In malattia ma al lavoro dalla moglie: legittimo il licenziamento dopo il pedinamento
La questione in sintesi
Un dipendente comunale va in malattia il lunedì subito dopo l’annuncio del badge elettronico. Resta a casa quasi due mesi. Ma un investigatore lo fotografa per due giornate mentre serve i clienti nel negozio della moglie: alla cassa, ad assistere le vendite, a sistemare gli appendiabiti.
Il Tribunale di Latina gli dà ragione e ordina la reintegra. La Corte d’Appello di Roma ribalta tutto: il licenziamento è legittimo. La domanda che interessa a chi lavora è semplice: il datore può davvero farmi pedinare mentre sono in malattia?
Il caso: due mesi di malattia e un negozio sempre aperto
Il lavoratore era stato assunto nel 2018, inquadrato al V livello del CCNL Terziario, con mansioni di front-office e back-office presso il Comando di Polizia Locale di Sabaudia, oltre a saltuari interventi di piccola manutenzione sui parcometri gestiti dalla società.
Il 12 gennaio 2024 il responsabile d’area comunica al personale che sta per arrivare la timbratura automatica con badge, al posto del vecchio «foglio firme». Il lunedì immediatamente successivo, il 15 gennaio, il dipendente si mette in malattia. L’assenza si protrae, di proroga in proroga, fino al 9 marzo: quasi due mesi.
È la coincidenza tra l’arrivo del badge e l’inizio della malattia — unita alla sua lunga durata — a far nascere nel datore il sospetto di una simulazione. La società incarica allora un’agenzia investigativa. Le fotografie raccontano altro rispetto al riposo dichiarato: il 13 e il 14 febbraio il lavoratore è nel negozio della moglie, dalle 9 alle 13 e dal pomeriggio fino a sera, impegnato in assistenza alle vendite, lavoro di cassa, assistenza ai clienti e sistemazione degli stand.
Scatta il procedimento disciplinare e, il 3 aprile 2024, il licenziamento per giusta causa. Il primo grado, però, ribalta il tavolo a favore del dipendente.
Dal Tribunale alla Corte d’Appello: i due verdetti opposti
Reintegra
Il Tribunale annulla il licenziamento e ordina la reintegrazione. Per il giudice la sola coincidenza temporale tra l’avvio della malattia e l’introduzione del badge non basta a integrare quel «fondato sospetto» che legittima il controllo difensivo: il datore non aveva indicato un illecito già commesso, ma un mero convincimento soggettivo.
Licenziamento legittimo
La Corte accoglie integralmente l’appello della società e riforma la sentenza: il pedinamento tramite agenzia investigativa è un controllo difensivo «in senso stretto», fuori dal perimetro dell’art. 4 dello Statuto, ed era pienamente legittimo. Le risultanze sono utilizzabili e i fatti, gravi, hanno rotto in modo irreparabile il vincolo fiduciario.
Perché in appello vince il datore di lavoro
Il cuore della decisione sta in una distinzione tecnica con effetti molto concreti. La giurisprudenza separa i controlli difensivi «in senso lato», che riguardano la normale attività di tutti i dipendenti e soggiacciono all’art. 4 dello Statuto, dai controlli «in senso stretto», che non hanno a oggetto la prestazione lavorativa ma una specifica condotta sospetta: e questi ultimi restano fuori dall’art. 4.
Il pedinamento dell’investigatore appartiene a questa seconda categoria. È legittimo se è mirato — non una vigilanza generalizzata — e se interviene ex post rispetto a un comportamento che fa sorgere il sospetto. E qui la Corte alza l’asticella a favore del datore: non serve nemmeno il «fondato sospetto», basta la più tenue «mera ipotesi» che un illecito sia in corso. Nel caso concreto il sospetto era ragionevole per la curiosa coincidenza con il badge, per la durata dell’assenza e per la «riacutizzazione» di un intervento subito molti mesi prima; e il controllo, limitato a due sole giornate su due mesi, non era una «pesca a strascico».
