Il comporto come dato oggettivo: come la Cassazione ha trattato il principio
La questione in sintesi
Il periodo di comporto si compie per il solo decorrere delle assenze: la sua maturazione è un fatto oggettivo, indifferente a ciò che il datore di lavoro sa o crede di sapere. Da questa regola la Sezione Lavoro ha tratto, nel 2025, una conseguenza di grande impatto pratico: le assenze che la legge dichiara non computabili vanno scomputate anche se il lavoratore non ne ha mai comunicato la causale.
Ma la stessa regola dell’oggettività ha un rovescio, e nel medesimo semestre la Corte lo ha marcato con nettezza: il dato oggettivo non si costruisce a consuntivo, non cancella la valutazione di congruità sulla tempestività del recesso e cede di fronte al divieto speciale di licenziamento della lavoratrice madre. Ricostruiamo il trattamento che il principio ha ricevuto, provvedimento per provvedimento.
Il principio sotto esame
La regola di cui ci occupiamo si enuncia in una riga: la legittimità del recesso per superamento del comporto va valutata in relazione al compiersi o meno del relativo periodo, non alla percezione che di quella situazione abbia il datore di lavoro. È un principio antico nella giurisprudenza di legittimità, che la Sezione Lavoro ha richiamato e portato alle sue estreme conseguenze con la sentenza n. 12272 del 9 maggio 2025, resa in pubblica udienza dopo un rinvio dalla camera di consiglio proprio in ragione della rilevanza della questione.
Il valore pratico della regola è duplice e bidirezionale. Dal lato del lavoratore, significa che le assenze dichiarate non computabili dalla legge si sottraggono al conteggio anche se il datore ne ignorava la causale. Dal lato del datore, significa che il comporto matura quando matura, e che l’affidamento sull’apparenza non è, di per sé, un bene giuridicamente protetto in questa materia. Ma — ed è qui che il quadro si complica — l’oggettività riguarda il computo delle assenze, non l’intera vicenda del recesso: attorno a quel nucleo restano intatti gli spazi di valutazione discrezionale del giudice e le discipline speciali che scavalcano del tutto l’art. 2110 c.c.
La linea del trattamento
Ampliato
Il lavoratore, al termine dell’ultimo periodo di malattia, chiede e ottiene cinque giorni di ferie collocati subito prima della chiusura aziendale estiva. Due anni dopo l’azienda riqualifica quei giorni come malattia e li computa nel comporto, arrivando al licenziamento. La Corte conferma l’illegittimità del recesso: la domanda di ferie presentata con decorrenza dal primo giorno lavorativo successivo alla fine della malattia certificata esprime già, di per sé, la volontà di assentarsi a titolo diverso, senza che il dipendente debba esplicitare l’intento di interrompere il comporto.
Il precedente amplia il perimetro dell’oggettività in senso favorevole al lavoratore: conta il titolo reale dell’assenza, non l’etichetta che il datore vi appone a distanza di tempo. La Corte stigmatizza inoltre la condotta datoriale che, rispondendo in modo inesatto alla richiesta di informazioni sul decorso del comporto, aveva indotto in errore il dipendente.
Limite
Il contrappeso arriva pochi mesi dopo. La lavoratrice aveva chiesto informalmente le ferie il 10 dicembre 2018, quando era già rientrata in servizio e non si trovava in stato di malattia; il diniego datoriale, motivato da una scopertura di organico, aveva aperto la strada a un successivo periodo morboso e al superamento del comporto. La Corte respinge il ricorso: il principio di conversione delle cause di assenza, nato dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 616/1987, presuppone due condizioni, entrambe assenti nel caso concreto.
È la precisazione decisiva: l’oggettività del comporto non autorizza operazioni retrospettive. Il lavoratore conserva la facoltà di chiedere le ferie per sospendere il decorso, ma a quella facoltà non corrisponde un obbligo incondizionato del datore di accoglierla, ove ricorrano ragioni organizzative concrete ed effettive. L’onere di motivazione rafforzato in capo all’azienda scatta solo se la malattia è in corso.
Distinto
Comporto contrattuale di 180 giorni superato nel giugno 2018; licenziamento intimato il 19 febbraio 2019, dopo sette mesi e dieci giorni di regolare ripresa del servizio. La società invoca, a giustificazione del ritardo, l’incertezza su un possibile passaggio del dipendente alla società subentrata nell’appalto. La Corte conferma l’annullamento del recesso con reintegrazione: lo spatium deliberandi tollerato è solo quello necessario a valutare la sequenza degli episodi morbosi ai fini di una prognosi di sostenibilità delle assenze, e non copre motivazioni estranee all’utilizzabilità della prestazione.
Il provvedimento distingue con chiarezza due piani che la parte datoriale tende a confondere: la maturazione del comporto è oggettiva, ma l’esercizio del potere di recesso che ne consegue resta soggetto a un vaglio di congruità temporale. Un ritardo superiore allo stesso periodo di comporto è idoneo a generare nel lavoratore la legittima aspettativa che l’azienda abbia rinunciato al recesso.
