Controlli difensivi sul lavoratore: il fondato sospetto decide l’utilizzabilità delle prove
La questione in sintesi
Dopo la riforma dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, il datore di lavoro può ancora usare strumenti tecnologici o investigatori per accertare illeciti di singoli dipendenti? La Cassazione risponde di sì, ma solo entro i confini dei cosiddetti «controlli difensivi in senso stretto»: serve un fondato sospetto, il controllo deve essere successivo al sospetto e il datore deve allegare e provare le circostanze che lo hanno giustificato.
Questo articolo segue il trattamento del precedente del 2023 (Cass. n. 18168/2023) nelle pronunce successive: chi lo applica, chi lo distingue e dove ne segna il perimetro.
Il precedente di partenza: l’onere di provare il fondato sospetto
Il terreno è quello dei controlli sull’attività del lavoratore. L’art. 4 St. lav., nel testo novellato dal D.Lgs. n. 151/2015, subordina l’impiego di strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza a condizioni precise, e il comma 3 rende le informazioni raccolte utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro solo se il lavoratore ha ricevuto adeguata informazione e nel rispetto del Codice privacy. Resta da capire che sorte abbiano i controlli «difensivi», quelli diretti ad accertare condotte illecite di singoli dipendenti.
La Cassazione, con la sentenza n. 18168/2023, ha ribadito la distinzione tra i controlli a difesa del patrimonio aziendale che riguardano tutti i dipendenti nello svolgimento della prestazione, soggetti alle garanzie dell’art. 4 in ogni loro aspetto, e i controlli difensivi in senso stretto, che stanno fuori dal perimetro applicativo della norma. Questi ultimi, però, devono essere «mirati» e attuati ex post, cioè dopo che il datore abbia maturato il fondato sospetto di un illecito. Il passaggio che interessa di più al difensore è l’allocazione degli oneri: tocca al datore allegare e poi provare le circostanze che lo hanno indotto ad attivare il controllo.
Precedente di riferimento
Un dirigente bancario era stato licenziato sulla base di dossier investigativi, tra cui il controllo della posta elettronica aziendale e un pedinamento. La Corte d’appello aveva ritenuto illegittimo il licenziamento perché la società non aveva né allegato né provato i motivi di un’indagine così invasiva, che aveva riguardato indistintamente tutte le comunicazioni presenti nel computer aziendale senza limiti di tempo. La Cassazione ha rigettato il ricorso della banca, ritenendo corretta l’applicazione dei principi sui controlli difensivi e confermando l’inutilizzabilità dei dati acquisiti.
Il trattamento successivo del precedente
La linea tracciata nel 2023 non è rimasta isolata. Nel 2026 la Cassazione la richiama in due pronunce che ne mostrano, rispettivamente, l’applicazione rigorosa e il limite esterno.
Precedente di riferimento
Fissa l’onere in capo al datore di allegare e provare il fondato sospetto, e la regola temporale: i dati antecedenti al sospetto non sono utilizzabili.
Applicato
Un operatore addetto alla raccolta di cartoni e carta era stato licenziato dopo un controllo svolto da un’agenzia investigativa, in parte tramite GPS, sulle pause durante il servizio. La Corte d’appello aveva dichiarato illegittimo il licenziamento e ordinato la reintegrazione ai sensi dell’art. 18, comma 4, St. lav. La Cassazione ha rigettato il ricorso della società, richiamando espressamente Cass. n. 18168/2023 sul riparto degli oneri e sul vaglio del giudice di merito circa i «fondati sospetti».
Il punto decisivo è la qualificazione dell’addebito. Al lavoratore erano contestate soste prolungate e non autorizzate, cioè un presunto inadempimento della prestazione; la stessa società aveva dichiarato di aver incaricato gli investigatori di verificare l’effettività della prestazione. La Corte ricorda che il controllo di terzi non può riguardare né l’adempimento né l’inadempimento dell’obbligazione di prestare la propria opera, ma può avere ad oggetto atti illeciti non riconducibili al mero inadempimento. Il GPS, usato in modo cumulato con l’investigazione, ha reso il controllo illegittimo anche sul piano dell’art. 4.
