20 Ottobre 2026

Testimonianza in giudizio e licenziamento ritorsivo: i limiti secondo la Cassazione

La questione in sintesi

Una dipendente viene licenziata per ciò che ha dichiarato come testimone in una causa civile promossa dalla sorella contro la stessa società. I giudici di merito dichiarano il licenziamento nullo perché ritorsivo. La Cassazione, con l’ordinanza n. 25687/2026, cassa la decisione: la testimonianza non è un libero esercizio del diritto di critica, ma una dichiarazione consapevolmente o colpevolmente non veritiera può avere rilievo disciplinare; e la ritorsione non può essere presunta dalla sola insussistenza dell’addebito.

Ricostruiamo la «genealogia» di questa pronuncia: i precedenti su cui poggia e il modo in cui li utilizza.

La sentenza chiave e i suoi antenati

L’ordinanza n. 25687/2026 della Sezione Lavoro è costruita su due pilastri, che appartengono a due filoni giurisprudenziali distinti. Il primo riguarda i limiti entro cui il lavoratore può criticare il datore di lavoro senza incorrere in sanzioni disciplinari (continenza sostanziale, continenza formale e pertinenza). Il secondo riguarda i presupposti del licenziamento ritorsivo, nullo ai sensi degli artt. 1345 e 1418 c.c. soltanto se il motivo illecito è stato la ragione unica e determinante del recesso.

La Corte innesta il primo filone sul secondo con un passaggio nuovo: la deposizione testimoniale non coincide con il diritto di critica, perché il testimone adempie un obbligo processuale e ha il dovere di dire la verità. Per questo, osserva la Corte, il suo corretto espletamento non può determinare conseguenze pregiudizievoli sul rapporto di lavoro; ma non si può escludere a priori la rilevanza disciplinare di un’affermazione consapevolmente o colpevolmente non veritiera.

Cassazione civile, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 25687/2026
Depositata il 22 settembre 2026 · Camera di consiglio del 30 giugno 2026

Sentenza chiave

Il licenziamento era stato intimato per una frase pronunciata in una deposizione testimoniale, secondo cui una check-list di sicurezza sui macchinari non poteva essere compilata perché l’azienda non lo consentiva «per non far emergere problemi di sicurezza». Tribunale e Corte d’appello avevano dichiarato il licenziamento nullo perché ritorsivo, ritenendo la deposizione inidonea a ledere l’immagine della società e rifiutando di ammettere le prove sulla falsità delle dichiarazioni. La Cassazione ha cassato con rinvio, per motivazione apparente sul rilievo disciplinare dell’addebito e per aver fatto discendere automaticamente la ritorsività dall’inidoneità disciplinare della testimonianza.

«l’adempimento dell’obbligo processuale non è sovrapponibile al libero esercizio del diritto di critica e il suo corretto espletamento non può determinare conseguenze pregiudizievoli sul rapporto di lavoro.» (Cass. n. 25687/2026)

L’albero genealogico delle citazioni

La timeline che segue ordina cronologicamente i precedenti richiamati dall’ordinanza e verificati nella banca dati BuddaLaw, indicando il ruolo che ciascuno svolge nel ragionamento della Corte.

2019
Cassazione civile, Sez. Lavoro, Sentenza n. 1379/2019
Pubblicata il 18 gennaio 2019 · Camera di consiglio del 23 ottobre 2018

Ampliato

È il capostipite del filone sul diritto di critica del lavoratore. La Corte ricostruisce le condizioni di liceità della critica al datore di lavoro, mutuate dal diritto di cronaca: continenza sostanziale (verità dei fatti narrati, anche solo putativa), continenza formale (correttezza espressiva) e pertinenza (rispondenza della critica a un interesse meritevole). Nella specie cassò la sentenza di merito che aveva ritenuto lecita una lettera con accuse ai vertici aziendali senza alcun vaglio dei tre requisiti. L’ordinanza del 2026 ne riprende l’impianto e lo estende, con le dovute distinzioni, al caso della deposizione testimoniale.

«Laddove anche uno solo dei limiti descritti venga travalicato, la critica rivolta dal lavoratore al datore di lavoro, idonea a ledere l’onore, la reputazione e il decoro di questi, non è scriminata dall’esercizio del diritto ed assume l’attitudine ad integrare un illecito disciplinare.» (Cass. n. 1379/2019)

2023
Cassazione civile, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 6838/2023
Pubblicata il 7 marzo 2023 · Camera di consiglio del 24 gennaio 2023

Seguito

Un’associazione aveva licenziato una dipendente che si era rifiutata di rinunciare al superminimo; i giudici di merito, esclusa la sussistenza del giustificato motivo oggettivo, avevano ravvisato il carattere ritorsivo del recesso. La Cassazione ha respinto il ricorso. Il precedente è richiamato dall’ordinanza del 2026 per due principi: l’intento ritorsivo deve avere efficacia determinativa esclusiva, senza necessità di un giudizio di comparazione fra le diverse ragioni del recesso; l’onere della prova grava sul lavoratore, ma può essere assolto anche in via presuntiva.

«dal punto di vista probatorio l’onere ricade sul lavoratore in base alla regola generale di cui all’art. 2697 c.c., non operando l’art. 5 l. n. 604 del 1966, ma esso può essere assolto anche mediante presunzioni» (Cass. n. 6838/2023)

2024
Cassazione civile, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 741/2024
Pubblicata il 9 gennaio 2024 · Camera di consiglio dell’8 novembre 2023

Applicato

È il precedente più vicino sul piano della ritorsione. La Corte d’appello aveva ritenuto nullo perché ritorsivo il licenziamento di un gerente di negozio, accertato l’illecito disciplinare ma giudicata sproporzionata la sanzione espulsiva. La Cassazione ha cassato: la sproporzione può avere rilievo presuntivo, ma non rende automaticamente ritorsivo il licenziamento, perché ciò significherebbe confondere le categorie della nullità e dell’illegittimità del recesso. L’ordinanza del 2026 ne riproduce quasi alla lettera il passaggio sul licenziamento ritorsivo.

