Sparisce dal lavoro per 49 giorni e rifiuta di dimettersi: il Tribunale condanna comunque l’azienda a 8 mensilità
La questione in sintesi
Un’operatrice socio-sanitaria smette di presentarsi al lavoro. Passano 49 giorni. L’azienda le scrive: o giustifichi l’assenza, o consideriamo il rapporto risolto. Lei risponde per iscritto: «non intendo in alcun modo perdere il posto di lavoro». La cooperativa comunica ugualmente al Centro per l’Impiego le sue dimissioni volontarie.
Il Tribunale di Biella ribalta lo schema: quelle dimissioni non esistono, perché non sono mai passate dalla procedura telematica. Quindi il rapporto è finito per licenziamento. E poiché il licenziamento non è mai stato comunicato per iscritto, l’azienda paga otto mensilità più 4.000 euro di spese.
Il fatto: un’assenza lunga un mese e mezzo, e nessuno che voglia dire la parola «licenziamento»
La lavoratrice era stata assunta nel dicembre 2019 da una cooperativa sociale come operatrice socio-sanitaria, inquadrata al secondo livello del CCNL Cooperative Sociali. Per un periodo aveva lavorato su un solo turno, quello del mattino, in forza di un accordo con la direttrice che le permetteva di terminare gli studi universitari. Cambiata la direzione, l’accordo salta: si torna ai tre turni.
Nel frattempo la dipendente era diventata rappresentante sindacale. Da luglio 2024 sparisce dal calendario dei turni e la corrispondenza tra le parti si irrigidisce. Dal 27 luglio 2024 la lavoratrice risulta assente e irreperibile.
Qui la vicenda prende la piega che interessa. La cooperativa non vuole licenziare: sostiene che la dipendente si stesse comportando in modo abusivo, restando assente ma rifiutando di dimettersi, per costringere il datore a licenziarla e accedere così alla NASpI. Per uscire dall’impasse, considera l’assenza come dimissioni per fatti concludenti e deposita la comunicazione telematica di cessazione per dimissioni volontarie.
La lavoratrice non rientra al lavoro dopo un periodo di malattia e risulta irreperibile.
La cooperativa contesta per iscritto l’assenza, assegna cinque giorni per le giustificazioni e avverte che, in mancanza, il contratto sarà considerato risolto per fatti concludenti.
La lavoratrice replica per iscritto: non intende dimettersi, la situazione è stata creata dal datore di lavoro, lamenta di essere stata minacciata di licenziamento e interdetta dalle funzioni sindacali.
La cooperativa deposita la comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del rapporto per dimissioni volontarie. Nessuna lettera di licenziamento viene mai inviata alla dipendente.
La decisione: senza modulo telematico, le dimissioni non ci sono
Licenziamento viziato
Il Tribunale muove dall’art. 26, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 151/2015 nella versione applicabile ai fatti: le dimissioni si fanno, a pena di inefficacia, esclusivamente con la procedura telematica ministeriale. La lavoratrice non solo non ha mai attivato quella procedura, ma ha anche negato per iscritto di volersi dimettere. Le dimissioni, quindi, non esistono giuridicamente.
Il giudice respinge poi la tesi dell’abuso del diritto invocata dall’azienda, osservando che la disciplina allora vigente addossava proprio al datore il rischio di dover procedere al licenziamento in caso di assenza ingiustificata.
Il nodo del Collegato Lavoro: la nuova regola non guarda indietro
È il passaggio più attuale della sentenza. Il legislatore ha introdotto, con l’art. 19 della L. n. 203/2024, il nuovo comma 7-bis dell’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015, che disciplina proprio le dimissioni per fatti concludenti. Ma i fatti di causa sono precedenti.
Il Tribunale qualifica quella novità come il frutto di una scelta politica parzialmente opposta alla precedente: dove prima il rischio dell’assenza gravava sul datore, ora è il lavoratore a doversi assumere la responsabilità della propria assenza. Proprio perché le due discipline sono incompatibili, la nuova non può essere applicata retroattivamente. Sul punto la sentenza richiama, quanto all’inconfigurabilità delle dimissioni per fatti concludenti nel regime previgente, Cass. n. 27331/2023, e quanto all’irretroattività della nuova disciplina, Trib. Trento n. 87/2025.
Esclusa la risoluzione consensuale ed escluse le dimissioni, ai sensi dell’art. 1372 c.c. resta una sola qualificazione possibile: il rapporto è cessato per licenziamento.
