26 Maggio 2026

Controlli difensivi e fondato sospetto: l’evoluzione della Cassazione dal 2023 al 2025

La questione in sintesi

Quando il datore di lavoro puo legittimamente controllare la posta elettronica, le chat aziendali o i comportamenti del dipendente sospettato di un illecito? La giurisprudenza di legittimita ha costruito, a partire da una sentenza-cardine del giugno 2023, un perimetro sempre piu nitido per i cosiddetti “controlli difensivi in senso stretto”, articolato attorno alla nozione di “fondato sospetto” e all’onere probatorio gravante sul datore.

Questo contributo ricostruisce l’albero genealogico delle pronunce successive a Cass. n. 18168/2023, mostrando come ciascuna decisione abbia precisato, applicato o ridelimitato il principio originario fino agli arresti del dicembre 2025.

Il nodo radice: la Sentenza 18168/2023

Con la sentenza n. 18168 del 26 giugno 2023, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha consolidato e organizzato in un corpo argomentativo unitario i principi che, dopo la riformulazione dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori operata dal D.Lgs. n. 151/2015, governano i controlli datoriali finalizzati ad accertare illeciti dei dipendenti.

Il caso aveva ad oggetto il licenziamento di un dirigente di Banca W___, fondato su un’attivita investigativa di controllo della posta elettronica aziendale (“c.d. mail review”) e di pedinamento. La Corte d’Appello di Milano aveva dichiarato illegittimo il recesso perche l’indagine era stata massiva, indiscriminata e priva di adeguata giustificazione preventiva. La Cassazione ha confermato la decisione, scolpendo in motivazione tre architravi destinati a guidare la giurisprudenza successiva.

Cassazione civile, Sez. Lavoro, Sentenza n. 18168/2023
Depositata il 26 giugno 2023

Sentenza radice

La pronuncia distingue tra “controlli a difesa del patrimonio aziendale che riguardano tutti i dipendenti” (soggetti per intero all’art. 4 novellato) e “controlli difensivi in senso stretto”, diretti ad accertare condotte illecite ascrivibili – in base a concreti indizi – a singoli dipendenti. Solo questi ultimi si situano “all’esterno del perimetro applicativo dell’art. 4”, ma devono essere “mirati” e “attuati ex post”, cioe successivamente all’insorgere di un fondato sospetto.

«Non puo dubitarsi che incomba sul datore di lavoro l’onere di allegare prima e provare poi le specifiche circostanze che lo hanno indotto ad attivare il controllo tecnologico ex post, considerato che solo tale “fondato sospetto” consente al datore di lavoro di porre la sua azione al di fuori del perimetro di applicazione diretta dell’art. 4 St. lav.» (Cass. n. 18168/2023)

La Corte ha inoltre richiamato il c.d. “principio di vicinanza della prova” (Cass. SS.UU. n. 13533 del 2001) e ha allineato il giudizio interno ai criteri elaborati dalla Corte EDU nel caso B___ c. Romania (Grande Camera, 5 settembre 2017): informazione preventiva, proporzionalita, garanzie procedurali e limiti spazio-temporali del monitoraggio.

L’albero genealogico: tre direttrici di sviluppo

Dalla sentenza-radice del 2023 si dipartono tre filoni distinti, ciascuno dei quali ha precisato un aspetto del principio originario. Il primo filone (Cass. 30079/2024) ha applicato il principio all’attivita delle agenzie investigative, estendendo la nozione di patrimonio aziendale tutelabile. Il secondo (Cass. 24204/2025) ha approfondito il versante della proporzionalita e dell’invasivita temporale del controllo. Il terzo (Cass. 32283/2025 e Cass. 32835/2025) ha tracciato i confini esterni del “controllo difensivo”, individuando cio che vi rientra e cio che ne resta fuori.