Distinto
Un lavoratore era stato licenziato per giusta causa per irregolarità nell’attestazione delle presenze in servizio, accertate tramite i dati dei tornelli aziendali. Il ricorrente invocava i requisiti dei controlli difensivi in senso stretto, tra cui il fondato sospetto e l’utilizzabilità dei soli dati successivi ad esso. La Cassazione ha rigettato il ricorso: gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze ricadono nel comma 2 dell’art. 4, fuori dal comma 1 e fuori dai requisiti dei controlli difensivi. Ne risulta un perimetro: il fondato sospetto non è un requisito generale di ogni controllo, ma il presupposto dei soli controlli difensivi in senso stretto.
In quel caso le condizioni del comma 3 (adeguata informazione e rispetto del Codice privacy) sono state ritenute soddisfatte: la policy aziendale era stata pubblicata sull’intranet, comunicata con e-mail a tutti i dipendenti e richiamata con una nota nel prospetto paga.
Tabella di sintesi del trattamento
| Pronuncia | Strumento di controllo | Esito | Trattamento di Cass. 18168/2023 |
|---|---|---|---|
| Cass. n. 18168/2023 | Posta elettronica aziendale e pedinamento | Dati inutilizzabili; ricorso rigettato | Precedente di riferimento |
| Cass. n. 16218/2026 | Agenzia investigativa e GPS | Controllo illegittimo; ricorso rigettato | Applicato |
| Cass. n. 7985/2026 | Tornelli e rilevazione presenze | Dati utilizzabili; ricorso rigettato | Distinto (art. 4, comma 2) |
Il principio di diritto consolidato
1. Fuori dall’art. 4 solo se il sospetto è fondato. I controlli difensivi in senso stretto, diretti ad accertare condotte illecite di singoli dipendenti, restano fuori dal perimetro applicativo dell’art. 4 St. lav., ma devono essere mirati e successivi al sorgere del fondato sospetto.
2. L’onere è del datore. Spetta al datore di lavoro allegare e provare le circostanze che hanno generato il sospetto; spetta poi al giudice valutare se si trattasse di indizi materiali e riconoscibili, non di un mero convincimento soggettivo.
3. Inadempimento non è illecito. Il controllo investigativo non può avere ad oggetto l’adempimento o l’inadempimento della prestazione lavorativa; può riguardare atti illeciti non riconducibili al mero inadempimento.
4. Presenze e strumenti di lavoro seguono il comma 2. Per la registrazione di accessi e presenze non occorrono i requisiti dei controlli difensivi: bastano le condizioni del comma 3, cioè adeguata informazione e rispetto della disciplina privacy.
Consigli strategici per l’avvocato
- Per il difensore del lavoratore: verificare fin dalla prima analisi del fascicolo quale fosse l’addebito contestato e chi abbia deciso il controllo e perché. Se la contestazione riguarda un presunto inadempimento della prestazione, l’incarico a investigatori o l’uso di strumenti come il GPS sono i primi punti da attaccare, anche in chiave di inutilizzabilità dei dati. Eccepire per tempo la mancata allegazione del fondato sospetto e la collocazione temporale dei dati acquisiti.
- Per il difensore del datore di lavoro: allegare già nella memoria difensiva, e documentare, gli elementi concreti che hanno preceduto il controllo (segnalazioni, anomalie, date), e collegare il controllo a un illecito estraneo al mero inadempimento. Evitare di descrivere l’incarico investigativo come verifica dell’effettività o della qualità della prestazione. Verificare che l’informativa ai dipendenti sia adeguata e ben documentata.
- Per entrambi: qualificare correttamente lo strumento: tornelli e rilevazione presenze seguono il comma 2 e il comma 3 dell’art. 4; investigatori e tecnologie di sorveglianza mirata si misurano con i requisiti dei controlli difensivi. Un errore di inquadramento sposta l’intero baricentro probatorio.
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