Licenziamento sproporzionato e licenziamento ritorsivo: dove passa il confine secondo la Cassazione
La questione in sintesi
Quando un licenziamento disciplinare viene giudicato sproporzionato, il lavoratore può chiedere che sia dichiarato nullo perché ritorsivo? La Cassazione risponde da tempo di no, almeno in via automatica: l’ordinanza n. 741/2024 ha fissato il principio e l’ordinanza n. 25687/2026, depositata il 22 settembre 2026, lo ha ripreso e applicato, cassando una decisione di merito che aveva fatto discendere la ritorsività dalla sola inidoneità disciplinare dell’addebito.
L’articolo ricostruisce, con un’analisi del trattamento del precedente, come la Corte ha usato e applicato questa regola, insieme al criterio sul diritto di critica del lavoratore affermato dalla sentenza n. 1379/2019.
Il precedente chiave e la sua storia applicativa
La distinzione tra licenziamento illegittimo (per mancanza di giusta causa o giustificato motivo) e licenziamento nullo (perché determinato da un motivo illecito esclusivo) è decisiva sul piano delle tutele: nel primo caso, a seconda dei presupposti, operano le tutele previste dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori nelle sue diverse declinazioni, nel secondo la tutela più ampia del primo comma. Il precedente che oggi viene richiamato per tracciare il confine è l’ordinanza della Cassazione n. 741/2024, e di seguito si ripercorre come è stato trattato.
Precedente di riferimento sul diritto di critica
Un dipendente aveva scritto ai vertici aziendali e agli organi di stampa accusando la dirigenza di non utilizzare un costoso automezzo al solo fine di ricorrere a ditte esterne. La Corte d’appello aveva ricondotto la lettera al legittimo diritto di critica e aveva ravvisato una evidente sproporzione della sanzione espulsiva. La Cassazione ha accolto il ricorso della società, rilevando una motivazione apparente perché il giudice di merito non aveva verificato i limiti di continenza sostanziale, formale e di pertinenza.
Precedente chiave
Il caso riguardava un gerente di negozio colpito da una serie di contestazioni disciplinari e infine licenziato per giusta causa. La Corte d’appello di Venezia, pur avendo accertato l’illecito disciplinare e confermato la sproporzione della sanzione espulsiva, aveva dichiarato il licenziamento nullo perché ritorsivo, attribuendo al motivo ritorsivo efficacia determinativa esclusiva solo a causa della sproporzione. La Cassazione ha accolto il motivo del datore di lavoro e cassato con rinvio, affermando che così si finiva per confondere e sovrapporre le categorie della nullità e della illegittimità del recesso.
Seguito
Una lavoratrice era stata licenziata per avere reso, come testimone in una causa promossa dalla sorella contro la società, dichiarazioni ritenute false e lesive della reputazione aziendale. Tribunale e Corte d’appello di Roma avevano dichiarato il licenziamento nullo perché ritorsivo, senza istruttoria, ritenendo la deposizione inidonea a ledere la società. La Cassazione ha cassato con rinvio su due piani.
Sul piano disciplinare, ha ritenuto apodittica la motivazione che negava ogni rilievo disciplinare alla testimonianza e rifiutava di dare ingresso alle prove sulla falsità delle dichiarazioni, richiamando i criteri di continenza elaborati da Cass. n. 1379/2019. Sul piano della ritorsione, ha riprodotto e applicato i principi di Cass. n. 741/2024, sottolineando che la Corte territoriale aveva fatto automaticamente discendere la ritorsività dall’astratta inidoneità disciplinare della testimonianza, senza verificare la pretestuosità dell’addebito né ulteriori elementi presuntivi.
Il trattamento del precedente: tabella di sintesi
| Pronuncia | Rapporto con il precedente | Esito |
|---|---|---|
| Cass. n. 1379/2019 | Richiamata da Cass. n. 25687/2026 per i limiti di continenza e per il principio che la condotta illecita non comporta automaticamente la sanzione espulsiva | Seguita |
| Cass. n. 741/2024 | Richiamata da Cass. n. 25687/2026, che ne riprende testualmente il passaggio sul rapporto tra sproporzione e ritorsione | Seguita e applicata |
| Cass. n. 25687/2026 | Applica entrambi i precedenti e cassa con rinvio la sentenza di merito | Ricorso della società accolto |
Il perimetro della proporzionalità: altre pronunce del 2026
La stessa stagione giurisprudenziale offre due decisioni utili a misurare i confini del giudizio di proporzionalità, anche se non si riferiscono direttamente al tema della ritorsione.