26 giugno 2023
Cass. civ. Sez. Lavoro, n. 18168/2023 – Nodo radice
Banca W___ c. dirigente – posta elettronica aziendale e pedinamento

Principio fondativo

Codifica i tre pilastri: distinzione tra controlli difensivi lato sensu e stricto sensu; onere probatorio del datore sul fondato sospetto; necessario rispetto della disciplina generale GDPR e del Codice Privacy anche per i controlli che sfuggono al perimetro dell’art. 4 St. lav.

21 novembre 2024
Cass. civ. Sez. Lavoro, Ordinanza n. 30079/2024
I___ Reti c. operaio – controllo investigativo, false attestazioni di orario

Applicazione fedele

La Corte applica la dottrina 18168/2023 al caso dell’agenzia investigativa privata. Conferma la legittimita del controllo perche aveva ad oggetto “atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione contrattuale”, quali la falsa attestazione di orario e l’utilizzo abituale dell’automezzo aziendale per scopi personali.

«Se incombe sul datore di lavoro l’onere di allegare prima e provare poi le specifiche circostanze che lo hanno indotto ad attivare il controllo tecnologico ex post, tuttavia, una volta consegnati al contraddittorio gli elementi che la parte datoriale adduce a fondamento dell’iniziativa di controllo tecnologico, spettera al giudice valutare, mediante l’apprezzamento delle circostanze del caso, se gli stessi fossero indizi, materiali e riconoscibili, non espressione di un puro convincimento soggettivo» (Cass. n. 30079/2024, che riprende Cass. n. 18168/2023)

Significativo l’ampliamento della nozione di patrimonio aziendale, che include anche “l’immagine esterna” e il “patrimonio reputazionale” dell’azienda, e l’affermazione secondo cui la tutela e tanto piu intensa quanto piu la prestazione si svolge fuori dai locali aziendali.

29 agosto 2025
Cass. civ. Sez. Lavoro, Sentenza n. 24204/2025
H___ S.r.l. c. ex dipendenti – posta elettronica da account personali su server aziendale

Precisazione su perimetro temporale e proporzionalita

La pronuncia approfondisce il versante della proporzionalita del controllo, anche quando avviene successivamente alla cessazione del rapporto. Nel caso di specie, una societa aveva acquisito – dopo le dimissioni dei dipendenti – migliaia di email scambiate da account personali confluiti sul server aziendale, allo scopo di provare condotte di concorrenza sleale e violazione dei doveri ex artt. 2104-2105 c.c.

«La Corte territoriale ha tenuto conto dei criteri fissati dalla pronuncia suddetta in tema di rispetto dei principi della finalita legittima […], della proporzionalita […] e della preventiva dettagliata informazione ai dipendenti sulle possibilita, forme e modalita del controllo, in modo tale che […] non e stata ritenuta consentita un’attivita di controllo massivo, mentre sono state considerate indispensabili le opportune informative in merito alla possibile attivita di controllo, con esclusione, in tale ottica, di controlli preventivi proprio perche si esulerebbe dal piano “difensivo”» (Cass. n. 24204/2025)

La Corte riafferma la radicale inutilizzabilita dei dati personali trattati in violazione della disciplina privacy (art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 196/2003 ratione temporis applicabile), anche quando le informazioni siano destinate a “far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria”.

11 dicembre 2025
Cass. civ. Sez. Lavoro, Sentenza n. 32283/2025
A___ Logistica c. quadro – chat aziendale e licenziamento

Confine definitorio: chat aziendale come strumento di lavoro

La sentenza segna un confine concettuale importante. La Corte di Cassazione, dichiarando inammissibile il ricorso del lavoratore per omessa impugnazione di una delle rationes decidendi, conferma implicitamente che la chat aziendale (nel caso, A___ Chime) puo essere qualificata come “strumento di lavoro” ai sensi dell’art. 4, comma 2, St. lav., con la conseguenza che le informazioni raccolte sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto – inclusi quelli disciplinari – purche al lavoratore sia stata data “adeguata informazione delle modalita d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli” e nel rispetto del Codice Privacy.

