Coronavirus – infortunio sul lavoro e responsabilità del datore di lavoro
Infortunio sul lavoro
L’infezione da SARS-Cov-2, come accade per tutte le infezioni da agenti biologici se contratte in occasione di lavoro, è tutelata dall’Inail quale infortunio sul lavoro e ciò anche nella situazione eccezionale di pandemia causata da un diffuso rischio di contagio in tutta la popolazione.
Le patologie infettive (vale per il COVID-19, così come, per esempio, per l’epatite, la brucellosi, l’AIDS e il tetano) contratte in occasione di lavoro sono da sempre, infatti, inquadrate e trattate come infortunio sul lavoro poiché la causa virulenta viene equiparata alla causa violenta propria dell’infortunio, anche quando i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo.
Responsabilità penale e civile del datore di lavoro
L’INAIL fornisce rilevanti chiarimenti sulle modalità di accertamento dell’infortunio da contagio da Sars-Cov-2, precisando che l’ammissione alla tutela non determina in automatico alcuna responsabilità penale o civile del datore di lavoro, “ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali”.
Allo stesso modo non consente all’INAIL di esercitare l’azione di regresso, il cui accoglimento è subordinato alla dimostrazione che il contagio sia avvenuto in conseguenza di un fatto illecito costituente un reato perseguibile d’ufficio (circolare INAIL 20 maggio 2020, n. 22).
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