3 Giugno 2026

Pubblicare la foto di un collega sullo «stato» di WhatsApp: si rischia il licenziamento?

La questione in sintesi

Fine turno all’aeroporto di Fiumicino. Per scherzo, un addetto al banco bagagli smarriti avvolge un collega con il nastro adesivo da pacchi, lo fotografa e pubblica l’immagine sullo «stato» di WhatsApp, con la didascalia «con il mio collega».

Nel giro di poche ore la foto gira tra i dipendenti, l’azienda la scopre e licenzia in tronco. Il lavoratore impugna: era solo una goliardata, sostiene, e quella foto doveva restare privata.

Il Tribunale di Roma gli dà torto. E la ragione decisiva non sta nello scherzo, ma in un dettaglio tecnico che riguarda chiunque usi WhatsApp: lo «stato» non è un messaggio privato.

Dal banco bagagli al tribunale

Il protagonista della vicenda lavorava dal 1992 nel settore aeroportuale e, dopo una serie di cessioni di azienda, era addetto al servizio «lost and found» di Fiumicino. Un dipendente con una storia lunga e, dal 2023, segnata da un’emorragia cerebrale che gli aveva lasciato strascichi anche sul piano psichico.

Il 9 ottobre 2024, a fine turno, immobilizza con più giri di scotch da pacchi un collega — anch’egli appartenente alle categorie protette — seduto alla scrivania. Gli chiede di poterlo fotografare. Il collega all’inizio rifiuta, poi cede. Quella foto finisce sullo «stato» di WhatsApp del lavoratore, lo stesso account che usava anche per le comunicazioni di servizio.

Il collega lo scopre mentre torna a casa in treno: «la tua foto sta sullo stato di WhatsApp», gli dice un altro dipendente al telefono. L’azienda contesta l’addebito, non accoglie le giustificazioni e licenzia per giusta causa. Il lavoratore porta il caso davanti al giudice del lavoro, chiedendo la reintegrazione e sostenendo che il licenziamento fosse discriminatorio — perché legato alla sua disabilità — e comunque sproporzionato.

Settembre 2025 · la decisione
Tribunale di Roma, Prima Sezione Lavoro, Sentenza n. 9336/2025
Depositata il 25 settembre 2025 · Giudice dott. Antonio Maria Luna

Licenziamento legittimo

Il Tribunale rigetta integralmente il ricorso e conferma il licenziamento senza preavviso. Il passaggio chiave riguarda la natura dello «stato» di WhatsApp: non è corrispondenza privata, perché mette l’immagine a disposizione di tutti i contatti di chi pubblica.

«L’impiego dello “stato” presuppone che l’utente intenda mostrare quanto meno a tutti coloro che dispongono del suo numero di cellulare quanto così pubblicato, senza distinzioni, e, dunque, non può considerarsi oggetto di corrispondenza la cui segretezza è tutelata dall’art. 15 Cost.» (Trib. Roma n. 9336/2025)
«Si tratta appunto della messa a disposizione di una immagine per tutti i c.d. “contatti” di chi ha eseguito la pubblicazione, “contatti” di cui la persona effigiata non ha contezza. Tanto rende sostanzialmente diversa tale ipotesi da quella della pubblicazione all’interno di una chat cui hanno accesso solo le persone che vi siano state ammesse.» (Trib. Roma n. 9336/2025)

Perché lo «stato» cambia tutto

Negli ultimi anni la giurisprudenza ha costruito una tutela robusta intorno alle conversazioni dei lavoratori sulle chat di gruppo. La Cassazione ha più volte affermato che i messaggi scambiati in una chat chiusa — composta da un numero determinato di colleghi — sono corrispondenza privata coperta dall’art. 15 della Costituzione, e che il datore di lavoro non può usarli per fini disciplinari, anche quando il contenuto è offensivo. Il Tribunale di Roma richiama proprio questi precedenti (Cass. n. 5334 del 28 febbraio 2025 e Cass. n. 5936 del 3 giugno 2025), ma per segnare una distanza.

