16 Ottobre 2026

Controlli difensivi sul lavoratore: quando i dati raccolti dal datore sono utilizzabili

La questione in sintesi

Dopo la riforma dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (D.Lgs. n. 151/2015) i «controlli difensivi» sono ancora ammessi? La Cassazione ha risposto di sì con la sentenza n. 34092/2021, ma a condizioni precise: fondato sospetto di un illecito, controllo mirato e successivo al sospetto, bilanciamento con la riservatezza del lavoratore.

Questo articolo ricostruisce come quel precedente è stato trattato dalla giurisprudenza successiva, fino alle pronunce del 2026 su investigatori privati, GPS e badge.

Il precedente di partenza

La sentenza n. 34092/2021 ha affrontato il tema della sopravvivenza dei controlli difensivi dopo la nuova formulazione dell’art. 4 St. lav. La Corte ha distinto i controlli a difesa del patrimonio aziendale che riguardano tutti i dipendenti, soggetti all’art. 4 in tutti i suoi aspetti, dai controlli difensivi «in senso stretto», diretti ad accertare condotte illecite di singoli dipendenti sulla base di concreti indizi, collocati all’esterno del perimetro dell’art. 4.

Cassazione civile, Sez. Lavoro, Sentenza n. 34092/2021
Depositata il 12 novembre 2021 · udienza del 17 giugno 2021

Precedente di riferimento

La Corte ha accolto il motivo con cui si lamentava l’erronea utilizzabilità di informazioni raccolte tramite file di log, cassando con rinvio: il giudice di merito avrebbe dovuto accertare se vi fosse un fondato sospetto di attività illecita e se i dati utilizzati fossero stati raccolti prima o dopo l’insorgere del sospetto, oltre a bilanciare gli interessi in gioco.

«Può, quindi, in buona sostanza, parlarsi di controllo ex post solo ove, a seguito del fondato sospetto del datore circa la commissione di illeciti ad opera del lavoratore, il datore stesso provveda, da quel momento, alla raccolta delle informazioni.» (Cass. n. 34092/2021)

Nel testo di questa pronuncia la Corte rinvia, per la ricostruzione complessiva, alle sentenze n. 25731 e n. 25732 del 2021; quest’ultima, richiamata anche dai provvedimenti successivi, non è stata reperita nella banca dati BuddaLaw e non viene qui analizzata direttamente.

Come il precedente è stato trattato

Seguendo i provvedimenti verificati su BuddaLaw, il principio del fondato sospetto ha attraversato cinque anni di giurisprudenza, con un’applicazione costante e alcune precisazioni sul perimetro.

2023
Cassazione civile, Sez. Lavoro, Sentenza n. 18168/2023
Pubblicata il 26 giugno 2023 · udienza dell’8 giugno 2023

Seguito

Licenziamento di un dirigente fondato su dossier investigativi e sul controllo della posta elettronica aziendale. La Corte ribadisce i principi del 2021 e aggiunge un tassello decisivo sul piano probatorio: spetta al datore allegare e provare le specifiche circostanze che lo hanno indotto ad attivare il controllo. Il ricorso della società è stato rigettato.

«Non può dubitarsi che incomba sul datore di lavoro l’onere di allegare prima e provare poi le specifiche circostanze che lo hanno indotto ad attivare il controllo tecnologico» (Cass. n. 18168/2023)

2024
Cassazione civile, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 15391/2024
Pubblicata il 3 giugno 2024 · camera di consiglio del 3 aprile 2024

Applicato

Un tecnico trasfertista era stato licenziato anche sulla base dei dati del Telepass installato sull’auto aziendale. La Corte conferma l’inutilizzabilità di quei dati: la società non aveva dato al lavoratore l’informazione prevista dall’art. 4, comma 3, e non aveva mai allegato di aver agito nell’ambito dei controlli difensivi, né le circostanze che l’avevano indotta al controllo. L’informazione fornita per un dispositivo (il palmare) non copre gli altri strumenti.

«è necessario che la condizione indicata dalla norma sia attuata per ciascuno strumento» (Cass. n. 15391/2024, che riporta la motivazione della Corte d’appello)

2026
Cassazione civile, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 7985/2026
Pubblicata il 31 marzo 2026 · camera di consiglio del 14 gennaio 2026

Delimitato

Licenziamento per giusta causa per irregolarità nelle timbrature, accertate con i dati dei tornelli. La Corte richiama la distinzione del 2021 ma ne definisce il confine: badge e strumenti di registrazione di accessi e presenze ricadono nell’art. 4, comma 2, e non richiedono né le finalità del comma 1 né i requisiti dei controlli difensivi in senso stretto. Resta la condizione del comma 3: adeguata informazione e rispetto della normativa privacy. Ricorso rigettato.