Deroga
Licenziamento per superamento del comporto intimato il 9 marzo 2019 a una dipendente che, a quella data, era in stato di gravidanza. La Corte conferma la nullità: il divieto dell’art. 54 del d.lgs. n. 151/2001 opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e deroga all’intera disciplina limitativa dei licenziamenti, salve le sole eccezioni tassative del terzo comma. Il riferimento alla gravidanza ancora contenuto nell’art. 2110 c.c. cede davanti alla normativa speciale e successiva a tutela della maternità.
Qui l’oggettività del comporto non viene contraddetta: viene semplicemente resa irrilevante. Il terzo motivo di ricorso, relativo al calcolo del periodo, è dichiarato assorbito perché la disciplina del comporto non trova affatto applicazione. È il limite esterno più netto dell’intero istituto.
Seguito ed esteso
Il lavoratore impugna il licenziamento per comporto deducendo che alcune assenze erano dovute a isolamento per positività al Covid-19 e quindi non computabili ex art. 26, comma 1, d.l. n. 18/2020. La Corte d’appello di Bologna gli dà torto: la causale non era mai stata comunicata prima del ricorso giudiziale e la condotta non sarebbe improntata a buona fede. La Cassazione ribalta, affermando che il divieto di computo opera oggettivamente, a prescindere dalla conoscenza datoriale.
Il ragionamento è di stretta tecnica interpretativa: la norma dice che quel periodo «non è computabile», senza condizionare l’effetto alla previa conoscenza delle ragioni dell’assenza; pretendere quella condizione significherebbe introdurre un requisito aggiuntivo non previsto dalla legge, con una indebita interpolazione del testo. La Corte prende espressamente le distanze dalla diversa soluzione elaborata in materia di tubercolosi, dove dall’art. 10 della l. n. 419/1975 era stato ricavato un onere implicito di informativa a carico del lavoratore.
Resta un passaggio che gli operatori devono tenere presente: la mancata comunicazione non è priva di ogni conseguenza. Può incidere, dice la Corte, su aspetti diversi — il risarcimento del danno, la liquidazione delle spese di lite — ma non può precludere lo scomputo imposto dalla legge, una volta dimostrata in giudizio la riconducibilità delle assenze alle ipotesi previste.
La mappa del trattamento
| Provvedimento | Effetto sul principio | Regola operativa |
|---|---|---|
| Cass. n. 582/2024 | Ampliamento | Conta il titolo reale dell’assenza; la riqualificazione datoriale postuma è contraria a buona fede |
| Cass. n. 9831/2025 | Limite interno | La conversione ferie/malattia esige malattia in atto: niente scomputi a consuntivo |
| Cass. n. 11745/2025 | Distinzione di piani | Il computo è oggettivo, la tempestività del recesso resta valutazione di congruità caso per caso |
| Cass. n. 12060/2025 | Deroga esterna | Lo stato oggettivo di gravidanza rende del tutto inapplicabile la disciplina del comporto |
| Cass. n. 12272/2025 | Conferma ed estensione | Le assenze legalmente non computabili si scomputano anche senza comunicazione al datore |
Cosa tiene insieme le cinque pronunce
A una lettura superficiale, la n. 12272/2025 e la n. 9831/2025 sembrano tirare in direzioni opposte: la prima protegge il lavoratore che non ha detto nulla, la seconda penalizza la lavoratrice che ha chiesto le ferie nel momento sbagliato. In realtà applicano la medesima logica. In entrambi i casi la Corte guarda a ciò che è oggettivamente accaduto nel periodo rilevante, non a ciò che le parti dichiarano ex post.
Nella vicenda Covid l’assenza era per isolamento, e la legge la dichiara non computabile: il fatto esiste a prescindere dal silenzio del dipendente. Nella vicenda delle ferie negate, invece, l’assenza per malattia era malattia, perché al momento della richiesta feriale nessuna patologia era in corso e la successiva istanza non fu mai riproposta: non c’è alcun fatto oggettivo da valorizzare, ma solo una sovrapposizione postuma di istanze riferite allo stesso periodo.
L’asimmetria probatoria che ne deriva
L’oggettività sposta il baricentro sull’accertamento giudiziale del titolo dell’assenza. Chi eccepisce la non computabilità deve dimostrarla in giudizio: la Corte è esplicita nel subordinare lo scomputo alla prova della riconducibilità delle assenze alle ipotesi legislativamente previste. Il vantaggio per il lavoratore non è dunque un automatismo, ma la liberazione da un onere di comunicazione preventiva che la legge non impone.
La questione processuale da non sottovalutare
Nella vicenda decisa dalla n. 12272/2025 la società era rimasta contumace in primo grado e aveva sollevato solo in appello l’argomento della mancata comunicazione della causale. Il lavoratore aveva eccepito la formazione di un giudicato interno e la novità della difesa. La Corte respinge i primi due motivi richiamando la nozione di «minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno»: l’impugnazione motivata anche su uno solo tra fatto, norma ed effetto giuridico riapre la cognizione sull’intera statuizione.
