25 Maggio 2026

Controlli difensivi del datore di lavoro: l’onere della prova del «fondato sospetto»

La questione in sintesi

Quando il datore di lavoro può spiare la posta elettronica, le chat o l’attività di un dipendente per accertare un illecito? La Corte di Cassazione ha fissato un principio cardine: i controlli difensivi «in senso stretto» sono leciti solo se attivati dopo l’insorgere di un «fondato sospetto», e spetta al datore di lavoro provare quali circostanze concrete lo hanno indotto al controllo.

Questo articolo segue la vita di quel principio — affermato dalla sentenza n. 18168 del 2023 — ricostruendo come le pronunce successive del 2024 e del 2025 lo abbiano confermato, applicato e, in un caso, distinto, mostrando dove passa oggi il confine tra controllo lecito e prova inutilizzabile.

Il principio di partenza: chi controlla, deve provare il sospetto

Il tema dei controlli datoriali sugli strumenti informatici aziendali tocca un punto delicatissimo: il bilanciamento tra il diritto dell’impresa a difendere il proprio patrimonio e l’inviolabile tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore. Dopo la riforma dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, la giurisprudenza di legittimità ha elaborato la categoria dei «controlli difensivi in senso stretto»: quelli diretti ad accertare specifiche condotte illecite di singoli dipendenti, che si collocano fuori dal perimetro applicativo dell’art. 4 a una condizione precisa.

La sentenza che ha messo a fuoco l’aspetto più pratico di questa disciplina — l’onere della prova — è la n. 18168 del 2023. È il precedente di cui seguiamo qui il «trattamento» giurisprudenziale.

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, Sentenza n. 18168/2023
Depositata il 26 giugno 2023 · Fonte: BuddaLaw

Precedente chiave

Una banca aveva licenziato un dirigente sulla base di un’indagine sulla posta elettronica aziendale e di un pedinamento. La Corte ha confermato l’illegittimità del recesso: la società non aveva né dedotto né provato i motivi che avevano giustificato un’indagine così invasiva, condotta su tutte le comunicazioni e senza limiti di tempo. Da qui il principio sull’onere della prova del fondato sospetto.

«Non può dubitarsi che incomba sul datore di lavoro l’onere di allegare prima e provare poi le specifiche circostanze che lo hanno indotto ad attivare il controllo tecnologico […], considerato che solo tale “fondato sospetto” consente al datore di lavoro di porre la sua azione al di fuori del perimetro di applicazione diretta dell’art. 4 St. lav.» (Cass. n. 18168/2023)
«Una volta consegnati al contraddittorio gli elementi che la parte datoriale adduce a fondamento dell’iniziativa di controllo tecnologico, spetterà al giudice valutare […] se gli stessi fossero indizi, materiali e riconoscibili, non espressione di un puro convincimento soggettivo, idonei a concretare il fondato sospetto della commissione di comportamenti illeciti.» (Cass. n. 18168/2023)

La sentenza ha inoltre chiarito che, anche quando il controllo difensivo è legittimo, resta fermo il rispetto della disciplina generale sulla protezione dei dati personali (Codice privacy e Regolamento UE 2016/679): minimizzazione, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza guidano sempre la valutazione del caso concreto.

Il trattamento del precedente: seguito, applicato, distinto

Un principio di diritto vive nelle decisioni che lo richiamano. Ecco come la n. 18168/2023 è stata trattata dalla giurisprudenza successiva reperita nella banca dati BuddaLaw.

19 marzo 2024 — DISTINTO
Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, Sentenza n. 7272/2024
Depositata il 19 marzo 2024 · Fonte: BuddaLaw

Distinto

Un dipendente dell’INPS era stato licenziato per oltre ventimila accessi non autorizzati alla banca dati dell’Istituto. La Corte conferma il licenziamento ma distingue il caso dai precedenti sui controlli difensivi: qui i controlli non erano diretti a verificare la prestazione del lavoratore né a proteggere beni aziendali, bensì a tutelare i terzi i cui dati erano custoditi nella banca dati. Non si applica perciò il regime probatorio del «fondato sospetto».

