4 Ottobre 2026

Licenziamento sproporzionato e licenziamento ritorsivo: dove passa il confine secondo la Cassazione

La questione in sintesi

Quando un licenziamento disciplinare viene giudicato sproporzionato, il lavoratore può chiedere che sia dichiarato nullo perché ritorsivo? La Cassazione risponde da tempo di no, almeno in via automatica: l’ordinanza n. 741/2024 ha fissato il principio e l’ordinanza n. 25687/2026, depositata il 22 settembre 2026, lo ha ripreso e applicato, cassando una decisione di merito che aveva fatto discendere la ritorsività dalla sola inidoneità disciplinare dell’addebito.

L’articolo ricostruisce, con un’analisi del trattamento del precedente, come la Corte ha usato e applicato questa regola, insieme al criterio sul diritto di critica del lavoratore affermato dalla sentenza n. 1379/2019.

Il precedente chiave e la sua storia applicativa

La distinzione tra licenziamento illegittimo (per mancanza di giusta causa o giustificato motivo) e licenziamento nullo (perché determinato da un motivo illecito esclusivo) è decisiva sul piano delle tutele: nel primo caso, a seconda dei presupposti, operano le tutele previste dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori nelle sue diverse declinazioni, nel secondo la tutela più ampia del primo comma. Il precedente che oggi viene richiamato per tracciare il confine è l’ordinanza della Cassazione n. 741/2024, e di seguito si ripercorre come è stato trattato.

2019
Cassazione civile, Sez. Lavoro, Sentenza n. 1379/2019
Pubblicata il 18 gennaio 2019 · camera di consiglio del 23 ottobre 2018

Precedente di riferimento sul diritto di critica

Un dipendente aveva scritto ai vertici aziendali e agli organi di stampa accusando la dirigenza di non utilizzare un costoso automezzo al solo fine di ricorrere a ditte esterne. La Corte d’appello aveva ricondotto la lettera al legittimo diritto di critica e aveva ravvisato una evidente sproporzione della sanzione espulsiva. La Cassazione ha accolto il ricorso della società, rilevando una motivazione apparente perché il giudice di merito non aveva verificato i limiti di continenza sostanziale, formale e di pertinenza.

«Laddove anche uno solo dei limiti descritti venga travalicato, la critica rivolta dal lavoratore al datore di lavoro, idonea a ledere l’onore, la reputazione e il decoro di questi, non è scriminata dall’esercizio del diritto ed assume l’attitudine ad integrare un illecito disciplinare. Ciò non automaticamente importa che detta condotta sia meritevole della massima sanzione espulsiva.» (Cass. n. 1379/2019)

2024
Cassazione civile, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 741/2024
Pubblicata il 9 gennaio 2024 · adunanza camerale dell’8 novembre 2023

Precedente chiave

Il caso riguardava un gerente di negozio colpito da una serie di contestazioni disciplinari e infine licenziato per giusta causa. La Corte d’appello di Venezia, pur avendo accertato l’illecito disciplinare e confermato la sproporzione della sanzione espulsiva, aveva dichiarato il licenziamento nullo perché ritorsivo, attribuendo al motivo ritorsivo efficacia determinativa esclusiva solo a causa della sproporzione. La Cassazione ha accolto il motivo del datore di lavoro e cassato con rinvio, affermando che così si finiva per confondere e sovrapporre le categorie della nullità e della illegittimità del recesso.

«In tema di licenziamento nullo, il carattere unico e determinante del motivo ritorsivo non può desumersi unicamente dalla mancata integrazione, per difetto di proporzionalità, dei parametri normativi della giusta causa, ma è necessario che la prova presuntiva poggi su elementi ulteriori, come l’elevato grado di sproporzione della sanzione espulsiva, anche rispetto alla scala valoriale espressa dalla contrattazione collettiva.» (Cass. n. 741/2024)

2026
Cassazione civile, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 25687/2026
Depositata il 22 settembre 2026 · camera di consiglio del 30 giugno 2026

Seguito

Una lavoratrice era stata licenziata per avere reso, come testimone in una causa promossa dalla sorella contro la società, dichiarazioni ritenute false e lesive della reputazione aziendale. Tribunale e Corte d’appello di Roma avevano dichiarato il licenziamento nullo perché ritorsivo, senza istruttoria, ritenendo la deposizione inidonea a ledere la società. La Cassazione ha cassato con rinvio su due piani.

Sul piano disciplinare, ha ritenuto apodittica la motivazione che negava ogni rilievo disciplinare alla testimonianza e rifiutava di dare ingresso alle prove sulla falsità delle dichiarazioni, richiamando i criteri di continenza elaborati da Cass. n. 1379/2019. Sul piano della ritorsione, ha riprodotto e applicato i principi di Cass. n. 741/2024, sottolineando che la Corte territoriale aveva fatto automaticamente discendere la ritorsività dall’astratta inidoneità disciplinare della testimonianza, senza verificare la pretestuosità dell’addebito né ulteriori elementi presuntivi.

