14 Maggio 2026

Il Jobs Act dopo le sentenze della Corte Costituzionale: come è cambiata la tutela del lavoratore

La questione in sintesi

Nel corso del 2024 la Corte Costituzionale ha pronunciato due sentenze che hanno modificato in profondità l’apparato sanzionatorio del D.Lgs. n. 23/2015 (il c.d. Jobs Act): la sentenza n. 22/2024 ha eliminato l’avverbio “espressamente” dall’art. 2, comma 1, aprendo le porte della tutela reintegratoria anche ai casi di nullità “virtuali”; la sentenza n. 128/2024 ha esteso la reintegrazione attenuata anche al licenziamento per giustificato motivo oggettivo quando il fatto risulta insussistente.

La Corte di Cassazione, nelle pronunce successive, ha tracciato un percorso applicativo coerente, che ricostruiamo in chiave di albero genealogico, per comprendere come la giurisprudenza di legittimità abbia recepito e calibrato il nuovo assetto delle tutele.

Il punto di partenza: il Jobs Act e le sue rigidità originarie

Il D.Lgs. n. 23/2015, attuativo della legge delega n. 183/2014, ha introdotto per i lavoratori assunti a partire dal 7 marzo 2015 il regime delle c.d. tutele crescenti, caratterizzato da un drastico ridimensionamento della tutela reintegratoria a favore di un regime prevalentemente indennitario. Due nodi, in particolare, hanno alimentato per anni il dibattito dottrinale e giurisprudenziale: il riferimento, contenuto nell’art. 2, comma 1, alle sole nullità “espressamente” previste come tali dalla legge, e l’esclusione della tutela reintegratoria per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo illegittimo, anche quando il fatto posto a fondamento del recesso si fosse rivelato insussistente.

Su entrambi i fronti, la Corte Costituzionale è intervenuta nel 2024 con due pronunce che hanno innescato una catena di applicazioni in sede di legittimità ancora oggi in pieno sviluppo.

L’albero genealogico: dalla Consulta alla Cassazione

FEBBRAIO 2024 · LA RADICE COSTITUZIONALE
Corte Costituzionale, sentenza n. 22/2024
Profilo: nullità “espresse” e nullità “virtuali” nel D.Lgs. 23/2015

Radice del filone

La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2015 nella parte in cui limitava la tutela reintegratoria alle sole ipotesi di nullità “espressamente” previste dalla legge. Il riferimento ai “licenziamenti nulli” contenuto nella legge delega n. 183/2014 non consentiva, secondo la Consulta, alcuna distinzione tra nullità testuali e nullità virtuali, con conseguente eccesso di delega. Da quel momento, la reintegrazione torna disponibile per tutti i casi di nullità del licenziamento riconducibili a norme imperative, anche se non qualificate testualmente come “nulle”.

LUGLIO 2024 · LA SECONDA RADICE
Corte Costituzionale, sentenza n. 128/2024 (16 luglio 2024)
Profilo: tutela reintegratoria attenuata per il licenziamento GMO con fatto insussistente

Radice del filone

Con la seconda decisione fondamentale del 2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 23/2015 nella parte in cui non prevedeva l’applicazione della tutela reintegratoria attenuata anche nell’ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata l’insussistenza del fatto materiale. Il licenziamento economico privo di base fattuale torna, dunque, a beneficiare della reintegrazione sul posto di lavoro, sebbene nella forma attenuata.

2024 · PRIMA APPLICAZIONE: IL LICENZIAMENTO RITORSIVO
Cassazione civile, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 18547/2024
Depositata l’8 luglio 2024 · Cita Corte Cost. 22/2024

Applicazione Corte Cost. 22/2024

Il caso era quello di un lavoratore di supermercato licenziato per asserita crisi aziendale dopo aver rifiutato la trasformazione del rapporto da full time a part time. La Cassazione conferma la natura ritorsiva del recesso e, in punto di apparato sanzionatorio, ricorda che la questione della tutela applicabile è ormai chiarita dalla pronuncia della Consulta.

«Ogni residuo dubbio in proposito è comunque oggi destinato ad essere fugato definitivamente, posto che la norma del jobs act è stata di recente dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 22/2024) per violazione della legge delega proprio limitatamente alla parola “espressamente”» (Cass. n. 18547/2024).

La sentenza è significativa perché compie il primo “passo applicativo” della pronuncia della Consulta, ricordando che il licenziamento ritorsivo è nullo ex art. 1345 c.c. anche quando la nullità non sia stata espressamente prevista come tale dalla disposizione di legge violata.

