Testimonianza in giudizio e licenziamento: quando la deposizione del lavoratore diventa illecito disciplinare
La questione in sintesi
Può un lavoratore essere licenziato per quanto ha dichiarato come testimone in un processo contro il proprio datore di lavoro? Con l’ordinanza n. 25687/2026, depositata il 22 settembre 2026, la Cassazione risponde che la testimonianza non è immune da conseguenze disciplinari se contiene accuse consapevolmente o colpevolmente non veritiere, ma che il licenziamento non è automaticamente legittimo, né automaticamente ritorsivo.
Per ricostruire il percorso, questo articolo segue l’«albero genealogico» dei precedenti che la decisione eredita e sviluppa, tutti verificati sulla banca dati BuddaLaw.
Il caso: una deposizione che diventa addebito disciplinare
La vicenda decisa dall’ordinanza n. 25687/2026 nasce da una testimonianza resa in un giudizio civile promosso dalla sorella della lavoratrice contro la società datrice. Secondo la contestazione disciplinare, la dipendente avrebbe reso dichiarazioni «palesemente false nonché gravemente offensive dell’immagine e della reputazione della società», accusando l’azienda di impedire il rispetto delle procedure di sicurezza.
I giudici di merito avevano ritenuto la deposizione inidonea a ledere la reputazione aziendale, perché conoscibile solo dalle parti del processo, e avevano qualificato il recesso come ritorsivo, disponendo la reintegrazione ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 2, dello Statuto dei lavoratori. La Cassazione ha ravvisato una motivazione apparente e un errore nell’applicazione dei principi sul licenziamento ritorsivo.
L’albero genealogico dei precedenti
La decisione si regge su due radici distinte: da un lato il filone sui limiti del diritto di critica del lavoratore, dall’altro quello sui presupposti del licenziamento per motivo illecito. Ecco come i due rami si sono sviluppati, in ordine cronologico, attraverso le pronunce verificate.
Capostipite
Un dipendente aveva inviato ai vertici aziendali e alla stampa una lettera con l’accusa di aver evitato l’uso di un costoso automezzo «al solo fine di far ricorso a ditte esterne». La Corte d’appello aveva ritenuto la condotta rientrante nel legittimo diritto di critica. La Cassazione ha cassato, perché i giudici di merito non avevano verificato i tre limiti elaborati dalla giurisprudenza: continenza sostanziale (verità, anche solo putativa, dei fatti attribuiti), continenza formale (correttezza espressiva) e pertinenza (rispondenza a un interesse meritevole). È la sentenza che sistematizza il «test» oggi richiamato in modo costante.
Applicato (profilo ritorsione)
La Corte d’appello aveva dichiarato nullo, perché ritorsivo, il licenziamento di un gerente di negozio, deducendo l’intento di rappresaglia dalla sola sproporzione della sanzione espulsiva. La Cassazione ha cassato: il motivo illecito deve avere efficacia determinativa esclusiva e non può desumersi unicamente dalla mancata integrazione, per difetto di proporzionalità, della giusta causa; servono elementi ulteriori. La pronuncia chiarisce la distinzione tra illegittimità e nullità del recesso.
Seguito e ampliato
Un lavoratore, in uno scambio di e-mail con l’amministratore delegato e in una segnalazione al comitato aziendale, aveva usato toni aspri. La Cassazione, richiamando espressamente Cass. n. 1379/2019, ha cassato la sentenza d’appello che aveva parlato di «indebito abuso critico» senza verificare pertinenza e continenza, e ha ritenuto insussistente il fatto contestato, con reintegrazione ai sensi dell’art. 18, comma 4, Stat. lav. Ribadisce che il giudizio di fatto sui limiti della critica è di merito, ma che la Corte verifica la corretta applicazione dei criteri.
Seguito (ritorsione)
In un caso di licenziamento di un dirigente bancario, la Corte ha respinto il ricorso del datore confermando la nullità per motivo illecito. Ha richiamato Cass. n. 741/2024 sui presupposti della ritorsione e Cass. n. 1379/2019 sui confini del sindacato di legittimità sulla giusta causa, precisando che stabilire se il recesso sia ritorsivo è una quaestio facti riservata al giudice di merito.
Ampliato al lavoratore-testimone
Una lavoratrice era stata licenziata per aver dichiarato, come testimone nella causa civile intentata dalla sorella contro la società, che una check-list di sicurezza non poteva essere compilata perché l’azienda «non lo consente per non far emergere problemi di sicurezza». Tribunale e Corte d’appello di Roma avevano dichiarato il licenziamento nullo perché ritorsivo, senza ammettere la prova sulla falsità della dichiarazione. La Cassazione ha cassato con rinvio: la deposizione non può essere sanzionata se veritiera (o putativamente tale), ma non si può escludere a priori la rilevanza disciplinare di una dichiarazione consapevolmente o colpevolmente non veritiera. Quanto alla ritorsione, essa non discende automaticamente dall’inidoneità disciplinare dell’addebito.