«[…] la concreta valutazione di gravità dell’addebito nel senso della sproporzione della sanzione espulsiva, se pure può avere rilievo presuntivo, non può tuttavia portare a giudicare automaticamente ritorsivo il licenziamento, occorrendo, perché il motivo illecito possa assurgere a fattore unico e determinante, che la ragione addotta e comprovata risulti meramente formale o apparente o sia, comunque, tale […] da degradare a semplice pretesto per l’intimazione del licenziamento, sì che questo risulti non solo sproporzionato ma volutamente punitivo.» (Cass. n. 25687/2026, che richiama Cass. n. 741/2024)

Il trattamento del precedente: tabella di sintesi

Pronuncia Rapporto con il precedente Esito
Cass. n. 1379/2019 Richiamata da Cass. n. 25687/2026 per i limiti di continenza e per il principio che la condotta illecita non comporta automaticamente la sanzione espulsiva Seguita
Cass. n. 741/2024 Richiamata da Cass. n. 25687/2026, che ne riprende testualmente il passaggio sul rapporto tra sproporzione e ritorsione Seguita e applicata
Cass. n. 25687/2026 Applica entrambi i precedenti e cassa con rinvio la sentenza di merito Ricorso della società accolto

Il perimetro della proporzionalità: altre pronunce del 2026

La stessa stagione giurisprudenziale offre due decisioni utili a misurare i confini del giudizio di proporzionalità, anche se non si riferiscono direttamente al tema della ritorsione.

Cassazione civile, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 17224/2026
Depositata il 1° giugno 2026 · camera di consiglio dell’8 aprile 2026

Applicato

Un dipendente era stato licenziato per una pluralità di infrazioni, in larga parte singolarmente punibili con sanzioni conservative secondo il contratto collettivo. La Corte d’appello di Ancona aveva riconosciuto la tutela indennitaria forte, ritenendo il comportamento complessivo idoneo a far sorgere fondati dubbi sulla futura correttezza dell’adempimento, ma al tempo stesso di non rilevante gravità. La Cassazione ha accolto il ricorso incidentale del datore di lavoro, rilevando l’insanabile contraddittorietà di tale motivazione e ricordando che la modesta entità del fatto va valutata anche per il suo valore sintomatico rispetto ai futuri comportamenti del lavoratore. Il ricorso principale, volto alla tutela reintegratoria e al riconoscimento della ritorsione, è stato dichiarato assorbito.

«[…] ai fini del giudizio di proporzionalità la modesta entità del fatto può essere ritenuta non tanto con riferimento alla tenuità del danno patrimoniale arrecato, quanto in relazione al profilo del valore sintomatico che lo stesso può assumere rispetto ai futuri comportamenti del lavoratore e quindi all’incidenza sul rapporto fiduciario.» (Cass. n. 17224/2026)
Cassazione civile, Sez. Lavoro, Sentenza n. 4021/2026
Depositata il 23 febbraio 2026 · udienza del 20 gennaio 2026

Licenziamento confermato

Un dipendente pubblico, rappresentante sindacale, era stato licenziato senza preavviso per il reiterato rifiuto di ottemperare a ordini di servizio e per lo svolgimento di un secondo lavoro non autorizzato. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso: le censure sulla proporzionalità miravano, in sostanza, a un diverso apprezzamento dei fatti e non coglievano la ratio decidendi della Corte d’appello, fondata sulla violazione del dovere di esclusività protratta per più anni in un contesto di reiterata insubordinazione.

Il principio di diritto consolidato

1. Illegittimità e nullità sono categorie distinte. La sproporzione della sanzione espulsiva può avere rilievo presuntivo, ma non rende automaticamente ritorsivo il licenziamento (Cass. n. 741/2024; Cass. n. 25687/2026).

2. La ritorsione richiede qualcosa in più. Occorre provare che l’intento di rappresaglia sia stato l’unico motivo determinante, ad esempio perché l’addebito è meramente formale o è un semplice pretesto, così che il recesso risulti non solo sproporzionato ma volutamente punitivo.

3. Una condotta illecita non comporta automaticamente il licenziamento. Anche quando una critica o una dichiarazione del lavoratore supera i limiti di continenza e ha rilievo disciplinare, occorre verificare in concreto se leda irrimediabilmente il vincolo fiduciario (Cass. n. 1379/2019; Cass. n. 25687/2026).

4. Il giudice deve motivare davvero. Una motivazione apodittica o contraddittoria sul rilievo disciplinare dell’addebito espone la sentenza a cassazione (Cass. n. 25687/2026; Cass. n. 17224/2026).

Consigli strategici per l’avvocato

  1. Per il difensore del lavoratore: la domanda di nullità per ritorsione non può poggiare solo sulla sproporzione della sanzione. Servono elementi ulteriori e concreti: la tempistica rispetto a un’iniziativa legittima del lavoratore, la pretestuosità o la modestissima rilevanza degli addebiti, il divario rispetto alla scala di gravità del contratto collettivo. Conviene formulare la domanda di illegittimità, con le relative tutele, anche in via subordinata.
  2. Per il difensore del datore di lavoro: se il giudice di merito dichiara la nullità deducendola dalla sola sproporzione, il motivo di ricorso per violazione dell’art. 1345 c.c. e dell’art. 18, primo comma, ha solide basi giurisprudenziali. In primo grado, è utile documentare la sussistenza dell’illecito e chiedere l’ammissione delle prove sui fatti contestati, perché il rifiuto di istruire può essere censurato.
  3. Per entrambi: nelle vicende che coinvolgono dichiarazioni, critiche o testimonianze del dipendente, il fascicolo va costruito sui parametri di verità, continenza formale e pertinenza e sul concreto impatto sul vincolo fiduciario, non su valutazioni astratte.

Fonti verificate su BuddaLaw

Cass. civ., Sez. Lavoro, ord. n. 25687/2026, dep. 22 settembre 2026 (testo); ord. n. 17224/2026, dep. 1° giugno 2026 (testo); sent. n. 4021/2026, dep. 23 febbraio 2026 (testo); ord. n. 741/2024, pubbl. 9 gennaio 2024 (testo); sent. n. 1379/2019, pubbl. 18 gennaio 2019 (testo).

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