Pubblicare la foto di un collega sullo “stato” WhatsApp: si rischia il licenziamento?
La questione in sintesi
Fine turno all’aeroporto di Fiumicino, un momento di pausa. Un addetto ai bagagli smarriti avvolge un collega con il nastro adesivo da pacchi, lo fotografa e pubblica lo scatto sullo «stato» di WhatsApp, con la didascalia «con il mio collega». Il collega — appartenente alle categorie protette — lo scopre da una telefonata mentre torna a casa in treno.
L’azienda licenzia in tronco. Il lavoratore si difende: era una goliardata, lo «stato» dura 24 ore e lo vedono solo i contatti, e comunque sono disabile. Il Tribunale di Roma respinge il ricorso e conferma il licenziamento. Il punto decisivo: lo «stato» di WhatsApp non è corrispondenza privata.
Il fatto: una «burla» che finisce in giudizio
Il protagonista lavora in aeroporto dal 1992 ed è addetto al servizio «lost and found». Nel 2023 un’emorragia cerebrale gli lascia postumi anche sul piano psichico. Il 9 ottobre 2024, a fine turno, lega un collega seduto alla scrivania con più giri di nastro adesivo, gli chiede — dopo ripetute insistenze — di poterlo fotografare e poi pubblica l’immagine.
Il collega ritratto ha difficoltà a parlare e a muoversi. Nella foto appare cinto dal nastro, le braccia bloccate, con il logo aziendale ben visibile sulla tuta. L’azienda contesta «atti di violenza fisica o morale nei confronti di colleghi», violazione del codice etico e del regolamento privacy, e licenzia senza preavviso il 4 novembre 2024.
La decisione del Tribunale
Licenziamento legittimo
Il giudice respinge il ricorso e conferma il licenziamento per giusta causa. Il cuore della motivazione è la natura dello strumento usato: lo «stato» di WhatsApp non è una comunicazione riservata indirizzata a un gruppo chiuso, ma una vetrina aperta a tutti coloro che hanno il numero di telefono dell’utente. Per questo non gode della segretezza tutelata dall’art. 15 della Costituzione, e il datore di lavoro può legittimamente fondarci una contestazione disciplinare.
Il Tribunale esclude anche le altre difese. Non c’è discriminazione: la disabilità non ha inciso sulla condotta, quindi la sanzione sarebbe stata identica per un lavoratore non disabile. Non scatta l’obbligo di «accomodamenti ragionevoli», perché il fatto non riguarda lo svolgimento delle mansioni ma le regole basilari del vivere civile. E non si è trattato di un errore dovuto alla «scarsa conoscenza dei social»: la didascalia «con il mio collega» dimostra l’intenzione di mostrare la foto, non di inviarla al diretto interessato.
Perché lo «stato» cambia tutto
La sentenza si capisce solo per contrasto. Quando un messaggio o un video circola dentro una chat chiusa — un gruppo a cui si accede solo se ammessi — quel contenuto è corrispondenza privata: protetto dalla Costituzione, e il datore di lavoro che ne viene a conoscenza per la «soffiata» di un partecipante non può usarlo per punire. Lo stesso Tribunale di Roma richiama, su questo versante opposto, due pronunce della Cassazione del 2025 (n. 5334 e n. 5936) relative a contenuti diffusi all’interno di chat riservate tra dipendenti.
Lo «stato», invece, è tutt’altra cosa. È visibile a chiunque possieda il numero di telefono dell’utente — nel caso concreto, decine di colleghi e responsabili, dato che quel numero era abitualmente usato per le comunicazioni di servizio. La persona ritratta non sa nemmeno chi possa vederla. Ecco la differenza decisiva.
| Strumento | Natura giuridica | Uso disciplinare |
|---|---|---|
| Chat chiusa / gruppo ristretto | Corrispondenza privata (art. 15 Cost.) | Di norma inutilizzabile |
| «Stato» di WhatsApp | Comunicazione aperta a tutti i contatti | Utilizzabile dal datore di lavoro |
Il principio che emerge dalla sentenza
1. Lo «stato» non è corrispondenza segreta. A differenza della chat chiusa, è messo a disposizione di tutti i contatti del telefono: non rientra nella tutela dell’art. 15 Cost. e può legittimamente fondare un licenziamento.
2. Diffondere l’immagine degradante di un collega è grave. Anche in un contesto goliardico, esporre a terzi un collega cinto dal nastro adesivo, in una condizione poco decorosa e senza il suo consenso alla diffusione, lede la dignità della persona e viola le regole essenziali di civile convivenza.
3. La disabilità non è uno scudo automatico. Se la condizione personale non ha inciso sulla capacità di comprendere e controllare la propria condotta, non rende discriminatorio il licenziamento né impone «accomodamenti ragionevoli».
Cosa significa per te
Tradotto dalla teoria alla vita quotidiana in azienda, questa pronuncia parla a chiunque usi il telefono personale anche per il lavoro.
Se sei un lavoratore
Lo sfogo affidato a una chat ristretta gode di una tutela forte. Ma il momento in cui premi «pubblica sullo stato», o posti su un social, quella protezione svanisce: stai parlando a tutti i tuoi contatti, colleghi e capi compresi. Una foto «scherzosa» che mette in ridicolo un collega — a maggior ragione una persona fragile — può bastare a giustificare il licenziamento in tronco, e la buona fede o l’intento goliardico non cancellano la lesione della dignità altrui.
Se sei un datore di lavoro
Il confine tra contenuto utilizzabile e contenuto «intoccabile» passa dallo strumento, non dal tono del messaggio. Prima di contestare, verifica come l’azienda è venuta a conoscenza del materiale: se proviene da una chat privata acquisita illecitamente, rischi di vedere annullato il licenziamento; se è stato l’interessato a renderlo pubblico (stato, bacheca, profilo aperto), la contestazione regge. Conta poi documentare con cura la concreta diffusione e la lesione della dignità del collega coinvolto.
Consigli strategici per l’avvocato
- Per il difensore del lavoratore: verifica subito la qualificazione dello strumento. Se il contenuto è nato in una chat chiusa, punta sull’inutilizzabilità ex art. 15 Cost. e sull’illiceità dell’acquisizione; se invece è finito su uno «stato» o su un profilo aperto, sposta il baricentro sulla proporzionalità della sanzione e sulle previsioni del CCNL.
- Per il difensore del datore di lavoro: nella contestazione descrivi con precisione il canale di pubblicazione e la platea raggiungibile, allega lo screenshot con didascalia ed evidenzia la violazione del codice etico ex D.Lgs. 231/2001, del regolamento privacy e del diritto all’immagine (artt. 10 c.c. e 96-97 l. 633/1941).
- Per entrambi: quando viene invocata una condizione di disabilità, ancorate la discussione alla documentazione medico-specialistica e al nesso concreto tra patologia e condotta: l’obbligo di accomodamenti ragionevoli opera sulle mansioni, non sulle regole generali di civile convivenza.
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