La differenza è tecnica e netta. In una chat scrivi a destinatari che hai scelto uno per uno. Sullo «stato», invece, pubblichi verso tutti i tuoi contatti indistintamente — una platea che la persona ritratta nemmeno conosce. Aggiungiamo che lo «stato» resta visibile 24 ore, durante le quali chiunque può catturare l’immagine e rilanciarla. Non c’è alcuna aspettativa di segretezza da proteggere: per questo il datore di lavoro poteva legittimamente venirne a conoscenza e contestare l’addebito.

I principi affermati dal Tribunale

1. Lo «stato» di WhatsApp non è corrispondenza privata. A differenza della chat chiusa, è una pubblicazione verso tutti i contatti: non gode della tutela dell’art. 15 Cost. e il datore di lavoro può utilizzarla a fini disciplinari.

2. La disabilità non rende automaticamente discriminatorio il licenziamento. Va provato un collegamento tra la condotta e la condizione del lavoratore. Qui i deficit accertati — di attenzione e concentrazione — non incidevano sulla capacità di capire la gravità del gesto, né imponevano «accomodamenti ragionevoli», perché la regola violata atteneva al comune vivere civile, non alle mansioni.

3. Esporre l’immagine lesiva della dignità di un collega giustifica il licenziamento senza preavviso. Aver limitato la libertà di movimento del collega, averlo fotografato e reso visibile a terzi in una posa poco decorosa integra una condotta «molto grave», in contrasto con i canoni essenziali di civile condotta e con il codice etico aziendale.

Cosa significa per te

Se sei un lavoratore. La regola pratica è semplice: ciò che pubblichi sullo «stato» di WhatsApp è a tutti gli effetti un contenuto «pubblico» verso la tua rubrica, esattamente come un post su un social. Non gode della riservatezza che protegge una chat privata. Se quel contenuto riguarda colleghi, l’azienda o la sua immagine, può diventare materiale disciplinare — anche quando nasce come scherzo e anche se lo rimuovi dopo poche ore. La buona fede o l’assenza di intenti malevoli, da sole, non bastano a salvarti.

Se sei un datore di lavoro. Un contenuto pubblicato sullo «stato» o su un profilo aperto è legittimamente utilizzabile in sede disciplinare. Diverso il discorso per i messaggi di una chat chiusa tra colleghi: lì vige la tutela costituzionale della segretezza e il rischio di un’acquisizione illecita della prova — con conseguente illegittimità della sanzione — è concreto. La distinzione tra «canale aperto» e «canale chiuso» va verificata caso per caso, prima di muovere una contestazione.

Consigli strategici per l’avvocato

  1. Per il difensore del lavoratore: verificare con attenzione il canale di diffusione. Se la prova nasce da una chat chiusa acquisita dal datore in modo illecito, è inutilizzabile (Cass. n. 5334/2025 e n. 5936/2025); se nasce da uno «stato» o da un profilo aperto, questa linea difensiva non regge e conviene spostare il baricentro su proporzionalità e contesto.
  2. Per il difensore del datore di lavoro: documentare con precisione che il contenuto era pubblicato su un canale visibile a una platea indeterminata e ancorare l’addebito a norme del CCNL e del codice etico, come ha fatto qui il datore richiamando l’art. H36 sulla violenza morale verso i colleghi.
  3. Per entrambi: la disabilità va trattata con rigore probatorio. Per fondare la natura discriminatoria del recesso serve dimostrare il nesso tra condizione protetta e condotta contestata; in sua assenza, la deduzione resta priva di efficacia.

La vicenda del banco bagagli di Fiumicino è un piccolo caso di cronaca giudiziaria, ma fissa un confine che oggi riguarda milioni di lavoratori: tra ciò che resta privato e ciò che diventa pubblico con un solo tocco. Se hai dubbi su una contestazione disciplinare legata a social network o messaggistica, un confronto con un professionista può fare la differenza tra una difesa che tiene e una che crolla al primo controllo della prova.

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