La Corte respinge poi le altre difese del lavoratore. L’art. 5 dello Statuto vieta al datore gli accertamenti sanitari, ma non gli impedisce di verificare circostanze di fatto, come lo svolgimento di un’altra attività durante la malattia. L’art. 7 non obbliga a consegnare al dipendente la relazione investigativa. E quella relazione — firmata e regolare — è utilizzabile come prova, nel bilanciamento tra tutela del patrimonio aziendale e riservatezza del lavoratore.
I principi di diritto
1. Per pedinare basta il sospetto. Il controllo difensivo «in senso stretto» tramite investigatore è legittimo anche sulla base della sola «mera ipotesi» che un illecito sia in corso: non occorre la prova di un illecito già commesso, purché il controllo sia mirato e successivo al sospetto.
2. Malattia non è immunità. Non esiste un divieto assoluto di svolgere altre attività in malattia, ma lo svolgimento di un’attività lavorativa può giustificare il licenziamento quando faccia presumere la simulazione dell’infermità oppure sia idonea a ritardare, anche solo potenzialmente, la guarigione.
3. L’art. 5 non blocca i fatti. Il divieto di accertamenti sanitari diretti non impedisce al datore di verificare circostanze di fatto che dimostrino l’insussistenza della malattia o lo svolgimento di altra attività lavorativa.
Cosa significa per te
Se sei un lavoratore
La malattia non è una zona franca. Puoi muoverti e condurre una vita normale, ma comportamenti incompatibili con l’infermità dichiarata — a maggior ragione un’altra attività lavorativa, anche non retribuita — possono costare il posto. E il datore, in presenza anche solo di un’ipotesi di abuso, può legittimamente farti seguire da un investigatore privato fuori dall’azienda, senza doverti avvisare.
Se sei un datore di lavoro
L’investigatore è uno strumento ammesso, ma a precise condizioni: il controllo deve essere mirato, circoscritto e successivo a un sospetto concreto, mai una sorveglianza generalizzata. La relazione va redatta a regola d’arte (firme, date, contenuto) e la contestazione disciplinare deve essere specifica. Improvvisare significa rischiare l’inutilizzabilità delle prove e la reintegra, come accaduto in primo grado.
Consigli strategici per l’avvocato
- Per il difensore del lavoratore: sposta il fronte dalla sola coincidenza temporale alla concreta consistenza del sospetto e, soprattutto, alla compatibilità dell’attività svolta con la patologia; valorizza certificazioni e quadro clinico, perché il punto debole è spesso la presunzione di simulazione, non la legittimità astratta del controllo.
- Per il difensore del datore di lavoro: documenta a monte gli elementi che hanno generato il sospetto, mantieni il controllo mirato e di breve durata, e cura formalmente la relazione investigativa e la contestazione ex art. 7; sono questi i profili su cui il primo grado aveva fatto cadere il licenziamento.
- Per entrambi: tenete presente che, nel rito sull’impugnazione, l’accertamento materiale dei fatti può cristallizzarsi già in primo grado in assenza di appello incidentale, spostando il giudizio d’appello sulla sola qualificazione giuridica del controllo e della sanzione.
La pronuncia conferma una linea sempre più netta della giurisprudenza di merito e di legittimità: il controllo investigativo sul lavoratore in malattia è legittimo entro confini precisi, e quando quei confini sono rispettati il licenziamento per giusta causa regge. Per valutare un caso concreto — da una parte o dall’altra — è decisiva un’analisi puntuale dei fatti e della tenuta probatoria.
Il presente articolo ha finalità esclusivamente divulgative e informative. Non costituisce parere legale né consulenza professionale. Le informazioni riportate si basano su pronunce reperite nella banca dati BuddaLaw e possono non riflettere l’evoluzione normativa o giurisprudenziale successiva alla data di pubblicazione. Per ogni questione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato. L’autore e il gestore del sito declinano ogni responsabilità per l’uso improprio delle informazioni qui contenute.
Questo articolo è stato elaborato e redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale e potrebbe contenere errori. Le fonti giurisprudenziali sono state ricercate e verificate sulla banca dati BuddaLaw.