Licenziata in prova durante la malattia: il Tribunale ordina la reintegra
La questione in sintesi
Un grave incidente stradale, quattro mesi di malattia e una telefonata rassicurante dall’ufficio del personale. Poi, a sorpresa, la lettera: licenziata per «mancato superamento della prova». La lavoratrice porta il caso davanti al Tribunale di Vicenza sostenendo di essere stata cacciata a causa della malattia.
Il giudice esclude la discriminazione, ma scopre qualcosa di diverso: dietro la prova non superata si nascondeva una riorganizzazione dell’ufficio. E il patto di prova non puo’ essere usato per questo. Risultato: licenziamento annullato e reintegra nel posto di lavoro.
Il caso: assunta, infortunata, licenziata
La vicenda comincia il 6 novembre 2023, quando una donna viene assunta come addetta alla contabilita’, inquadramento D3 del CCNL Chimica Industria, con un patto di prova di sei mesi di effettiva prestazione. Lavora regolarmente fino al 7 marzo 2024.
Il giorno dopo, l’8 marzo 2024, un grave incidente stradale la costringe a una lunga assenza per malattia, con prognosi fino al 31 luglio. Durante quei mesi resta in contatto con l’azienda: riceve diversi messaggi WhatsApp dall’addetta alle risorse umane, dal tono rassicurante sul rientro al lavoro. Una telefonata del 25 luglio conferma quel clima di apparente serenita’.
Eppure, il 24 luglio 2024 — mentre e’ ancora in malattia e ancora formalmente in periodo di prova — arriva il recesso, motivato con il mancato superamento dell’esperimento. La lavoratrice lo impugna: per lei e’ un licenziamento nullo perche’ discriminatorio, determinato dal suo stato di salute dopo l’incidente.
Assunzione come addetta alla contabilita’, con patto di prova di sei mesi di effettiva prestazione.
Grave incidente stradale. Inizia una lunga assenza per malattia, con prognosi fino al 31 luglio.
L’azienda intima il recesso per «mancato superamento della prova», mentre la lavoratrice e’ ancora in malattia.
Licenziamento annullato
Il giudice accerta che il recesso non dipendeva da una reale valutazione negativa della prova — l’azienda non aveva contestato alcuna carenza professionale — ma da una riorganizzazione dell’ufficio amministrativo decisa durante l’assenza della lavoratrice, con riassegnazione delle sue mansioni ad altra dipendente. Esclusa la natura discriminatoria o ritorsiva, il recesso resta comunque privo di giustificazione: scatta la tutela reintegratoria attenuata.
Perche’ il patto di prova non ha retto
Il recesso in prova e’ ampiamente discrezionale: il datore non deve neppure motivarlo. Ma — ricorda il Tribunale richiamando un orientamento che risale alla Corte costituzionale n. 189/1980 — questa liberta’ non e’ assoluta. Il lavoratore puo’ contestarla dimostrando di aver superato positivamente l’esperimento e che il licenziamento e’ stato determinato da un motivo estraneo alla funzione del patto.
Nel caso di Vicenza, l’azienda non aveva mai lamentato errori, insufficienze tecniche o criticita’ nel lavoro svolto. Anzi, in giudizio aveva ammesso che la vera ragione era un’altra: la riorganizzazione dell’ufficio dopo le dimissioni della responsabile amministrativa e la definitiva assegnazione delle mansioni ad altra persona. I messaggi WhatsApp e la telefonata, coerenti con un esito positivo della prova, hanno fatto il resto.
La prova serve a verificare l’idoneita’ del lavoratore alle mansioni concordate, non a coprire una scelta organizzativa sopravvenuta. Mancando il fatto giustificativo, il giudice ha qualificato il recesso come privo di giustificazione e ha applicato l’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 23/2015, richiamando il principio per cui l’assenza del fatto posto a base del provvedimento integra una violazione sostanziale che impone la reintegra attenuata.
I principi affermati dal Tribunale
1. Il recesso in prova e’ sindacabile. Pur non dovendo essere motivato, puo’ essere annullato se il lavoratore prova che era determinato da una ragione estranea alla funzione del patto di prova.
2. La prova non copre le riorganizzazioni. Usare il licenziamento ad nutum per attuare una ristrutturazione dell’ufficio, quando non c’e’ alcuna valutazione negativa dell’idoneita’ professionale, e’ un uso improprio dell’istituto.
3. No discriminazione, si’ reintegra attenuata. Esclusa la nullita’ per motivo illecito o discriminatorio (che deve essere unico e determinante), il recesso privo di giustificazione comporta comunque l’annullamento con reintegra e indennita’ fino a 12 mensilita’ ex art. 3 c. 2 D.Lgs. 23/2015.
Cosa significa per te
Se sei un lavoratore in prova
Il periodo di prova non e’ una zona franca in cui il datore puo’ fare qualunque cosa. Se vieni licenziato e sospetti che la vera ragione non sia la tua resa professionale — ma una riorganizzazione, una malattia, una gravidanza o una ritorsione — conserva ogni comunicazione (messaggi, e-mail, registrazioni di telefonate cui hai partecipato) e fa’ valutare il caso. Anche senza dimostrare la discriminazione, puoi ottenere l’annullamento e la reintegra.
Se sei un datore di lavoro
Il recesso in prova resta discrezionale, ma deve restare ancorato alla sua funzione: valutare l’idoneita’ alle mansioni concordate. Se la decisione nasce da esigenze organizzative sopravvenute, il patto di prova non e’ lo strumento corretto e l’azienda rischia l’annullamento con reintegra. Attenzione anche alle comunicazioni informali del personale HR: messaggi e telefonate rassicuranti possono diventare prova a sfavore.
Consigli strategici per l’avvocato
- Per il difensore del lavoratore: imposta la domanda in via graduata (nullita’ discriminatoria in via principale, reintegra attenuata ex art. 3 c. 2 in subordine). Anche se il giudice esclude la discriminazione, la domanda subordinata puo’ garantire comunque la reintegra. Valorizza ogni indizio sulla reale ragione del recesso: ammissioni in memoria, scambi WhatsApp, contiguita’ temporale con la malattia.
- Per il difensore del datore di lavoro: documenta in modo puntuale e tempestivo le carenze professionali emerse durante la prova. Evita di affidare al personale HR comunicazioni informali ambigue e non confondere la valutazione dell’esperimento con valutazioni di convenienza organizzativa: sono piani distinti e il secondo non legittima il recesso in prova.
- Per entrambi: tenete presente la soglia probatoria del licenziamento ritorsivo — il motivo illecito deve essere unico ed esclusivo — e il principio per cui l’insussistenza del fatto giustificativo, anche fuori dalla disciplina della giusta causa, apre alla tutela reintegratoria attenuata dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 23/2015.
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