17 Ottobre 2026

Testimonianza in giudizio e licenziamento ritorsivo: la catena dei precedenti della Cassazione

La questione in sintesi

Un lavoratore che, deponendo come testimone, accusa il datore di lavoro di condotte gravi può essere licenziato? E, se il licenziamento viene giudicato infondato, è per questo anche nullo perché ritorsivo? L’ordinanza della Cassazione n. 25687/2026 risponde con un doppio “no all’automatismo”, innestandosi su una catena di precedenti che questo articolo ricostruisce.

La testimonianza resa con verità è protetta; la deposizione consapevolmente o colpevolmente falsa può avere rilievo disciplinare. E la sproporzione del licenziamento, da sola, non basta a dimostrare la ritorsione.

Il caso al centro dell’albero

La decisione chiave è l’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 25687/2026, depositata il 22 settembre 2026. Il datore di lavoro aveva contestato alla dipendente di aver reso, in una deposizione testimoniale, dichiarazioni ritenute false e gravemente offensive dell’immagine della società. I giudici di merito avevano escluso qualsiasi rilievo disciplinare della testimonianza, dichiarato il licenziamento nullo per ritorsione e disposto la reintegrazione ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 2, St. lav., senza ammettere le prove richieste dalla società sulla falsità delle dichiarazioni.

La Cassazione ha ritenuto la motivazione di merito inidonea a spiegare perché la condotta non potesse avere rilievo disciplinare, e ha censurato il passaggio automatico dalla ritenuta insussistenza dell’illecito alla nullità per ritorsione. Vediamo da quali precedenti discende questo ragionamento.

L’albero genealogico delle citazioni

La pronuncia attinge a due rami distinti: quello sui limiti della critica del lavoratore al datore (da cui trae i criteri di continenza e pertinenza) e quello sul licenziamento ritorsivo (da cui trae il requisito del motivo illecito unico e determinante). I precedenti qui sotto sono stati tutti verificati sul testo integrale nella banca dati BuddaLaw.

2019
Cassazione civile, Sez. Lavoro, Sentenza n. 1379/2019
Depositata il 18 gennaio 2019

Radice del filone

Un dipendente aveva inviato ai vertici aziendali e alla stampa una lettera con affermazioni ritenute lesive della reputazione degli amministratori. La Corte d’appello le aveva ricondotte al legittimo diritto di critica. La Cassazione ha cassato la decisione per motivazione apparente e omesso esame, ricostruendo il test di liceità della critica del lavoratore: continenza sostanziale (verità, anche solo putativa e non colposa), continenza formale (correttezza espressiva) e pertinenza (interesse meritevole legato al rapporto di lavoro). Ha inoltre precisato che l’illecito disciplinare non comporta automaticamente la sanzione espulsiva, da verificare in concreto alla luce degli artt. 2105, 1175 e 1375 c.c.

«Laddove anche uno solo dei limiti descritti venga travalicato, la critica rivolta dal lavoratore al datore di lavoro, idonea a ledere l’onore, la reputazione e il decoro di questi, non è scriminata dall’esercizio del diritto ed assume l’attitudine ad integrare un illecito disciplinare. (Cass. n. 1379/2019)»
2023
Cassazione civile, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 6838/2023
Depositata il 7 marzo 2023

Seguito

Licenziamento di una dipendente dichiarato nullo perché ritorsivo, reazione al rifiuto di rinunciare al superminimo. La Corte rigetta il ricorso e fissa il quadro probatorio: il motivo illecito deve avere efficacia determinativa esclusiva, senza necessità di comparare le diverse ragioni del recesso; l’onere della prova grava sul lavoratore, ma può essere assolto anche per presunzioni, valorizzando il complesso degli elementi acquisiti; l’accertamento dell’intento ritorsivo è una quaestio facti riservata al giudice di merito.

«l’onere ricade sul lavoratore in base alla regola generale di cui all’art. 2697 c.c., non operando l’art. 5 l. n. 604 del 1966, ma esso può essere assolto anche mediante presunzioni (Cass. n. 6838/2023)»
2024
Cassazione civile, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 741/2024
Depositata il 9 gennaio 2024

Seguito

La Corte d’appello aveva dichiarato nullo, perché ritorsivo, un licenziamento ritenuto solo sproporzionato. La Cassazione cassa con rinvio: la sproporzione della sanzione, pur potendo avere rilievo presuntivo, non rende automaticamente ritorsivo il recesso. Il motivo illecito deve essere unico e determinante: occorre che l’addebito sia meramente formale o apparente, o di modestissima rilevanza disciplinare, tale da ridursi a pretesto, così che il licenziamento risulti non solo sproporzionato ma volutamente punitivo. È il passaggio che distingue illegittimità e nullità del recesso.

«il carattere unico e determinante del motivo ritorsivo non può desumersi unicamente dalla mancata integrazione, per difetto di proporzionalità, dei parametri normativi della giusta causa (Cass. n. 741/2024)»
2025
Cassazione civile, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 15330/2025
Depositata il 9 giugno 2025

Seguito

Licenziamento di un dirigente dichiarato nullo per ritorsione dai giudici di merito, con contestazioni disciplinari ritenute palesemente infondate. La Cassazione rigetta il ricorso della banca, richiamando espressamente Cass. n. 741/2024 e ribadendo che valutare in concreto se il recesso sia stato intimato per ritorsione è una questione di fatto, insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata sulla base di un quadro di elementi presuntivi.

