18 Ottobre 2026

Licenziamento disciplinare e sanzione espulsiva: due pronunce della Cassazione del 2026 a confronto

La questione in sintesi

Quando una condotta del lavoratore giustifica il licenziamento e quando, invece, il contratto collettivo e il regolamento aziendale la relegano tra le mancanze punite con sanzione conservativa? Due pronunce della Cassazione civile, Sezione Lavoro, depositate nel 2026 affrontano il tema da angolazioni opposte e approdano a esiti opposti.

Nella sentenza n. 742/2026 la Corte conferma la tutela reintegratoria in favore di una dipendente il cui comportamento era riconducibile a sanzioni solo conservative. Nell’ordinanza n. 25687/2026 cassa con rinvio la decisione che aveva dichiarato nullo, perché ritorsivo, il licenziamento di una lavoratrice per le dichiarazioni rese in una testimonianza.

Il tema: la gravità della condotta tra contratto collettivo e giudizio di merito

Il licenziamento disciplinare vive di un equilibrio delicato. Da un lato la nozione legale di giusta causa (art. 2119 c.c.), dall’altro le tipizzazioni dei contratti collettivi e dei regolamenti aziendali, che individuano condotte punibili con sanzioni conservative o espulsive. Le due decisioni qui messe a confronto mostrano come il medesimo schema di ragionamento possa condurre a esiti opposti: tutto dipende da come viene accertato il fatto e da quale sia il parametro scelto per misurarne la gravità.

13 gennaio 2026
Cassazione civile, Sez. Lavoro, Sentenza n. 742/2026
Depositata il 13 gennaio 2026 · Esito: ricorso del datore di lavoro rigettato

Licenziamento illegittimo · tutela reintegratoria

Una cooperativa della grande distribuzione aveva licenziato per giusta causa, nel luglio 2020, una dipendente addetta al reparto gastronomia di un supermercato. Le si contestava, in piena emergenza pandemica, di avere in due occasioni violato le regole igienico-sanitarie anti-Covid e di avere consumato prodotti del banco. La Corte d’appello di Bari aveva però accertato che la condotta non era stata quella descritta nella contestazione: la lavoratrice aveva usato guanti monouso, i fatti erano avvenuti dopo la chiusura al pubblico e durante le operazioni di sanificazione, e il rischio di contaminazione risultava escluso.

Il fatto, così ricostruito, è stato ricondotto alla violazione del divieto di consumare alimenti fuori dagli spazi consentiti, punita dal regolamento aziendale con misura conservativa. La Cassazione ha rigettato il ricorso della cooperativa, confermando che la tutela reintegratoria discende dalla punibilità della condotta con sola sanzione conservativa, anche quando la previsione collettiva è espressa attraverso clausole generali ed elastiche.

«Tale valutazione esprime un apprezzamento istituzionalmente demandato al giudice di merito […], sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione della sentenza impugnata sul punto manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro inconciliabili, oppure perplessi ovvero manifestamente ed obiettivamente incomprensibili» (Cass. n. 742/2026)

22 settembre 2026
Cassazione civile, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 25687/2026
Depositata il 22 settembre 2026 · Esito: ricorso del datore di lavoro accolto, sentenza cassata con rinvio

Cassazione con rinvio

Una lavoratrice era stata licenziata per avere reso, in una deposizione testimoniale in un giudizio civile promosso dalla sorella contro la società, dichiarazioni ritenute false e lesive della reputazione aziendale: in particolare, che la check-list sul malfunzionamento dei macchinari non veniva compilata perché l’azienda non lo consentiva «per non far emergere problemi di sicurezza». Tribunale e Corte d’appello di Roma avevano dichiarato il licenziamento nullo perché ritorsivo, disponendo la reintegrazione, sul presupposto che la testimonianza non fosse «in alcun modo idonea a ledere» immagine e reputazione della società e senza ammettere le prove sulla falsità delle dichiarazioni.

La Cassazione ha ribaltato l’impostazione. Da un lato ha affermato che la deposizione testimoniale, adempimento di un obbligo processuale, non si sovrappone al libero esercizio del diritto di critica e non può essere sanzionata per il solo fatto di essere sfavorevole al datore; dall’altro ha escluso che se ne possa negare a priori ogni rilievo disciplinare quando l’affermazione sia consapevolmente o colpevolmente non veritiera. Ha inoltre censurato il passaggio automatico dall’insussistenza dell’addebito alla ritorsività del recesso.