«ove pure l’analisi dei dati risultanti dagli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze sia sollecitata da un sospetto di illecito addebitabile al dipendente, si tratta di dati legittimamente raccolti ai sensi dell’art. 4, secondo comma, ed utilizzabili “a tutti i fini” in presenza delle condizioni dettate dal terzo comma» (Cass. n. 7985/2026)

2026
Cassazione civile, Sez. Lavoro, Sentenza n. 16218/2026
Pubblicata il 25 maggio 2026 · udienza del 25 marzo 2026

Seguito

Un operatore ecologico era stato licenziato per pause prolungate, accertate da investigatori privati e da un GPS. La Corte d’appello aveva dichiarato inutilizzabili le relazioni e ordinato la reintegrazione. La Cassazione rigetta il ricorso: il controllo di terzi non può riguardare l’adempimento o l’inadempimento della prestazione; la società aveva dichiarato di aver incaricato gli investigatori per verificare l’effettività della prestazione, non per scoprire un illecito, e non aveva allegato un fondato sospetto. Il GPS, usato in un caso ormai soggetto al nuovo art. 4, cumulava un secondo controllo non legittimo.

«la stessa datrice di lavoro, invero, non aveva allegato che il ricorso ad un’agenzia investigativa per controllare il lavoratore incolpato fosse stato indotto almeno dal fondato sospetto della commissione da parte dello stesso di illeciti» (Cass. n. 16218/2026)

Il quadro d’insieme

Pronuncia Strumento Esito sui dati raccolti
Cass. n. 34092/2021 File di log Cassazione con rinvio: da accertare fondato sospetto e tempi di raccolta
Cass. n. 18168/2023 Posta elettronica e pedinamento Inutilizzabili: onere del datore non assolto
Cass. n. 15391/2024 Telepass Inutilizzabili: mancata informazione ex art. 4, comma 3
Cass. n. 7985/2026 Badge e tornelli Utilizzabili: informazione adeguata
Cass. n. 16218/2026 Investigatori e GPS Inutilizzabili: controllo sulla prestazione, senza fondato sospetto

Il principio di diritto consolidato

1. Fondato sospetto. I controlli difensivi in senso stretto sono legittimi solo se il datore ha un fondato sospetto di illeciti di uno o più lavoratori, e il controllo riguarda dati acquisiti dopo l’insorgere del sospetto.

2. Onere della prova. Il datore deve allegare e provare le circostanze che hanno generato il sospetto; il giudice ne valuta la consistenza oggettiva.

3. Strumenti ordinari. Per strumenti di lavoro e registrazione di accessi e presenze (art. 4, comma 2) l’utilizzabilità dipende dall’adeguata informazione e dal rispetto della normativa privacy (art. 4, comma 3).

4. Prestazione lavorativa. Il controllo investigativo non può riguardare l’adempimento o l’inadempimento dell’obbligazione di lavorare.

Consigli strategici per l’avvocato

  1. Per il difensore del lavoratore: verificare la data di raccolta dei dati rispetto al momento in cui il datore dichiara di aver maturato il sospetto, l’oggetto dell’incarico agli investigatori e l’informativa resa per ogni singolo strumento.
  2. Per il difensore del datore di lavoro: documentare fin dalla fase disciplinare gli indizi concreti che hanno originato il controllo, e produrre l’informativa ex art. 4, comma 3, relativa a ciascuno strumento utilizzato.
  3. Per entrambi: qualificare con precisione lo strumento (comma 1, comma 2 o controllo difensivo in senso stretto) e tenere presente che la qualificazione incide sulle condizioni di utilizzabilità; allegare tempestivamente in primo grado, perché in sede di legittimità le questioni nuove sono inammissibili.
Avvertenza
Il presente articolo ha finalità esclusivamente divulgative e informative. Non costituisce parere legale né consulenza professionale. Le informazioni riportate si basano su pronunce della Corte di Cassazione reperite nella banca dati BuddaLaw e possono non riflettere l’evoluzione normativa o giurisprudenziale successiva alla data di pubblicazione. Per ogni questione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato. L’autore e il gestore del sito declinano ogni responsabilità per l’uso improprio delle informazioni qui contenute.

Questo articolo è stato elaborato e redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale e potrebbe contenere errori. Le fonti giurisprudenziali sono state ricercate e verificate sulla banca dati BuddaLaw.

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AVVOCATO MATTEO MOSCIONI