«Tali aspetti si rivelano irrilevanti, perché il caso qui in esame è sensibilmente diverso rispetto a quelli affrontati nei citati precedenti […]. In questo caso, i controlli preventivi effettuati dall’I.N.P.S. non solo non erano finalizzati al controllo dell’adempimento della prestazione del lavoratore, ma nemmeno erano volti alla “protezione di interessi e beni aziendali”.» (Cass. n. 7272/2024)

21 novembre 2024 — SEGUITO E APPLICATO
Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 30079/2024
Depositata il 21 novembre 2024 · Fonte: BuddaLaw

Seguito

Un operaio era stato licenziato per false attestazioni di orario e uso personale dell’automezzo aziendale, accertati tramite agenzia investigativa attivata dopo una denuncia specifica. La Corte conferma il recesso e ribadisce espressamente i principi della 18168/2023: l’onere di allegare e provare le circostanze del controllo grava sul datore, ma la valutazione della loro idoneità a concretare il fondato sospetto spetta al giudice di merito.

«Ancor più di recente (v. Cass. n. 18168 del 2023), ribaditi i richiamati principi, è stato anche stabilito che […] incombe sul datore di lavoro l’onere di allegare prima e provare poi le specifiche circostanze che lo hanno indotto ad attivare il controllo tecnologico ex post.» (Cass. n. 30079/2024)

L’ordinanza precisa inoltre che la nozione di patrimonio aziendale tutelabile va intesa in senso esteso, comprendendo anche l’immagine e la reputazione dell’impresa.

11 dicembre 2025 — APPLICATO
Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, Sentenza n. 32283/2025
Depositata l’11 dicembre 2025 · Fonte: BuddaLaw

Applicato

Un quadro era stato licenziato sulla base di conversazioni estratte dalla chat aziendale. Il lavoratore aveva impugnato invocando proprio l’onere della prova del fondato sospetto della 18168/2023. La Corte, pur applicando e richiamando quel principio, dichiara il ricorso inammissibile: la sentenza d’appello poggiava su due rationes autonome (la chat come «strumento di lavoro» ex art. 4, comma 2, e, in subordine, i controlli difensivi) e il ricorrente aveva censurato solo la seconda, lasciando intatta la prima.

«Ove sia impugnata una statuizione fondata su più rationes decidendi, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura.» (Cass. n. 32283/2025)

Una lezione processuale: avere ragione nel merito non basta se non si aggrediscono tutte le autonome motivazioni della decisione impugnata.

Il principio di diritto consolidato

1. L’onere della prova è del datore di lavoro. Chi attiva un controllo difensivo in senso stretto deve allegare e provare le specifiche circostanze, anche temporalmente collocate, che hanno generato il fondato sospetto: solo da quel momento i dati raccolti sono utilizzabili.

2. Il sospetto deve essere oggettivo. Non basta un convincimento soggettivo: servono indizi materiali e riconoscibili, la cui idoneità è rimessa alla valutazione del giudice di merito.

3. Resta ferma la tutela dei dati personali. Anche il controllo difensivo legittimo deve rispettare i principi di proporzionalità, minimizzazione e non eccedenza fissati dal Codice privacy e dal GDPR.

4. Il confine va individuato caso per caso. Controlli a tutela di terzi o estranei alla verifica della prestazione possono restare fuori da questo regime, come mostra il caso degli accessi a banche dati istituzionali.

Consigli strategici per l’avvocato

  1. Per il difensore del lavoratore: verificare subito se il datore abbia documentato il momento e le ragioni del fondato sospetto. L’assenza di allegazione e prova su questo punto rende inutilizzabili i dati raccolti e travolge il licenziamento, a prescindere dalla gravità della condotta accertata.
  2. Per il difensore del datore di lavoro: costruire e conservare una «tracciabilità» del sospetto (segnalazioni, denunce, anomalie rilevate) con data certa anteriore al controllo, e rispettare la disciplina privacy fin dalla fase di attivazione dell’indagine. Valutare se il caso ricada davvero nei controlli difensivi in senso stretto o in altra categoria.
  3. Per entrambi: in sede di impugnazione, censurare ogni autonoma ratio decidendi della sentenza. Come insegna la 32283/2025, lasciare intatta anche una sola motivazione sufficiente rende il ricorso inammissibile per difetto di interesse.
Avvertenza
Il presente articolo ha finalità esclusivamente divulgative e informative. Non costituisce parere legale né consulenza professionale. Le informazioni riportate si basano su pronunce della Corte di Cassazione reperite nella banca dati BuddaLaw e possono non riflettere l’evoluzione normativa o giurisprudenziale successiva alla data di pubblicazione. Per ogni questione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato. L’autore e il gestore del sito declinano ogni responsabilità per l’uso improprio delle informazioni qui contenute.

Questo articolo è stato elaborato e redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale e potrebbe contenere errori. Le fonti giurisprudenziali sono state ricercate e verificate sulla banca dati BuddaLaw.