MARZO 2025 · LA CONFERMA SISTEMATICA
Cassazione civile, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 4099/2025
Depositata il 1° marzo 2025 · Cita Corte Cost. 22/2024

Seguito

In una controversia relativa al licenziamento di un lavoratore autoferrotranviere, intimato in violazione del procedimento disciplinare speciale previsto dal R.D. n. 148/1931, la Cassazione consolida l’orientamento, riconoscendo l’applicabilità della tutela reintegratoria anche in presenza di una nullità “virtuale” derivante dalla violazione della procedura speciale.

«La limitazione dell’applicabilità della tutela reintegratoria ai lavoratori assunti con contratti a tutele crescenti nelle sole ipotesi di nullità del licenziamento previste espressamente come tali è stata ritenuta non conforme alla Costituzione in ragione della violazione del criterio contenuto nella legge di delega […]. Il riferimento ai “licenziamenti nulli” contenuto nel criterio direttivo non prevedeva, e dunque non consentiva, alcuna distinzione tra nullità espresse e non espresse (altrimenti dette virtuali)» (Cass. n. 4099/2025).

La pronuncia conferma che il perimetro della tutela reale, dopo la sentenza n. 22/2024, ricomprende tutte le ipotesi di violazione di norme imperative, anche quando il legislatore non abbia espressamente comminato la sanzione di nullità.

MARZO 2025 · LA PRIMA APPLICAZIONE DELLA SENTENZA N. 128/2024
Cassazione civile, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 6221/2025
Depositata il 9 marzo 2025 · Cita Corte Cost. 128/2024

Applicazione Corte Cost. 128/2024

Una responsabile di prenotazioni alberghiere era stata licenziata per asserita “riorganizzazione aziendale finalizzata ad ottenere una maggiore efficienza ed economicità di gestione”. La Corte di merito aveva accertato l’insussistenza della causa organizzativa e applicato la tutela indennitaria di cui all’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2015. La Cassazione, valorizzando l’efficacia retroattiva della pronuncia della Consulta sulle controversie sub iudice, cassa con rinvio per consentire al giudice di merito di applicare il regime sanzionatorio aggiornato.

«La tutela […] è stata incisa da recente pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza 16.7.2024, n. 128), la quale ha ritenuto incostituzionale la disposizione per mancata previsione della tutela reintegratoria ove il fatto che giustifica il licenziamento per giustificato motivo oggettivo risulti insussistente. […] Il motivo va accolto, la sentenza impugnata va cassata e rinviata al giudice di merito affinché applichi l’art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2015 come risultante a seguito della pronuncia di incostituzionalità n. 128 del 2024» (Cass. n. 6221/2025).

Si tratta della prima vera applicazione della sentenza della Consulta in una controversia di legittimità: la Cassazione apre la strada al recupero della reintegrazione anche per i licenziamenti economici ingiustificati che siano ancora pendenti in giudizio.

LUGLIO 2025 · ALIUNDE PERCEPTUM E SOGLIA MINIMA
Cassazione civile, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 20686/2025
Depositata il 22 luglio 2025

Estensione interpretativa

Pronuncia “satellite” del nostro albero genealogico, che si occupa di un profilo strettamente collegato: la Cassazione afferma che, nel licenziamento orale intimato nell’ambito del rapporto a tutele crescenti (art. 2 D.Lgs. n. 23/2015), l’aliunde perceptum non può comprimere il risarcimento al di sotto della soglia minima di cinque mensilità garantita dalla disposizione.

«L’aliunde perceptum dal lavoratore illegittimamente licenziato […] riguarda il danno eccedente la misura minima (pari a cinque mensilità di retribuzione) garantita dall’art. 18 della legge n. 300 del 1970. Tale principio è senza dubbio applicabile anche nell’ambito del licenziamento orale disposto nel contratto a tutele crescenti di cui al d.lgs. 23/15» (Cass. n. 20686/2025).

La pronuncia recupera, per il regime delle tutele crescenti, un principio già consolidato nel sistema dell’art. 18 dello Statuto, rafforzando ulteriormente la protezione del lavoratore di fronte al licenziamento radicalmente invalido.

APRILE 2026 · I LIMITI DELLA NUOVA REINTEGRAZIONE
Cassazione civile, Sez. Lavoro, Sentenza n. 11278/2026
Depositata il 27 aprile 2026 · Cita Corte Cost. 128/2024

Perimetrazione

Il caso riguardava due lavoratori in somministrazione licenziati per giustificato motivo oggettivo dopo l’esperimento della procedura per “Mancanza di Opportunità di Lavoro”. Pur in presenza di una pronuncia della Consulta favorevole, la Cassazione fissa un limite preciso: il giudice non può concedere d’ufficio la tutela reintegratoria se il lavoratore ha esplicitamente domandato solo la tutela indennitaria.