«Le due rationes decidendi, su cui si fonda la sentenza d’appello, hanno carattere autonomo e alternativo, atteso che la prima chiama in causa la previsione dell’art. 4, commi 2 e 3 St. lav. mentre la seconda, attinente ai controlli difensivi, si colloca pacificamente all’esterno del perimetro del citato art. 4» (Cass. n. 32283/2025)

Il messaggio operativo e netto: prima ancora di invocare la categoria del controllo difensivo, occorre verificare se lo strumento da cui proviene la prova sia o meno qualificabile come “strumento di lavoro”. Se lo e, e se la policy aziendale e adeguata, l’utilizzo disciplinare e legittimo a prescindere dal fondato sospetto.

16 dicembre 2025
Cass. civ. Sez. Lavoro, Sentenza n. 32835/2025
Dipendente INPS c. INPS – false attestazioni di presenza e videoriprese della G.d.F.

Confine esterno: controlli di polizia giudiziaria

L’arresto piu recente del cluster traccia il confine ulteriore. Quando l’accertamento dell’illecito avviene non attraverso strumenti di sorveglianza installati dal datore di lavoro, ma per opera della polizia giudiziaria nell’ambito di indagini penali – all’insaputa del datore – non si applica ne la disciplina dell’art. 4 St. lav. ne, per il pubblico impiego, il procedimento disciplinare accelerato ex art. 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, D.Lgs. n. 165/2001.

«L’attivita di accertamento con sistemi video ad opera della polizia giudiziaria non rientra nella fattispecie sopra descritta in quanto tale attivita e posta in essere da soggetto diverso dal datore di lavoro per fini di giustizia all’insaputa della parte datoriale. Tale attivita di indagine non rientra, pertanto, nella videosorveglianza istituita dal datore di lavoro» (Cass. n. 32835/2025)

La Corte conferma altresi la piena utilizzabilita, in sede di giudizio del lavoro, delle prove atipiche provenienti dal procedimento penale (ordinanze di custodia cautelare, video della G.d.F.).

L’immagine d’insieme: i quattro confini scolpiti dalla giurisprudenza

Aggregando i singoli arresti, emerge un sistema a quattro perimetri concentrici che il difensore deve saper distinguere con precisione, perche da essi dipende la disciplina applicabile e, soprattutto, l’utilizzabilita delle prove.

Tipologia di controllo Disciplina applicabile Sentenza guida
Strumenti di lavoro (chat, email aziendale assegnata) usati a fini disciplinari Art. 4, commi 2 e 3, St. lav. – solo informativa adeguata e rispetto del Codice Privacy Cass. n. 32283/2025
Controlli a tutela del patrimonio che incidono su tutti i dipendenti Art. 4 St. lav. integralmente (accordo sindacale o autorizzazione Ispettorato + informativa + privacy) Cass. n. 18168/2023 (richiamata)
Controllo difensivo in senso stretto su singolo dipendente (es. mail review, agenzia investigativa) Fuori art. 4 St. lav., ma soggetto a: fondato sospetto, mirato, ex post, proporzionalita, GDPR/Codice Privacy Cass. n. 18168/2023; Cass. n. 30079/2024; Cass. n. 24204/2025
Indagini di polizia giudiziaria all’insaputa del datore Fuori art. 4 St. lav. e fuori dalla disciplina del procedimento disciplinare accelerato Cass. n. 32835/2025

I principi consolidati al maggio 2026

1. Onere probatorio del datore. Incombe sul datore di lavoro l’onere di allegare prima e provare poi le specifiche circostanze – materiali, riconoscibili e non espressione di puro convincimento soggettivo – che hanno determinato il “fondato sospetto” e l’attivazione del controllo difensivo (Cass. n. 18168/2023; Cass. n. 30079/2024).

2. Perimetro temporale dei dati utilizzabili. Possono essere utilizzati nel procedimento disciplinare solo i dati raccolti successivamente all’insorgere del fondato sospetto. L’esame ex post di dati precedentemente raccolti in violazione dell’art. 4 St. lav. non rende retroattivamente lecito il controllo (Cass. n. 18168/2023; Cass. n. 24204/2025).