«Non può, dunque, escludersi a priori la rilevanza disciplinare di un’affermazione, verbalizzata in una deposizione testimoniale, che sia consapevolmente o colpevolmente non veritiera, ove essa, per contenuto, contesto e gravità, risulti idonea a incidere sul vincolo fiduciario» (Cass. n. 25687/2026)

Il confronto: perché due esiti opposti

Profilo Cass. n. 742/2026 Cass. n. 25687/2026
Condotta contestata Violazione di regole igienico-sanitarie e consumo di alimenti del banco Dichiarazioni asseritamente false rese come testimone in un giudizio civile
Accertamento di merito Fatto ridimensionato rispetto alla contestazione (guanti, orario di chiusura, rischio escluso) Nessuna verifica sulla verità delle dichiarazioni: prove della società ritenute irrilevanti
Parametro di gravità CCNL e regolamento aziendale: mancanza punita con sanzione conservativa Giusta causa o giustificato motivo soggettivo, da valutare in concreto per contenuto, contesto e gravità
Tutela Reintegratoria confermata Nullità per ritorsione non confermata: sentenza cassata e rinvio
Esito per il datore Ricorso rigettato, spese a carico Ricorso accolto per quanto di ragione

Il punto di divergenza

La divergenza non nasce da un contrasto sui principi, ma dal modo in cui il giudice di merito ha trattato il fatto. Nel primo caso il giudice ha svolto un accertamento concreto e motivato, che la Cassazione non ha potuto rivedere; nel secondo il giudice ha escluso in astratto ogni rilievo disciplinare della condotta, senza istruttoria, e tale scelta è stata ritenuta una motivazione inidonea a rendere conto del convincimento espresso.

Il licenziamento ritorsivo non è l’automatica conseguenza dell’insussistenza dell’addebito

Nell’ordinanza n. 25687/2026 la Corte ricorda che l’onere di provare il motivo ritorsivo e il suo carattere determinante grava sul lavoratore. La sproporzione della sanzione può avere rilievo presuntivo, ma non conduce automaticamente alla nullità: occorre che la ragione addotta risulti meramente formale o pretestuosa, tale da rendere il licenziamento non solo sproporzionato ma volutamente punitivo.

I principi che emergono dal confronto

1. La proporzionalità è un giudizio di merito. La valutazione sulla proporzionalità della sanzione costituisce apprezzamento riservato al giudice di merito, sindacabile in Cassazione solo per motivazione mancante o viziata in modo radicale; per censurarla non basta proporre una diversa ponderazione degli elementi (Cass. n. 742/2026).

2. Il contratto collettivo orienta la tutela. La tutela reintegratoria può discendere dalla riconducibilità della condotta a una previsione collettiva di sanzione conservativa, anche se formulata con clausola generale ed elastica (Cass. n. 742/2026).

3. La testimonianza non è immune dal giudizio disciplinare. Il testimone non può essere sanzionato per una versione sfavorevole al datore, ma non può escludersi a priori la rilevanza disciplinare di affermazioni consapevolmente o colpevolmente non veritiere, da valutare in concreto per contenuto, contesto e gravità (Cass. n. 25687/2026).

4. La ritorsione richiede una prova autonoma. Il carattere ritorsivo del licenziamento deve essere provato dal lavoratore e deve essere l’unico motivo determinante del recesso (Cass. n. 25687/2026).

Consigli strategici per l’avvocato

  1. Per il difensore del lavoratore: concentrare l’istruttoria sulla ricostruzione puntuale del fatto e sul suo scarto rispetto alla contestazione, e sulla lettura integrata di CCNL e regolamento aziendale per ricondurre la condotta alle sanzioni conservative. Se si invoca la ritorsione, preparare una prova autonoma, non limitarsi a dedurre l’insussistenza dell’addebito.
  2. Per il difensore del datore di lavoro: insistere nei gradi di merito per l’ammissione delle prove sulla veridicità del fatto contestato, perché un rigetto in limine per irrilevanza può essere censurato in Cassazione come motivazione inidonea. In sede di legittimità, evitare censure che si risolvano in una diversa ponderazione degli elementi già valutati.
  3. Per entrambi: curare la coerenza tra la lettera di contestazione e le risultanze istruttorie: nel caso della sentenza n. 742/2026 la discrasia tra la relazione di servizio e l’addebito ha pesato sull’esito della causa.
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