8 Luglio 2026

Patto di non concorrenza nullo se il corrispettivo è simbolico: 2.500 euro non bastano

La questione in sintesi

Un responsabile vendite con undici anni di esperienza in un settore ad altissima specializzazione firma un patto di non concorrenza: un anno di divieto in Lombardia e Piemonte, in cambio di 2.500 euro da pagarsi un anno dopo la cessazione del rapporto. Quando l’azienda gli chiede la penale per presunta violazione, il Tribunale di Varese ribalta la prospettiva: quel corrispettivo — pari ad appena il 3% della retribuzione annua — è meramente simbolico e il patto è nullo. Nessuna penale è dovuta.

Il caso: undici anni nel settore degli estrusori, poi le dimissioni

La vicenda decisa dal Tribunale di Varese riguarda una società leader mondiale nella progettazione e realizzazione di impianti per la produzione di film in plastica con tecnologia «in bolla» (blown film) e un suo dipendente, assunto il 1º febbraio 2010 con qualifica di quadro e mansioni di responsabile area vendite. In sede di assunzione il lavoratore aveva sottoscritto un patto di non concorrenza, divenuto operativo con la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato nel gennaio 2011.

Il patto prevedeva il divieto, per un anno dalla cessazione del rapporto e per qualsiasi causa di risoluzione, di impiegarsi presso ditte concorrenti produttrici di impianti per materie plastiche o di interessarsi, direttamente o indirettamente, ad affari in concorrenza con l’attività della società e del suo gruppo. Il vincolo era limitato al territorio di Lombardia e Piemonte. Il corrispettivo: 2.500 euro, da corrispondersi alla scadenza di un anno dalla cessazione del rapporto. La penale per l’inadempimento, anche parziale: 16.000 euro.

Nell’ottobre 2020 il lavoratore rassegnava le dimissioni, con effetto dal 20 novembre. Nel gennaio 2021 veniva assunto da un’altra società con sede in provincia di Novara. Nell’aprile 2021 la ex datrice apprendeva da un comunicato aziendale che la nuova società stava attivando una divisione denominata «Bolla», dedicata all’applicazione di tecnologie innovative agli impianti in bolla, con il proprio ex dipendente coinvolto in ambito commerciale. Ne seguiva la contestazione e, nel 2022, il ricorso al giudice del lavoro per ottenere la condanna al pagamento della penale, quantificata in 13.500 euro.

La decisione

Tribunale di Varese, Sez. Lavoro, Sentenza n. 118/2026
Giudice Giorgiana Manzo · Udienza di discussione del 17 marzo 2026 · Depositata il 16 giugno 2026

Patto nullo

Il Tribunale rigetta integralmente il ricorso della società. Applicando il principio della ragione più liquida, il giudice non si sofferma nemmeno sulla prova dell’attività concorrenziale — peraltro carente, non avendo la ricorrente articolato idonei capitoli istruttori — perché il patto è nullo a monte, per difetto di adeguatezza del corrispettivo. La società è condannata anche alle spese di lite, liquidate in 3.000 euro oltre accessori.

«Il corrispettivo pattuito con riguardo al patto di non concorrenza sottoscritto dalle parti e pari al 3,5% (melius, al 3%) della retribuzione annua lorda [è] manifestamente sproporzionato, anche in considerazione dell’ampiezza oggettiva e territoriale del vincolo, traducendosi pertanto in un importo meramente simbolico e privo di reale funzione compensativa» (Trib. Varese n. 118/2026)

Il percorso argomentativo: i numeri contano

Il ragionamento del Tribunale parte dall’art. 2125 c.c., che sanziona con la nullità il patto privo di forma scritta, di corrispettivo o di limiti determinati di oggetto, tempo e luogo. Ma la norma non basta da sola: occorre verificare in concreto che il compenso non sia simbolico. Il giudice richiama l’orientamento consolidato della Cassazione — citando le ordinanze n. 9256/2025, n. 5540/2021 e n. 9790/2020 — secondo cui il corrispettivo deve essere «serio, effettivo e proporzionato» rispetto al sacrificio imposto al lavoratore, con valutazione da compiersi ex ante, al momento della sottoscrizione, e indipendentemente dall’utilità che il vincolo rappresenta per il datore.

