alla tenuità del danno e all’età lavorativa ultradecennale del dipendente.

«Il controllo delle agenzie investigative può avere ad oggetto il compimento di atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione contrattuale» (Cass. n. 14762/2025)

Dicembre 2025
Cassazione civile, Sezione Lavoro, Sentenza n. 32283/2025
Depositata l’11 dicembre 2025 · caso Amazon Italia Logistica

Ampliato

Il caso riguardava un quadro licenziato per condotte ostruzionistiche emerse da conversazioni in una chat aziendale. La Corte ha confermato la legittimità del licenziamento articolando due rationes decidendi autonome: da un lato la qualificazione della chat aziendale come «strumento di lavoro» ai sensi dell’art. 4, comma 2, St. lav.; dall’altro la legittimità del controllo difensivo successivo al sorgere del fondato sospetto. L’insorgere del sospetto, innescato da una segnalazione interna, legittima l’acquisizione anche di conversazioni anteriori qualora l’illecito sia già consumato.

«I controlli difensivi in senso stretto sono considerati legittimi solo ove ricorra il fondato sospetto del datore di lavoro circa comportamenti illeciti di uno o più lavoratori e purché il controllo riguardi dati acquisiti successivamente all’insorgere del sospetto» (Cass. n. 32283/2025)

Le tre direttrici della giurisprudenza discendente

1. L’onere probatorio sul datore è un requisito di legittimità, non una formalità

Le pronunce del 2024 e 2025 insistono sul fatto che il datore di lavoro deve documentare, prima dell’apertura del procedimento disciplinare e del giudizio, le circostanze concrete che hanno generato il sospetto. La mancata prova di tali circostanze conduce all’inutilizzabilità delle informazioni acquisite e quindi, di regola, alla nullità del licenziamento fondato su di esse.

2. L’oggetto del controllo investigativo rimane il fatto illecito, non la prestazione

Sia la pronuncia del 2025 sul lavoratore in attività esterna sia quella in tema di rendicontazione trasferte confermano il solco tracciato dall’art. 3 dello Statuto: l’agenzia investigativa non può sostituirsi al datore nella vigilanza dell’adempimento, ma può accertare atti che configurano illeciti fraudolenti o penalmente rilevanti lesivi del patrimonio aziendale, inclusa l’immagine dell’impresa.

3. La disciplina privacy affianca sempre quella lavoristica

Il controllo difensivo, pur collocandosi all’esterno del perimetro applicativo dell’art. 4 St. lav., resta soggetto ai principi di minimizzazione, proporzionalità, pertinenza, trasparenza e correttezza che governano il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679. L’uscita dal perimetro dell’art. 4 non coincide con l’uscita dal perimetro della tutela della riservatezza.

Il principio di diritto consolidato

1. Distinzione tipologica. I controlli difensivi in senso stretto, diretti ad accertare condotte illecite di singoli dipendenti indiziati, si collocano all’esterno del perimetro dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori; restano invece dentro tale perimetro i controlli generalizzati a difesa del patrimonio aziendale.

2. Fondato sospetto e posteriorità. Il controllo difensivo in senso stretto deve essere mirato e attuato ex post, ossia solo dopo che il datore abbia avuto un fondato sospetto della commissione dell’illecito, sorretto da indizi materiali e riconoscibili.

3. Bilanciamento con la riservatezza. Anche all’esterno del perimetro dell’art. 4, resta applicabile la disciplina generale sulla protezione dei dati personali; il giudice deve verificare che l’indagine sia proporzionata, necessaria e non eccedente rispetto allo scopo legittimo perseguito.

4. Onere probatorio datoriale. Spetta al datore di lavoro allegare e provare le circostanze specifiche, anche temporalmente collocate, che hanno giustificato il controllo. In difetto, i dati acquisiti sono inutilizzabili a fini disciplinari.

Consigli strategici per l’avvocato

  1. Per il difensore del lavoratore: contestare puntualmente l’assenza di allegazione specifica delle circostanze che hanno determinato il controllo. La genericità di segnalazioni interne o il richiamo a «meri sospetti» sono argomenti vincenti, come insegnano sia la sentenza hub sia le ordinanze del 2024-2025. Verificare altresì se siano stati acquisiti dati anteriori al sorgere del sospetto: in tal caso può eccepirsi l’inutilizzabilità radicale.
  2. Per il difensore del datore di lavoro: costruire ex ante il dossier probatorio sul «fondato sospetto», conservando segnalazioni scritte, date, destinatari, oggetto dell’allerta. Distinguere chiaramente nel procedimento disciplinare la fase di sospetto da quella di raccolta delle prove, valorizzando la posteriorità temporale. Dopo Cass. n. 32283/2025, nei casi di illecito istantaneo già consumato, argomentare la necessità di acquisire dati anteriori come unica modalità di accertamento.
  3. Per entrambi: valutare sempre il profilo privacy. L’inutilizzabilità probatoria può derivare anche da violazione di principi come minimizzazione, proporzionalità e informazione preventiva, a prescindere dalla correttezza del procedimento disciplinare. Verificare la presenza di una valutazione d’impatto e di una policy aziendale adeguata in tema di controlli tecnologici, che può costituire elemento decisivo per sostenere o contestare la legittimità dell’indagine.
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