3. Doppio binario di garanzia. Anche il controllo difensivo che si colloca fuori dall’art. 4 St. lav. deve rispettare la disciplina generale di protezione dei dati personali (Codice Privacy e Regolamento UE 2016/679), con applicazione dei principi di minimizzazione, proporzionalita, pertinenza, trasparenza e correttezza (Cass. n. 18168/2023; Cass. n. 24204/2025).

4. Qualificazione prioritaria dello strumento. Prima di invocare la disciplina del controllo difensivo, occorre verificare se lo strumento da cui proviene la prova sia qualificabile come “strumento di lavoro” ex art. 4, comma 2, St. lav. Se la qualifica e confermata e la policy aziendale e adeguata, l’utilizzo disciplinare e legittimo a prescindere dal fondato sospetto (Cass. n. 32283/2025).

5. Prove esterne al rapporto. Le risultanze di indagini di polizia giudiziaria sono utilizzabili nel giudizio del lavoro come prove atipiche, e non attivano la disciplina dell’art. 4 St. lav. ne, nel pubblico impiego, il procedimento disciplinare accelerato (Cass. n. 32835/2025).

Le ricadute pratiche

Dal punto di vista operativo, l’elaborazione giurisprudenziale degli ultimi due anni invita a un mutamento di postura sia processuale sia stragiudiziale. Per il datore di lavoro, l’epoca delle istruttorie investigative attivate “a strascico” sulla base di sospetti generici e ormai conclusa: ogni controllo difensivo deve essere preceduto e documentato da una segnalazione, una denuncia o un’evidenza oggettiva, da conservare con cura perche dovra essere portata in giudizio. Per il lavoratore impugnante, l’attenzione si sposta dalla legittimita “in se” dell’attivita investigativa alla verifica dell’effettiva dimostrazione, da parte del datore, delle circostanze materiali e cronologiche da cui sarebbe nato il sospetto.

Sul piano contrattuale e organizzativo, l’arresto del 2025 sulla chat aziendale (Cass. n. 32283/2025) sposta il baricentro sull’adozione di policy aziendali chiare, accessibili e formalmente sottoscritte: strumenti di lavoro ben “etichettati” e regolati permettono di evitare i terreni accidentati del controllo difensivo, ottenendo prove utilizzabili con minore esposizione al rischio di inutilizzabilita.

Consigli strategici per l’avvocato

  1. Per il difensore del lavoratore: nel ricorso ex art. 18 St. lav. o ex D.Lgs. n. 23/2015, allegare gia in fase iniziale l’inutilizzabilita dei dati posti a base della contestazione, indicando puntualmente la mancata allegazione del “fondato sospetto” e la natura massiva, indiscriminata o cronologicamente retroattiva del controllo. Richiamare espressamente l’onere probatorio del datore secondo Cass. n. 18168/2023 e Cass. n. 30079/2024 e, se il controllo ha riguardato comunicazioni elettroniche, eccepire anche la violazione della disciplina GDPR.
  2. Per il difensore del datore di lavoro: documentare in modo formale e temporalmente certo l’insorgere del sospetto (segnalazione interna scritta, denuncia, report di sistema), conservando ogni traccia che dimostri come la raccolta delle informazioni sia partita ex post. Privilegiare, ove possibile, l’inquadramento dei dati provenienti da chat, email assegnate e applicativi gestionali come “strumenti di lavoro” ex art. 4, comma 2, St. lav., adottando policy aziendali pubblicate, richiamate nei contratti individuali e accompagnate da informativa privacy GDPR-compliant.
  3. Per entrambi: nella fase istruttoria, sollecitare la produzione integrale della catena documentale che ha originato il controllo (segnalazioni, ordini di servizio, mandati alle agenzie investigative, log di sistema con timestamp), perche e su quella che si gioca il giudizio di legittimita. Tenere infine presente che il quadro continua a evolversi: ulteriori arresti su intelligenza artificiale generativa nei controlli aziendali e sui sistemi di geolocalizzazione sono attesi nei prossimi mesi e potranno aggiungere nuovi rami al citation graph qui ricostruito.
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