«il carattere unico e determinante del motivo ritorsivo non può desumersi unicamente dalla mancata integrazione, per difetto di proporzionalità, dei parametri normativi della giusta causa» (Cass. n. 741/2024)

2025
Cassazione civile, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 15330/2025
Pubblicata il 9 giugno 2025 · Camera di consiglio del 27 febbraio 2025

Seguito

Il caso riguardava un dirigente di banca: contestazioni disciplinari giudicate «palesemente prive di fondamento» e licenziamento ritenuto ritorsivo dai giudici di merito in doppia conforme. La Cassazione ha respinto il ricorso della banca, richiamando i principi del 2024 e ribadendo che stabilire nella concretezza della vicenda se il recesso sia stato intimato per ritorsione è una quaestio facti rimessa al giudice del merito. È la prova che gli stessi principi, applicati a una situazione di pretestuosità accertata, conducono alla conferma della nullità: la differenza con il 2026 sta nel fatto che qui l’insussistenza dell’addebito era stata realmente verificata.

«il valutare nella concretezza della vicenda storica se il licenziamento sia stato o meno intimato per motivo di ritorsione costituisce una quaestio facti, come tale devoluta all’apprezzamento dei giudici del merito» (Cass. n. 15330/2025)

2026
Cassazione civile, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 25687/2026
Depositata il 22 settembre 2026

Ampliato

Il punto di arrivo. La Corte combina i due filoni: dal 2019 prende i canoni di continenza e pertinenza, dal 2023-2025 i requisiti del licenziamento ritorsivo, e li applica a un fatto nuovo, la deposizione testimoniale del dipendente. Il risultato è una regola in due tempi: la testimonianza veritiera non può essere sanzionata; quella consapevolmente o colpevolmente non veritiera può avere rilievo disciplinare, ma la gravità va valutata in concreto e la ritorsione non si presume dall’insussistenza dell’addebito.

Come legge il percorso la Cassazione

Precedente Tema Funzione nell’ordinanza del 2026
Cass. n. 1379/2019 Limiti del diritto di critica Fornisce i canoni di continenza sostanziale, formale e pertinenza
Cass. n. 6838/2023 Prova della ritorsione Onere sul lavoratore, assolvibile per presunzioni; motivo illecito esclusivo
Cass. n. 741/2024 Sproporzione e nullità La sola sproporzione non rende ritorsivo il licenziamento
Cass. n. 15330/2025 Ritorsione come accertamento di fatto Conferma della linea e ruolo del giudice del merito

Il principio di diritto che emerge

1. La testimonianza non è critica. Chi depone in giudizio adempie una funzione processuale pubblicistica: non è libero di scegliere occasione e forma, deve dire la verità e non può essere sanzionato per aver reso una versione sfavorevole al datore di lavoro.

2. Ma il falso non è immune. Non si può escludere a priori la rilevanza disciplinare di un’affermazione verbalizzata in deposizione che sia consapevolmente o colpevolmente non veritiera, se per contenuto, contesto e gravità incide sul vincolo fiduciario. Il limitato ambito di circolazione può rilevare solo per la gravità e la proporzionalità della sanzione.

3. La ritorsione non si presume. Il motivo illecito deve essere unico e determinante; la ragione addotta deve risultare meramente formale o apparente, un semplice pretesto, così che il recesso sia non solo sproporzionato ma volutamente punitivo.

Consigli strategici per l’avvocato

  1. Per il difensore del lavoratore: non basta dimostrare l’insussistenza o la sproporzione dell’addebito per ottenere la nullità. Occorre allegare e provare elementi ulteriori (tempistica, precedenti rapporti, pretestuosità della contestazione) che collochino l’atto nella sfera dell’illiceità e non solo dell’illegittimità. Nel caso di testimonianza, è utile documentare la veridicità, anche solo putativa, delle dichiarazioni.
  2. Per il difensore del datore di lavoro: chiedere sempre l’ammissione delle prove sulla falsità delle dichiarazioni contestate: il rifiuto del giudice di accertarla può integrare un vizio di motivazione. Contestare in modo specifico il carattere consapevolmente o colpevolmente non veritiero, e non la mera sgradevolezza della deposizione.
  3. Per entrambi: mantenere distinti sul piano argomentativo il giudizio sulla giusta causa (proporzionalità, art. 2119 c.c.) e quello sul motivo illecito (art. 1345 c.c.): i due piani, come ricorda la Corte, non vanno sovrapposti.
Avvertenza
Il presente articolo ha finalità esclusivamente divulgative e informative. Non costituisce parere legale né consulenza professionale. Le informazioni riportate si basano su pronunce della Corte di Cassazione reperite nella banca dati BuddaLaw e possono non riflettere l’evoluzione normativa o giurisprudenziale successiva alla data di pubblicazione. Per ogni questione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato. L’autore e il gestore del sito declinano ogni responsabilità per l’uso improprio delle informazioni qui contenute.

Questo articolo è stato elaborato e redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale e potrebbe contenere errori. Le fonti giurisprudenziali sono state ricercate e verificate sulla banca dati BuddaLaw.

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