È un promemoria utile. La contumacia in primo grado non preclude al datore di articolare in appello la propria lettura della norma applicata, se la statuizione impugnata viene devoluta nel suo effetto giuridico. Chi difende il lavoratore non può quindi confidare sul giudicato interno come scudo automatico.
I principi di diritto da ritenere
1. Oggettività del computo. La legittimità del recesso per comporto si valuta in relazione al compiersi del periodo, non alla percezione che ne abbia il datore di lavoro: al dato dell’assenza è assegnata una valenza puramente oggettiva, con effetti che possono risultare pregiudizievoli tanto per l’una quanto per l’altra parte.
2. Scomputo senza informativa. Il divieto legale di computo delle assenze per isolamento o quarantena da Covid-19 opera a prescindere dalla conoscenza datoriale della causale; la mancata comunicazione può rilevare su risarcimento e spese, non sullo scomputo.
3. Nessuna conversione retroattiva. La sostituzione delle ferie alla malattia per sospendere il comporto richiede uno stato di malattia in atto: non è ammessa né prima che la malattia esista, né dopo che il comporto sia stato superato.
4. Ferie e potere organizzativo. Alla facoltà del lavoratore di chiedere le ferie non corrisponde un obbligo incondizionato di concessione, ove ricorrano ragioni organizzative concrete ed effettive, da valutare in rapporto all’interesse al mantenimento del posto.
5. Tempestività come congruità. Il recesso per comporto non esige l’immediatezza propria del licenziamento disciplinare, ma il ritardo va apprezzato caso per caso; un lasso di tempo superiore allo stesso periodo di comporto genera la legittima aspettativa della rinuncia al recesso.
6. Il limite della maternità. Il divieto di licenziamento ex art. 54 d.lgs. n. 151/2001 opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e prevale sul superamento del comporto, rendendo la relativa disciplina inapplicabile.
Consigli strategici per l’avvocato
- Per il difensore del lavoratore: ricostruisci analiticamente ogni singolo giorno conteggiato dall’azienda e verifica se qualcuno rientri nelle ipotesi legali di non computabilità. Non rinunciare all’eccezione solo perché la causale non fu comunicata a suo tempo: dopo la n. 12272/2025 il silenzio non preclude lo scomputo, ma prepara la prova documentale della riconducibilità delle assenze, perché l’onere di dimostrarla in giudizio resta tuo.
- Per il difensore del lavoratore, sul fronte ferie: la richiesta di conversione va formulata mentre la malattia è in corso e prima della scadenza del comporto, esplicitando l’interesse a evitare la perdita del posto. Una richiesta collocata in un momento di regolare servizio attiva solo l’art. 2109 c.c. e non impone al datore alcun onere motivazionale rafforzato.
- Per il difensore del datore di lavoro: il tempo lavora contro di te. Una volta maturato il comporto, documenta per iscritto l’attività prognostica di valutazione della sostenibilità delle assenze, perché è l’unica ragione che giustifica il differimento del recesso; argomenti organizzativi diversi — riassetti, cambi di appalto, trattative — sono stati giudicati estranei e inidonei a sanare il ritardo.
- Per il difensore del datore di lavoro, prima della lettera: prima di intimare il recesso verifica la posizione della dipendente rispetto all’art. 54 d.lgs. n. 151/2001 e sottoponi il conteggio a una revisione che distingua i titoli di ciascuna assenza. Una riqualificazione postuma di giorni già autorizzati come ferie espone a una censura di violazione di correttezza e buona fede.
- Per entrambi: in giudizio il terreno decisivo non è più la corrispondenza intercorsa tra le parti, ma il titolo reale delle assenze quale emerge dalla documentazione sanitaria e amministrativa. Impostate l’istruttoria su quel piano fin dal ricorso o dalla memoria di costituzione, perché le questioni di conoscenza e affidamento tendono a essere degradate dalla Corte a profili risarcitori o di spese.
Uno sguardo avanti
La regola affermata dalla n. 12272/2025 nasce su una norma emergenziale destinata a esaurire la propria vita applicativa con il contenzioso pandemico residuo. Ma la motivazione non è confinata all’art. 26 del d.l. n. 18/2020: la Corte la ancora esplicitamente agli indirizzi generali sull’istituto regolato dall’art. 2110 c.c. È una scelta argomentativa che si presta a essere riutilizzata ogni volta che una fonte, legale o collettiva, dichiari talune assenze non computabili senza condizionare l’effetto a una comunicazione del dipendente.
Il campo naturale di espansione è quello delle discipline contrattuali collettive che sottraggono al comporto determinate patologie o terapie, e quello delle assenze protette da normative speciali. Su questo terreno, la distinzione tracciata rispetto alla tubercolosi — dove permane un onere implicito di informativa ricavato dalla struttura della l. n. 419/1975 — segnala che la soluzione non è automatica: dipende da come è scritta la singola disposizione. Chi imposta oggi una causa su una clausola collettiva di esclusione dal comporto farà bene a lavorare anzitutto sul testo di quella clausola.
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