Applicato
Un dipendente era stato licenziato per una pluralità di infrazioni, in larga parte singolarmente punibili con sanzioni conservative secondo il contratto collettivo. La Corte d’appello di Ancona aveva riconosciuto la tutela indennitaria forte, ritenendo il comportamento complessivo idoneo a far sorgere fondati dubbi sulla futura correttezza dell’adempimento, ma al tempo stesso di non rilevante gravità. La Cassazione ha accolto il ricorso incidentale del datore di lavoro, rilevando l’insanabile contraddittorietà di tale motivazione e ricordando che la modesta entità del fatto va valutata anche per il suo valore sintomatico rispetto ai futuri comportamenti del lavoratore. Il ricorso principale, volto alla tutela reintegratoria e al riconoscimento della ritorsione, è stato dichiarato assorbito.
Licenziamento confermato
Un dipendente pubblico, rappresentante sindacale, era stato licenziato senza preavviso per il reiterato rifiuto di ottemperare a ordini di servizio e per lo svolgimento di un secondo lavoro non autorizzato. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso: le censure sulla proporzionalità miravano, in sostanza, a un diverso apprezzamento dei fatti e non coglievano la ratio decidendi della Corte d’appello, fondata sulla violazione del dovere di esclusività protratta per più anni in un contesto di reiterata insubordinazione.
Il principio di diritto consolidato
1. Illegittimità e nullità sono categorie distinte. La sproporzione della sanzione espulsiva può avere rilievo presuntivo, ma non rende automaticamente ritorsivo il licenziamento (Cass. n. 741/2024; Cass. n. 25687/2026).
2. La ritorsione richiede qualcosa in più. Occorre provare che l’intento di rappresaglia sia stato l’unico motivo determinante, ad esempio perché l’addebito è meramente formale o è un semplice pretesto, così che il recesso risulti non solo sproporzionato ma volutamente punitivo.
3. Una condotta illecita non comporta automaticamente il licenziamento. Anche quando una critica o una dichiarazione del lavoratore supera i limiti di continenza e ha rilievo disciplinare, occorre verificare in concreto se leda irrimediabilmente il vincolo fiduciario (Cass. n. 1379/2019; Cass. n. 25687/2026).
4. Il giudice deve motivare davvero. Una motivazione apodittica o contraddittoria sul rilievo disciplinare dell’addebito espone la sentenza a cassazione (Cass. n. 25687/2026; Cass. n. 17224/2026).
Consigli strategici per l’avvocato
- Per il difensore del lavoratore: la domanda di nullità per ritorsione non può poggiare solo sulla sproporzione della sanzione. Servono elementi ulteriori e concreti: la tempistica rispetto a un’iniziativa legittima del lavoratore, la pretestuosità o la modestissima rilevanza degli addebiti, il divario rispetto alla scala di gravità del contratto collettivo. Conviene formulare la domanda di illegittimità, con le relative tutele, anche in via subordinata.
- Per il difensore del datore di lavoro: se il giudice di merito dichiara la nullità deducendola dalla sola sproporzione, il motivo di ricorso per violazione dell’art. 1345 c.c. e dell’art. 18, primo comma, ha solide basi giurisprudenziali. In primo grado, è utile documentare la sussistenza dell’illecito e chiedere l’ammissione delle prove sui fatti contestati, perché il rifiuto di istruire può essere censurato.
- Per entrambi: nelle vicende che coinvolgono dichiarazioni, critiche o testimonianze del dipendente, il fascicolo va costruito sui parametri di verità, continenza formale e pertinenza e sul concreto impatto sul vincolo fiduciario, non su valutazioni astratte.
Fonti verificate su BuddaLaw
Cass. civ., Sez. Lavoro, ord. n. 25687/2026, dep. 22 settembre 2026 (testo); ord. n. 17224/2026, dep. 1° giugno 2026 (testo); sent. n. 4021/2026, dep. 23 febbraio 2026 (testo); ord. n. 741/2024, pubbl. 9 gennaio 2024 (testo); sent. n. 1379/2019, pubbl. 18 gennaio 2019 (testo).
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