22 Luglio 2026

Videosorveglianza e controlli difensivi: senza fondato sospetto le riprese sono inutilizzabili

La questione in sintesi

Un’impresa di logistica, insospettita da rilevanti ammanchi di magazzino, incarica un investigatore privato che installa videocamere nelle aree dello stabilimento e, a distanza di settimane, identifica alcuni dipendenti poi licenziati per furto.

La Corte d’Appello di Milano conferma l’illegittimità del licenziamento: mancava un fondato sospetto individuale e le riprese, generalizzate ed esplorative, dovevano rispettare l’art. 4 dello Statuto dei lavoratori. Non essendo intervenuto alcun accordo sindacale o autorizzazione amministrativa, i filmati sono inutilizzabili a fini disciplinari.

Controlli difensivi e videosorveglianza: dove passa il confine

Il tema del controllo a distanza dei lavoratori è tra i più delicati del diritto del lavoro contemporaneo. La tecnologia consente al datore di lavoro di raccogliere una quantità enorme di dati sulla presenza e sull’attività del personale, ma quella stessa potenza rende necessario un rigoroso bilanciamento con la dignità e la riservatezza del prestatore d’opera. La riforma dell’art. 4 della legge n. 300/1970, operata dall’art. 23 del D.Lgs. n. 151/2015, ha ridisegnato la materia, distinguendo tra strumenti di controllo veri e propri e strumenti di lavoro, ma lasciando aperta la questione dei cosiddetti “controlli difensivi”.

La pronuncia in commento offre un’applicazione lineare e istruttiva dei principi consolidati dalla Corte di Cassazione, mostrando come una prova decisiva — le videoregistrazioni di condotte apparentemente illecite — possa risultare del tutto inutilizzabile se raccolta al di fuori delle condizioni di legge.

2025
Corte d’Appello di Milano, Sez. Lavoro, Sentenza n. 379/2025
Depositata il 4 giugno 2025 · Rel. dott. Giovanni Casella · Conferma Trib. Milano n. 5612/2024

Licenziamento illegittimo

Una società subentrata in un appalto di logistica rileva, nel primo semestre 2023, differenze inventariali crescenti (da circa 100.000 a oltre 350.000 euro di controvalore). Sospettando sottrazioni di merce, incarica un investigatore privato che il 2 giugno 2023 installa videocamere nelle “zone rotture” del magazzino, senza accordo sindacale né informativa al personale. Dopo mesi di visione dei filmati, a fine settembre alcuni dipendenti vengono identificati e successivamente licenziati per giusta causa. Al lavoratore ricorrente viene contestato di aver consumato cibi provenienti da confezioni danneggiate e di aver tollerato analoghe condotte altrui.

La Corte rigetta l’appello del datore di lavoro: il controllo non muoveva da un fondato sospetto individuale, ma era generalizzato e a scopo meramente esplorativo. Come tale, ricadeva nell’art. 4, comma 1, St. Lav., che richiede accordo collettivo o autorizzazione amministrativa — nella specie mancanti. Le riprese sono dichiarate inutilizzabili e il licenziamento annullato, con reintegrazione ex art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 23/2015.

«Si era trattato di un controllo amplissimo (decine e decine di video della durata di ore ed ore, unitamente a circa 500 pagine di fotogrammi da essi estrapolati), evidentemente non circoscritto o finalizzato ad accertare specifiche condotte illecite, piuttosto mirato ad un’esigenza di tutela del patrimonio aziendale a fronte di successive possibili sottrazioni, con controllo a distanza generalizzato e continuo sul lavoro di tutti i dipendenti.» (App. Milano n. 379/2025)

La distinzione tra controlli patrimoniali e controlli difensivi in senso stretto

La Corte muove dalla ricostruzione operata dalla Cassazione (Cass. n. 25732/2021, n. 34092/2021 e n. 18168/2023), che distingue due figure. Da un lato, i controlli a difesa del patrimonio aziendale che riguardano tutti i dipendenti — o gruppi di dipendenti — nello svolgimento della prestazione lavorativa che li pone a contatto con quel patrimonio: essi devono necessariamente rispettare l’art. 4 novellato in tutti i suoi presupposti (autorizzazione, finalità tipiche, informativa, conformità alla disciplina privacy). Dall’altro, i “controlli difensivi in senso stretto”, diretti ad accertare specificamente condotte illecite ascrivibili — in base a concreti indizi — a singoli dipendenti: questi, non avendo ad oggetto l’attività lavorativa, si collocano al di fuori del perimetro applicativo dell’art. 4.

Ma — avverte la Corte — l’estraneità all’art. 4 non equivale a un potere di controllo libero. Il controllo difensivo in senso stretto è legittimo solo a tre condizioni cumulative: che muova da un fondato sospetto, che sia attuato ex post rispetto all’insorgere del sospetto, e che assicuri un corretto bilanciamento tra tutela del patrimonio e riservatezza del lavoratore.

