11 Giugno 2026

Trasferimento per incompatibilità ambientale: illegittimo se fondato solo sulle lamentele dei colleghi

La questione in sintesi

Dodici colleghi firmano una lettera collettiva in cui dichiarano di non voler più lavorare con un’agente di polizia locale. Il Comune la trasferisce d’ufficio all’Area Affari Generali per «incompatibilità ambientale». Ma basta una raccolta di firme, mai verificata, a integrare le comprovate ragioni organizzative richieste dall’art. 2103 c.c.?

Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 949 del 2 marzo 2026, risponde di no: il trasferimento è illegittimo se l’amministrazione recepisce acriticamente le segnalazioni senza un accertamento serio e imparziale. La lavoratrice va reintegrata nel suo ruolo e risarcita per il demansionamento subito con oltre 18.000 euro.

Il caso: dal ritiro dell’arma al trasferimento d’ufficio

La vicenda riguarda un’agente di polizia locale che aveva prestato servizio senza particolari problemi fino al 2023. Nel novembre di quell’anno, a seguito di un intervento dei Carabinieri presso la sua abitazione per una vicenda legata a lavori condominiali, le viene ritirata in via cautelare l’arma di ordinanza ai sensi dell’art. 39 TULPS, per un presunto stato di agitazione.

Da quel momento la sua posizione lavorativa si deteriora progressivamente, come ricostruito dal giudice attraverso un’articolata istruttoria testimoniale.

Novembre 2023

Ritiro cautelare dell’arma di ordinanza ex art. 39 TULPS. L’agente non può più svolgere servizio di pattuglia esterna.

Gennaio 2024

La lavoratrice viene assegnata a compiti d’ufficio marginali: per circa un mese versa in uno stato di sostanziale inattività totale.

Febbraio – Settembre 2024

Assegnazione alla centrale operativa, ma senza accesso completo ai sistemi informativi: risponde alle segnalazioni telefoniche degli utenti e smista i colleghi di pattuglia, mansioni ritenute dal giudice «oggettivamente elementari» rispetto al profilo di Istruttore Agente di Polizia Locale.

Settembre 2024

Dodici colleghi firmano una lettera collettiva lamentando un clima di tensione e dichiarando di non voler più lavorare con lei. Il 27 settembre il Comune, su richiesta del comandante, dispone con decreto dirigenziale il trasferimento all’Area Affari Generali con il profilo di Istruttore Amministrativo, per incompatibilità ambientale.

2 marzo 2026
Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, Sentenza n. 949/2026
Pubblicata il 2 marzo 2026 · Giudice Tullio Perillo · Fonte: BuddaLaw

Trasferimento illegittimo

Il Tribunale accoglie parzialmente il ricorso: dichiara illegittimo il trasferimento, ordina la reintegra della lavoratrice nella posizione di Agente di Polizia Locale, accerta il demansionamento e condanna l’amministrazione al risarcimento del danno non patrimoniale per complessivi euro 18.158,92, oltre interessi e rivalutazione. Respinta, invece, la domanda di mobbing.

La decisione: l’incompatibilità ambientale va accertata, non presunta

Il giudice milanese muove dall’orientamento consolidato della Cassazione, richiamato in sentenza (Cass. ord. n. 27226/2018; Cass. n. 2143/2017), secondo cui il trasferimento per incompatibilità ambientale ha natura organizzativa e non disciplinare:

«Il trasferimento del dipendente dovuto ad incompatibilità aziendale, trovando la sua ragione nello stato di disorganizzazione e disfunzione dell’unità produttiva, va ricondotto alle esigenze tecniche, organizzative e produttive, di cui all’art. 2103 c.c., piuttosto che, sia pure atipicamente, a ragioni punitive e disciplinari» (Trib. Milano n. 949/2026, che richiama la giurisprudenza di legittimità)

Proprio perché si tratta di ragioni organizzative ex art. 2103 c.c., però, esse devono essere comprovate, attuali e fondate su elementi concreti. Ed è qui che la difesa dell’amministrazione crolla. L’istruttoria rivela infatti che la lettera collettiva dei dodici firmatari era tutt’altro che attendibile: diversi sottoscrittori non erano più in servizio presso il comando al momento del trasferimento, due avevano ritrattato la firma dichiarando di non condividere l’iniziativa, altre due erano arrivate solo il mese precedente, e altri ancora versavano in un oggettivo conflitto di interessi con la ricorrente.