«il valutare nella concretezza della vicenda storica se il licenziamento sia stato o meno intimato per motivo di ritorsione costituisce una quaestio facti, come tale devoluta all’apprezzamento dei giudici del merito (Cass. n. 15330/2025)»
2026
Cassazione civile, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 25687/2026
Depositata il 22 settembre 2026

Ampliato

Una lavoratrice è licenziata per le dichiarazioni rese come testimone in un giudizio civile promosso dalla sorella contro la societ&agrave> datrice, accusata di non consentire ai dipendenti di seguire le procedure di sicurezza. Tribunale e Corte d’appello di Roma dichiarano il recesso nullo perché ritorsivo, con reintegrazione. La Cassazione cassa con rinvio per due ragioni. Primo: la testimonianza è adempimento di una funzione processuale pubblicistica e il testimone non può essere sanzionato per una versione sfavorevole al datore o per semplici inesattezze; tuttavia non si può escludere a priori la rilevanza disciplinare di una dichiarazione consapevolmente o colpevolmente non veritiera, idonea a incidere sul vincolo fiduciario, con i criteri di continenza elaborati dal 2019 e senza alcun automatismo espulsivo. Secondo: la ritorsività non può discendere automaticamente dall’astratta inidoneità disciplinare della condotta, secondo l’impostazione di Cass. n. 741/2024 e Cass. n. 15330/2025.

«l’adempimento dell’obbligo processuale non è sovrapponibile al libero esercizio del diritto di critica e il suo corretto espletamento non può determinare conseguenze pregiudizievoli sul rapporto di lavoro. (Cass. n. 25687/2026)»

Come si leggono insieme

Il ramo della critica: da 1379/2019 a 25687/2026

Nel 2019 la Corte costruisce il test di liceità della critica. Nel 2026 lo riprende e lo adatta a un caso nuovo: la testimonianza. Il filtro non serve a limitare la libertà del testimone di riferire fatti veri, ma a distinguere la narrazione veritiera, o putativamente tale, dall’attribuzione di comportamenti privi di ragionevole base fattuale.

Il ramo della ritorsione: da 6838/2023 a 25687/2026

Tre pronunce ravvicinate (2023, 2024, 2025) consolidano la linea: motivo illecito esclusivo, prova a carico del lavoratore anche per presunzioni, accertamento di fatto riservato al merito, e distinzione netta tra licenziamento illegittimo e licenziamento nullo. L’ordinanza del 2026 ne fa applicazione per cassare una sentenza che aveva fatto discendere la ritorsività dalla sola infondatezza dell’addebito.

Il principio di diritto consolidato

1. La testimonianza non è critica libera. Il corretto adempimento dell’obbligo di deporre non può produrre conseguenze pregiudizievoli sul rapporto, ma una dichiarazione consapevolmente o colpevolmente non veritiera, idonea a incidere sul vincolo fiduciario, non è esclusa a priori dal rilievo disciplinare.

2. Niente automatismi sulla sanzione. Anche l’illecito disciplinare accertato non giustifica di per sé il licenziamento: occorre valutare in concreto gravità e proporzionalità, tenendo conto, ad esempio, del limitato ambito di circolazione della dichiarazione.

3. Ritorsione solo se il motivo illecito è unico e determinante. La sproporzione o l’infondatezza dell’addebito possono avere valore presuntivo, ma non provano da sole la nullità; servono elementi ulteriori, come il carattere pretestuoso dell’addebito.

Consigli strategici per l’avvocato

  1. Per il difensore del lavoratore: se si invoca la nullità per ritorsione, non basta dimostrare l’insussistenza o la sproporzione dell’addebito. Allegare e provare elementi ulteriori (tempistica, pretestuosità, trattamento di altri colleghi) e, in via subordinata, impostare sempre la domanda anche sull’illegittimità per difetto di giusta causa o giustificato motivo.
  2. Per il difensore del datore di lavoro: se l’addebito riguarda il contenuto di una deposizione, chiedere l’ammissione delle prove sulla falsità delle dichiarazioni e sulla loro incidenza sul vincolo fiduciario, contestando in Cassazione le motivazioni che escludono in astratto ogni rilievo disciplinare. Curare la contestazione ex art. 7 St. lav., individuando con precisione le affermazioni ritenute non veritiere.
  3. Per entrambi: costruire il ragionamento sui criteri di continenza sostanziale, formale e pertinenza, e ricordare che l’accertamento dell’intento ritorsivo resta una questione di fatto: la partita si gioca nei gradi di merito.
Avvertenza
Il presente articolo ha finalità esclusivamente divulgative e informative. Non costituisce parere legale né consulenza professionale. Le informazioni riportate si basano su pronunce della Corte di Cassazione reperite nella banca dati BuddaLaw e possono non riflettere l’evoluzione normativa o giurisprudenziale successiva alla data di pubblicazione. Per ogni questione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato. L’autore e il gestore del sito declinano ogni responsabilità per l’uso improprio delle informazioni qui contenute.

Questo articolo è stato elaborato e redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale e potrebbe contenere errori. Le fonti giurisprudenziali sono state ricercate e verificate sulla banca dati BuddaLaw.

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