«Nel vigente sistema normativo (post L. n. 92/2012 e D.Lgs. n. 23/2015), caratterizzato da una articolata e differenziata disciplina delle tutele, il giudice è vincolato alla domanda del lavoratore. Se il lavoratore ha chiesto esplicitamente e unicamente la tutela indennitaria ex art. 3, comma 1, il giudice non può concedergli d’ufficio la tutela reintegratoria (piena o attenuata), poiché ciò costituirebbe un’ultrapetizione» (Cass. n. 11278/2026).

La sentenza chiarisce, inoltre, che la pronuncia della Consulta n. 128/2024 ha inciso solo sull’art. 3, comma 2, e non anche sul comma 1 del medesimo articolo (relativo all’obbligo di repechage), tracciando il perimetro esatto delle nuove tutele disponibili.

Il principio di diritto consolidato

1. Tutela reintegratoria per le nullità “virtuali”. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 22/2024, l’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2015 deve essere letto senza l’avverbio “espressamente”: la tutela reintegratoria si applica anche alle nullità del licenziamento che derivino dalla violazione di norme imperative non espressamente sanzionate con la nullità (Cass. nn. 18547/2024, 4099/2025).

2. Reintegrazione attenuata per il GMO con fatto insussistente. Dopo la sentenza n. 128/2024, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è sanzionato con la reintegrazione attenuata quando il fatto materiale posto a fondamento del recesso si riveli insussistente. La pronuncia opera retroattivamente nelle controversie sub iudice (Cass. n. 6221/2025).

3. La domanda processuale come limite. Il giudice non può concedere d’ufficio la tutela reintegratoria se il lavoratore ha chiesto soltanto la tutela indennitaria: la sentenza della Consulta amplia le tutele disponibili, ma la scelta della tutela invocata resta in capo al lavoratore (Cass. n. 11278/2026).

4. Soglia minima incomprimibile. Nel licenziamento orale o radicalmente nullo, l’aliunde perceptum non riduce il risarcimento al di sotto delle cinque mensilità minime previste dall’art. 2 D.Lgs. n. 23/2015 (Cass. n. 20686/2025).

Lettura sistematica: cosa è cambiato e cosa è rimasto

L’albero genealogico ricostruito mostra come, nell’arco di circa due anni, l’assetto delle tutele crescenti sia stato profondamente rimodellato. La Cassazione non si limita ad applicare meccanicamente le pronunce della Consulta: ne perimetra l’efficacia (Cass. n. 6221/2025 sull’efficacia retroattiva), ne delimita i confini processuali (Cass. n. 11278/2026 sul vincolo alla domanda), ne integra l’effetto con principi consolidati del previgente regime (Cass. n. 20686/2025 sulla soglia minima incomprimibile).

Il quadro che ne risulta è quello di un sistema sanzionatorio non più appiattito sull’opzione indennitaria, bensì articolato su una pluralità di tutele il cui accesso è governato sia dalla natura del vizio del licenziamento sia, sul piano processuale, dalla domanda effettivamente formulata in giudizio.

Consigli strategici per l’avvocato

  1. Per il difensore del lavoratore: nella redazione del ricorso di impugnazione del licenziamento è oggi indispensabile articolare in via principale la domanda di tutela reintegratoria e, solo in via subordinata, quella indennitaria. Cass. n. 11278/2026 insegna che la formulazione della domanda è dirimente: chiedere solo l’indennità preclude la reintegrazione anche se il giudice ne riconoscerebbe i presupposti.
  2. Per il difensore del datore di lavoro: il giustificato motivo oggettivo va oggi documentato con un rigore probatorio ben superiore al passato. La sentenza Corte Cost. n. 128/2024, applicata da Cass. n. 6221/2025, fa sì che la mera carenza istruttoria sulla causa organizzativa possa condurre alla reintegrazione del lavoratore e non più alla semplice indennità, con un rischio economico significativamente più elevato.
  3. Per entrambi: verificare sempre lo stato della controversia rispetto alle pronunce della Consulta: nei giudizi ancora pendenti al momento delle decisioni n. 22/2024 e n. 128/2024 si applica il nuovo regime, e il profilo del regime sanzionatorio resta sub iudice anche in Cassazione, sempre che la parte abbia impugnato il punto della sentenza inciso dall’incostituzionalità. La verifica della “vicinanza” della questione al thema decidendum è il primo passo di ogni strategia processuale.
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