«Occorrerà, nel rispetto della normativa europea e dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo come interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea, assicurare un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, con un contemperamento che non può prescindere dalle circostanze del caso concreto.» (Cass. n. 18168/2023, richiamata dalla sentenza)

Perché nel caso concreto il controllo era illegittimo

Applicando questi principi, la Corte esclude che ricorressero gli estremi del controllo difensivo in senso stretto. Il “fondato sospetto” era stato enunciato negli atti difensivi ma non aveva trovato alcun riscontro oggettivo: gli elementi addotti — dipendenti visti consumare cibi o bevande, tasche “rigonfie” a fine turno, soste in zone non pertinenti — erano generici, riferiti indistintamente ad “alcuni dipendenti” e privi di collegamento con specifiche condotte o con determinati soggetti.

Decisivo, sul piano probatorio, il tenore della stessa relazione investigativa, concepita — come emerge dal documento prodotto — “a scopo meramente esplorativo e senza nessuna indicazione di soggetti particolari da controllare”, muovendo dal generico sospetto di “furti in azienda da parte di dipendenti, fornitori e/o avventori in genere”. A conferma, la società, nel presentare denuncia-querela, aveva attestato di non avere, almeno fino all’8 luglio 2023, sospetti su alcuno in particolare. All’esito, peraltro, non era stato individuato alcun nesso tra i fatti ripresi e le ingenti differenze inventariali: al lavoratore non è stata contestata la sottrazione di bancali, ma solo il consumo di cibi provenienti da colli danneggiati.

Ne consegue che il controllo — indiscriminato, esteso alla totalità dei dipendenti e diretto a prevenire future sottrazioni — rientrava tra gli interventi di tutela del patrimonio aziendale disciplinati dall’art. 4, comma 1, St. Lav., che esigono l’accordo collettivo o l’autorizzazione amministrativa, nel caso di specie insussistenti. Di qui l’inutilizzabilità delle videoregistrazioni, poste a esclusivo fondamento del recesso, e l’annullamento del licenziamento con tutela reintegratoria.

Il principio di diritto

1. Nessun controllo difensivo senza fondato sospetto individuale. Il controllo tecnologico sottratto ai vincoli dell’art. 4 St. Lav. è legittimo solo se mirato ad accertare, in base a concreti indizi, condotte illecite ascrivibili a singoli dipendenti. Un sospetto generico ed esteso all’intera forza lavoro non basta.

2. Il controllo deve essere ex post. La raccolta delle informazioni utilizzabili può iniziare solo dopo l’insorgere del fondato sospetto: la sorveglianza preventiva e continuativa, volta a prevenire future sottrazioni, è controllo a difesa del patrimonio e resta soggetta all’art. 4 in tutti i suoi presupposti.

3. Il difetto delle procedure rende la prova inutilizzabile. In assenza di accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro, le videoriprese non possono fondare la sanzione disciplinare: se costituiscono l’unico supporto del licenziamento, questo è illegittimo.

Consigli strategici per l’avvocato

  1. Per il difensore del lavoratore: ricostruire con precisione la cronologia del controllo. Occorre dimostrare che la sorveglianza è iniziata prima e a prescindere da un sospetto individuale e circostanziato; la natura “esplorativa” degli incarichi investigativi e le eventuali dichiarazioni rese in sede di querela sono elementi preziosi per qualificare il controllo come patrimoniale ex art. 4, comma 1, e ottenere l’inutilizzabilità delle prove.
  2. Per il difensore del datore di lavoro: prima di attivare qualsiasi controllo tecnologico, formalizzare e documentare gli indizi che fondano il sospetto verso soggetti determinati, e circoscrivere tempi, luoghi e destinatari della sorveglianza. Ove il controllo miri a tutelare il patrimonio contro sottrazioni future, è indispensabile munirsi preventivamente di accordo sindacale o autorizzazione amministrativa e assolvere l’obbligo informativo.
  3. Per entrambi: tenere presente che l’estraneità del controllo difensivo all’art. 4 non è mai un lasciapassare. Il bilanciamento con dignità e riservatezza — alla luce dell’art. 8 CEDU — resta sindacabile in concreto dal giudice, e la sproporzione tra ampiezza del controllo e finalità perseguita è spesso il terreno decisivo della controversia.
Avvertenza
Il presente articolo ha finalità esclusivamente divulgative e informative. Non costituisce parere legale né consulenza professionale. Le informazioni riportate si basano su pronunce reperite nella banca dati BuddaLaw e possono non riflettere l’evoluzione normativa o giurisprudenziale successiva alla data di pubblicazione. Per ogni questione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato. L’autore e il gestore del sito declinano ogni responsabilità per l’uso improprio delle informazioni qui contenute.

Questo articolo è stato elaborato e redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale e potrebbe contenere errori. Le fonti giurisprudenziali sono state ricercate e verificate sulla banca dati BuddaLaw.