Perché l’azienda perde pur avendo ragione nel merito
Qui la decisione è equilibrata e merita attenzione, perché il giudice non regala nulla alla lavoratrice.
| Vizio dedotto | Esito |
|---|---|
| Licenziamento discriminatorio (attività sindacale) | Escluso: doglianza sorretta da argomentazioni generiche |
| Licenziamento orale | Escluso: la contestazione del 9 settembre 2024 era scritta |
| Assenza di giusta causa o giustificato motivo | Non lamentata; l’assenza ultramensile resta ingiustificata e sproporzionata |
| Violazione dell’obbligo di comunicazione scritta del licenziamento (art. 2 L. 604/1966) | Accolta → tutela indennitaria ex art. 4 D.Lgs. 23/2015 |
Il punto di caduta è procedurale. La cooperativa ha contestato l’addebito per iscritto e ha atteso i cinque giorni previsti dall’art. 7 dello Statuto dei lavoratori, ma non ha mai inviato la comunicazione scritta di irrogazione del licenziamento, ritenendo sufficiente l’avvertimento contenuto nella lettera di contestazione e ignorando la replica della dipendente. Così facendo — osserva il Tribunale — non le ha consentito di conoscere tempestivamente la sanzione e i relativi motivi, né di assumere adeguate iniziative a propria tutela.
Esito: rapporto dichiarato estinto al 14 settembre 2024, indennità non assoggettata a contribuzione quantificata in otto mensilità dell’ultima retribuzione utile al TFR — graduazione motivata dalla durata del rapporto e dalla gravità della violazione procedurale — e condanna alle spese di lite per 4.000 euro oltre accessori.
I principi affermati
1. La forma delle dimissioni è sostanza. Senza la procedura telematica ministeriale le dimissioni sono inefficaci, e il comportamento del lavoratore — per quanto eloquente — non può supplirvi nel regime anteriore al Collegato Lavoro.
2. Il nuovo art. 26, comma 7-bis, non è retroattivo. Introducendo una regola incompatibile con quella previgente, non può essere applicato a cessazioni anteriori.
3. Se non ci sono dimissioni, c’è un licenziamento. Il rapporto di lavoro non può restare in una zona grigia: escluse dimissioni e risoluzione consensuale, la cessazione si qualifica come recesso datoriale, con tutti gli oneri formali che ne derivano.
4. Avvertire non equivale a licenziare. La lettera che preannuncia la risoluzione non sostituisce l’atto di licenziamento: serve una comunicazione scritta, motivata e successiva alle giustificazioni.
Cosa significa per te
Se sei il lavoratore
Restare assenti per protesta non è una strategia: in questa vicenda l’assenza ultramensile è stata giudicata ingiustificata e sproporzionata, e la reintegra non è arrivata. Ciò che ha salvato la lavoratrice sono stati due comportamenti concreti: aver messo per iscritto, in tempo utile, la volontà di non dimettersi, e non aver mai firmato il modulo telematico. Se ricevi una lettera che parla di «risoluzione per fatti concludenti», rispondi per iscritto e conserva tutto.
Se sei il datore di lavoro
Registrare in UniLav una cessazione per dimissioni che il lavoratore non ha mai formalizzato non chiude il rapporto: lo trasforma in un licenziamento, per giunta viziato. Se l’assenza è ingiustificata e vuoi recedere, la strada è quella disciplinare completa, fino alla lettera finale di licenziamento. Anche quando hai ragione nel merito, il risparmio di una raccomandata può costare otto mensilità.
Consigli strategici per l’avvocato
- Per il difensore del lavoratore: verifica sempre se le dimissioni siano transitate dalla procedura telematica e ricostruisci la corrispondenza. Anche quando il merito è sfavorevole, il vizio formale del recesso apre la tutela indennitaria dell’art. 4 D.Lgs. 23/2015 e va graduato allegando durata del rapporto e gravità della violazione.
- Per il difensore del datore di lavoro: per le cessazioni anteriori all’entrata in vigore del nuovo comma 7-bis non fare affidamento sulla disciplina delle dimissioni per fatti concludenti; questa sentenza e Trib. Trento n. 87/2025 ne affermano l’irretroattività. Nel dubbio, chiudi la procedura disciplinare con un atto di recesso scritto e motivato.
- Per entrambi: attenzione alla mappatura temporale dei fatti. Con la successione tra vecchio e nuovo art. 26, la data della cessazione diventa il primo elemento da fissare in atti, prima ancora della qualificazione del recesso.
- Sul piano probatorio: la censura di discriminatorietà legata all’attività sindacale è stata respinta perché generica. Se la si solleva, va sostenuta con elementi circostanziati e mezzi di prova specifici, non con la sola qualifica di rappresentante sindacale.
Il testo integrale del provvedimento è consultabile su BuddaLaw.
Se stai affrontando una vicenda simile — da lavoratore o da impresa — una lettura tempestiva della corrispondenza e delle date può cambiare l’esito. Lo Studio Legale Moscioni è a disposizione per un confronto.
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