Nel caso concreto, i numeri parlavano da soli. La retribuzione annua lorda dell’ultimo anno ammontava a 70.000 euro (5.000 euro per quattordici mensilità), che salivano a 82.500 euro considerando la retribuzione variabile dello 0,35% sui contratti conclusi, riconosciuta dal maggio 2018. I 2.500 euro pattuiti corrispondevano quindi a una percentuale tra il 3,5% e il 3% della retribuzione annua: una percentuale che il Tribunale definisce «irrisoria e, comunque, non congrua».

Parametro Caso Varese (patto nullo) Trib. Milano 25.6.2003 (patto valido, richiamato in sentenza)
Corrispettivo annuo € 2.500 € 5.200
Retribuzione annua lorda € 70.000–82.500 € 40.000
Incidenza sulla RAL 3–3,5% 13%
Durata del vincolo 1 anno 1 anno
Estensione territoriale Due regioni (Lombardia e Piemonte) Una sola regione

Due ulteriori elementi hanno pesato sul giudizio di inadeguatezza. Il primo è la professionalità del lavoratore: quasi undici anni in un settore ad elevata specializzazione tecnica, che difficilmente consente un reimpiego in ambiti diversi. Il secondo è l’effettiva portata del vincolo territoriale: il lavoratore ha dimostrato documentalmente che tutte le otto aziende italiane costruttrici di linee di estrusione per blown film — oltre alla ricorrente — hanno sede proprio in Lombardia e Piemonte, le due regioni interdette.

«I vincoli del patto di non concorrenza in esame non permettevano, in concreto, [al lavoratore] di poter svolgere un’attività lavorativa coerente con la professionalità acquisita — a ben vedere — sull’intero territorio nazionale» (Trib. Varese n. 118/2026)

Un vincolo formalmente limitato a due regioni si traduceva quindi, di fatto, in un divieto nazionale. Interessante, infine, un passaggio a favore delle aziende: il pagamento del corrispettivo differito a un anno dalla cessazione del rapporto è stato ritenuto di per sé ammissibile e lecito, non essendo incompatibile con la ratio del patto; è stato però valutato nel complesso degli elementi che deponevano per l’inadeguatezza del compenso.

Il principio di diritto consolidato

1. Autonomia e valutazione ex ante. Il patto di non concorrenza, anche se stipulato contestualmente al contratto di lavoro, costituisce una fattispecie negoziale autonoma con causa distinta; la congruità del corrispettivo va valutata ex ante, alla luce del tenore delle clausole al momento della sottoscrizione (Cass. n. 9256/2025, richiamata in sentenza).

2. Corrispettivo non simbolico. Il compenso non deve essere meramente simbolico, manifestamente iniquo o sproporzionato rispetto al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione delle sue capacità di guadagno, indipendentemente dall’utilità per il datore; la sproporzione economica comporta la nullità dell’intero patto (Cass. n. 5540/2021, richiamata in sentenza).

3. Limiti effettivi, non solo formali. Il vincolo non deve comprimere la concreta professionalità del lavoratore fino a comprometterne ogni potenzialità reddituale: l’estensione territoriale va misurata sulla geografia reale del mercato di riferimento, non sulla carta (Cass. n. 9790/2020, richiamata in sentenza).

Consigli strategici per l’avvocato

  1. Per il difensore del lavoratore: non fermarsi alla percentuale corrispettivo/RAL. La difesa vincente a Varese ha documentato la geografia del mercato (l’elenco delle aziende del settore per collocazione territoriale), dimostrando che il vincolo formalmente regionale precludeva di fatto ogni reimpiego coerente con la professionalità acquisita. È questa prova concreta a trasformare un compenso modesto in un compenso simbolico.
  2. Per il difensore del datore di lavoro: calibrare il corrispettivo sul sacrificio reale, non sul valore di mercato del vincolo. Percentuali del 3% della RAL non reggono al vaglio giudiziale, tanto più se il settore è di nicchia e i concorrenti sono concentrati nell’area interdetta; il richiamo in sentenza al precedente milanese (13% della RAL per una sola regione) offre un utile parametro di riferimento. Curare inoltre l’onere probatorio sulla violazione: capitoli istruttori generici espongono al rigetto anche a prescindere dalla validità del patto.
  3. Per entrambi: il pagamento differito o rateizzato del corrispettivo non è di per sé illegittimo, ma concorre alla valutazione complessiva di congruità. In sede di redazione o di contestazione del patto, ogni elemento — importo, tempi di pagamento, ampiezza oggettiva e territoriale, durata — va letto unitariamente, perché così lo leggerà il giudice.
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