Ramo 1: il diritto di critica come griglia di lettura
L’ordinanza del 2026 afferma che anche la condotta extralavorativa può avere rilievo disciplinare e richiama, per i limiti della critica, proprio Cass. n. 1379/2019. Il passaggio nuovo sta nell’applicarli al testimone: i canoni di continenza non servono a limitare la libertà di riferire fatti veri, ma a distinguere la narrazione veritiera, o putativamente tale, dall’attribuzione di comportamenti privi di una ragionevole base fattuale.
Cosa cambia rispetto al diritto di critica «ordinario»
La testimonianza è adempimento di una funzione processuale pubblicistica: il testimone non sceglie occasione e forma, deve rispondere alle domande ammesse e dire la verità. Perciò non può essere sanzionato per aver reso una versione sfavorevole al datore, né per eventuali inesattezze o ambiguità. Resta però rilevante la dichiarazione consapevolmente o colpevolmente non veritiera, anche perché il ridotto ambito di circolazione, secondo la Corte, rileva semmai sulla proporzionalità della sanzione e non esclude l’illecito in astratto.
Ramo 2: la ritorsione non si presume
Il secondo ramo discende da Cass. n. 741/2024, ripresa da Cass. n. 15330/2025 e infine dall’ordinanza del 2026. La linea è netta: il motivo ritorsivo deve essere l’unico determinante e l’onere della prova grava sul lavoratore, con ampio ricorso alle presunzioni. La sproporzione o l’insussistenza dell’addebito possono avere valore indiziario, ma non trasformano di per sé il licenziamento illegittimo in nullo.
| Profilo | Licenziamento illegittimo | Licenziamento ritorsivo (nullo) |
|---|---|---|
| Fondamento | Mancanza di giusta causa o giustificato motivo | Motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c. |
| Onere della prova sul motivo ritorsivo | Non richiesto | A carico del lavoratore, anche tramite presunzioni |
| Rilievo della sproporzione | Decisivo | Indizio, non sufficiente da solo |
Il principio di diritto che emerge
1. La deposizione testimoniale non è disciplinarmente neutra. Non può escludersi a priori la rilevanza disciplinare di dichiarazioni rese in giudizio che siano consapevolmente o colpevolmente non veritiere e idonee a incidere sul vincolo fiduciario (Cass. n. 25687/2026).
2. Il testimone veritiero non può essere sanzionato. La corretta esecuzione dell’obbligo processuale non può determinare conseguenze pregiudizievoli sul rapporto di lavoro.
3. Violare i limiti della critica non basta per licenziare. Occorre valutare in concreto se la condotta leda irrimediabilmente il vincolo fiduciario (Cass. n. 1379/2019; Cass. n. 10864/2025).
4. La ritorsione richiede prova rigorosa. Il motivo illecito deve essere determinante ed esclusivo; non si desume automaticamente dalla sproporzione o dall’insussistenza dell’addebito (Cass. n. 741/2024; Cass. n. 15330/2025).
Consigli strategici per l’avvocato
- Per il difensore del lavoratore: documentare la veridicità, almeno putativa, delle dichiarazioni rese e la pertinenza rispetto al rapporto di lavoro; se si invoca la nullità per ritorsione, costruire elementi presuntivi ulteriori rispetto alla sola sproporzione della sanzione.
- Per il difensore del datore di lavoro: contestare con precisione la parte della deposizione ritenuta falsa e chiedere l’ammissione della prova sulla sua falsità; se il giudice di merito la esclude per irrilevanza, la motivazione apparente su questo punto è un possibile motivo di ricorso.
- Per entrambi: ricordare che il giudizio sui limiti della critica è di merito e che il sindacato di legittimità verifica la corretta applicazione dei criteri, non la loro valutazione concreta; l’istruttoria in primo e secondo grado è quindi decisiva.
Il presente articolo ha finalità esclusivamente divulgative e informative. Non costituisce parere legale né consulenza professionale. Le informazioni riportate si basano su pronunce della Corte di Cassazione reperite nella banca dati BuddaLaw e possono non riflettere l’evoluzione normativa o giurisprudenziale successiva alla data di pubblicazione. Per ogni questione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato. L’autore e il gestore del sito declinano ogni responsabilità per l’uso improprio delle informazioni qui contenute.
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