«Pertanto, non vi sono elementi per ritenere sussistente la dedotta incompatibilità ambientale», rispetto alla quale l’amministrazione «si è limitat[a] a fondare la decisione su di una serie di segnalazioni a cascata di colleghi» (Trib. Milano n. 949/2026)

L’amministrazione ha assunto la decisione postulando acriticamente la fondatezza delle doglianze, senza condurre alcun accertamento serio e imparziale, senza valutare l’attualità della situazione e senza nemmeno tentare misure preventive per migliorare il clima lavorativo. Ne consegue la declaratoria di illegittimità del trasferimento per carenza del presupposto fattuale, con condanna alla reintegra della lavoratrice «nella posizione di Agente di Polizia Locale – Istruttore di Polizia Locale secondo il ruolo, le mansioni e le prerogative già riconosciute».

Il demansionamento: quattordici mesi di mansioni svuotate

Il Tribunale accerta inoltre un demansionamento di fatto a partire dal gennaio 2024. Se l’iniziale assegnazione a mansioni diverse, in attesa della restituzione dell’arma, poteva ritenersi giustificata, l’amministrazione non si è poi attivata tempestivamente per risolvere la situazione, nonostante la Prefettura avesse comunicato già nell’agosto 2024 di non ravvisare ostacoli al reintegro dell’arma.

Il profilo di Istruttore Agente di Polizia Locale implica valutazione di merito dei casi concreti, interpretazione delle istruzioni operative e responsabilità di procedimento: nulla a che vedere con il centralino, il protocollo PEC e la verifica formale delle delibere cui la lavoratrice è stata adibita.

«Trattasi di una privazione significativa nel tempo, tanto più rilevante se si considera che da agente di pattuglia la lavoratrice si è ritrovata relegata a lavorare in ufficio, in un contesto che, per quanto visto, non poteva che comportare un pregiudizio personale e soggettivo» (Trib. Milano n. 949/2026)

Applicando i principi delle Sezioni Unite (Cass. SU n. 6572/2006) e della successiva giurisprudenza di legittimità richiamata in sentenza (Cass. n. 17163/2016), il giudice liquida il danno non patrimoniale in via equitativa: il 100% della retribuzione per il mese di totale inattività (gennaio 2024) e l’80% per i periodi di parziale inattività o di mansioni dequalificate (febbraio-settembre 2024 e dicembre 2024-aprile 2025), per complessivi euro 18.158,92.

Respinta, invece, la domanda di mobbing: pur in presenza di disfunzioni organizzative e di un clima teso, il giudice esclude la sussistenza di un disegno persecutorio unitario, valutando le singole condotte datoriali come esercizio – talvolta imperfetto, ma non illecito – dei poteri gerarchici e organizzativi.

Il principio di diritto

1. Accertamento serio e imparziale. Il trasferimento per incompatibilità ambientale è riconducibile alle esigenze organizzative ex art. 2103 c.c., ma il presupposto fattuale dell’incompatibilità deve essere attuale e fondato su elementi concreti: il datore di lavoro non può recepire acriticamente segnalazioni e lettere collettive dei colleghi senza alcuna verifica autonoma.

2. Demansionamento da inerzia datoriale. Anche un’assegnazione a mansioni inferiori inizialmente legittima (perché imposta da circostanze oggettive, come il ritiro dell’arma) diventa fonte di responsabilità se il datore di lavoro non si attiva tempestivamente per ripristinare la pienezza delle mansioni una volta venuto meno l’impedimento.

3. Danno liquidabile in via equitativa. Il danno non patrimoniale da demansionamento può essere liquidato in percentuale della retribuzione, modulata sull’intensità della dequalificazione (100% per la totale inattività, 80% per la parziale).

Consigli strategici per l’avvocato

  1. Per il difensore del lavoratore: aggredire il presupposto fattuale del trasferimento. Verificare chi sono i firmatari delle segnalazioni, se erano ancora in servizio, se hanno ritrattato, se versavano in conflitto di interessi: la genealogia delle «segnalazioni a cascata» è spesso il punto debole del provvedimento. Documentare inoltre con precisione i periodi di inattività totale e parziale, che si traducono direttamente in percentuali risarcitorie.
  2. Per il difensore del datore di lavoro: prima di disporre un trasferimento per incompatibilità ambientale, costruire un’istruttoria interna seria: audizioni individuali, verifica dell’attualità del conflitto, tentativo documentato di misure organizzative meno invasive. Una lettera collettiva, da sola, non regge al sindacato giurisdizionale. E se un impedimento oggettivo cessa (come il nulla osta prefettizio al reintegro dell’arma), attivarsi subito per ripristinare le mansioni.
  3. Per entrambi: tenere distinti i piani: l’esclusione del mobbing non salva il datore di lavoro dalle conseguenze del trasferimento illegittimo e del demansionamento, che hanno presupposti autonomi e meno gravosi da provare. Impostare domande e difese in via gradata.

Il testo integrale della sentenza è consultabile sulla banca dati BuddaLaw: Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, sentenza n. 949/2026.

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