Pubblichi la foto di un collega sullo «stato» di WhatsApp: il licenziamento è legittimo
La questione in sintesi
Fine turno all’aeroporto di Fiumicino, un momento di pausa. Un addetto ai bagagli smarriti avvolge con il nastro adesivo da pacchi il busto di un collega — anche lui appartenente alle categorie protette — lo fotografa e pubblica lo scatto sullo «stato» di WhatsApp, con la didascalia «con il mio collega».
L’azienda lo licenzia per giusta causa. Lui si difende: era solo uno scherzo goliardico, sono disabile, e quella foto l’ho messa sullo «stato» per errore. Il Tribunale di Roma respinge il ricorso e conferma il licenziamento. La ragione giuridica è netta: lo «stato» di WhatsApp non è corrispondenza privata.
Uno «scherzo» che costa il posto di lavoro
La vicenda nasce il 9 ottobre 2024. Il lavoratore, dipendente dal 1992 (prima in Aeroporti di Roma, poi passato per cessione d’azienda alla società di handling) e inquadrato al III livello del CCNL del Trasporto aereo con mansioni di addetto al servizio «lost and found», immobilizza parzialmente un collega con più giri di scotch da imballaggio, lo fotografa e diffonde l’immagine.
L’azienda contesta una grave violazione del codice etico, della policy sulla non discriminazione, del regolamento sull’uso delle immagini e dell’art. H36 del contratto collettivo, che prevede il licenziamento senza preavviso per gli «atti di violenza fisica o morale nei confronti di colleghi». Il lavoratore replica che si trattava di una burla concordata, che il collega era «sereno e sorridente» e che la foto era finita sullo «stato» per pura disattenzione. La difesa non convince il giudice.
Licenziamento legittimo
Il Tribunale accerta che i fatti contestati corrispondono al vero: il lavoratore ha limitato la libertà di movimento del collega cingendolo con il nastro adesivo, lo ha fotografato e ha pubblicato lo scatto sullo «stato» di WhatsApp. Il punto decisivo è la natura di quel canale: a differenza di una chat chiusa, lo «stato» rende l’immagine visibile a tutti i contatti che dispongono del numero di telefono di chi pubblica, senza distinzioni.
Il giudice esclude che il licenziamento sia discriminatorio: la condotta non è collegata alla disabilità del lavoratore, tanto che la sanzione sarebbe stata identica per una persona non disabile. Esclude anche l’obbligo di «accomodamenti ragionevoli», perché il fatto non riguarda lo svolgimento delle mansioni ma le regole generali del vivere civile. La sanzione espulsiva senza preavviso è ritenuta proporzionata. Il ricorso è rigettato; le spese sono compensate vista la condizione del lavoratore.
Perché lo «stato» non è come una chat privata
La distinzione è il cuore della decisione. WhatsApp, di per sé, consente lo scambio di messaggi riservati, non diversamente dalla tradizionale corrispondenza cartacea: per questo i contenuti di una chat chiusa sono protetti dalla segretezza delle comunicazioni garantita dall’art. 15 della Costituzione. Su questa linea si collocano gli arresti recenti della Cassazione richiamati dallo stesso Tribunale (Cass. lav. n. 5334/2025 e n. 5936/2025), che hanno escluso la rilevanza disciplinare di video e messaggi scambiati dentro chat di gruppo riservate ai colleghi.
Lo «stato», invece, è un’altra cosa. Anche se non ha la diffusività potenziale di un social aperto a chiunque, mette comunque l’immagine a disposizione di tutti i contatti di chi pubblica — contatti di cui la persona ritratta non ha alcuna contezza. Nel caso concreto, il numero del lavoratore era noto a molte persone in azienda perché usato per le comunicazioni di servizio: la foto poteva quindi raggiungere una platea tutt’altro che ristretta.
Il giudice smonta poi anche l’alibi dell’errore. La didascalia «con il mio collega» apposta allo scatto non avrebbe avuto senso se l’intenzione fosse stata davvero quella di inviare la foto in privato al diretto interessato. E la relazione neurologica, pur attestando deficit di attenzione e concentrazione, non incide sulla capacità del lavoratore di valutare la portata del proprio gesto.
Il principio di diritto
1. Lo «stato» di WhatsApp non è corrispondenza privata. A differenza della chat chiusa, la pubblicazione sullo «stato» rende il contenuto accessibile a tutti i contatti del titolare e non gode della tutela dell’art. 15 Cost.: può quindi essere legittimamente posta a fondamento di una contestazione disciplinare.
2. La diffusione lesiva della dignità altrui è giusta causa. Limitare la libertà di movimento di un collega, fotografarlo in quella condizione e diffonderne l’immagine senza il suo consenso viola il diritto all’immagine (art. 10 c.c.; artt. 96-97 L. 633/1941) e integra gli «atti di violenza fisica o morale» sanzionati con il licenziamento senza preavviso dal CCNL.
3. La disabilità non è uno scudo automatico. Quando la condotta illecita non è collegata alla condizione di disabilità e non attiene allo svolgimento delle mansioni, il licenziamento non è discriminatorio e non sorge l’obbligo di «accomodamenti ragionevoli».
Cosa significa per te
Se sei un lavoratore: ciò che pubblichi sullo «stato» di WhatsApp non è protetto come un messaggio in una chat privata. Una foto, un video o un commento riferiti a colleghi, superiori o all’azienda possono essere usati contro di te sul piano disciplinare. La differenza tra uno «scherzo» tra colleghi e un atto lesivo della dignità altrui non la decidi tu: la decide chi viene ritratto e, in caso di contenzioso, il giudice.
Se sei un datore di lavoro: i contenuti pubblicati su canali «aperti» come lo «stato» o i social possono essere legittimamente acquisiti e valutati, a differenza di quelli scambiati in chat chiuse riservate ai dipendenti, che restano coperti dalla segretezza delle comunicazioni. La contestazione deve comunque essere specifica, proporzionata e ancorata a una previsione del contratto collettivo o del codice etico.
Consigli strategici per l’avvocato
- Per il difensore del lavoratore: verificare con attenzione il canale di diffusione. Se la prova proviene da una chat chiusa acquisita illecitamente, c’è ampio spazio per eccepirne l’inutilizzabilità ex art. 15 Cost.; ma sullo «stato» o su un profilo pubblico questa linea difensiva crolla. Valutare allora la proporzionalità della sanzione e l’eventuale derubricazione a illecito punibile in via conservativa.
- Per il difensore del datore di lavoro: documentare con cura la provenienza «aperta» del contenuto (screenshot, testimonianze sulla visibilità) e ancorare la contestazione a precise clausole del CCNL e del codice etico ex D.Lgs. 231/2001. Curare la tempistica e la specificità dell’addebito per blindare il recesso.
- Per entrambi: non dare per scontato che «WhatsApp» sia un’unica categoria. La tenuta giuridica del caso dipende dalla distinzione fra chat riservata e canale a diffusione potenzialmente indeterminata. È su quel crinale che si gioca la legittimità del licenziamento.
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