La tolleranza del dipendente non costituisce acquiescenza al demansionamento
Il lavoratore che per un periodo sopporta mansioni inferiori senza protestare non perde il diritto di contestare il demansionamento. Lo ha ribadito la Cassazione con l’ordinanza n. 16594 del 3 agosto 2020.
Il caso
Una lavoratrice era inquadrata in un livello che prevedeva attività amministrative, di coordinamento e incarichi di responsabilità, da svolgere con piena autonomia e potere di iniziativa. Dopo essere stata assegnata a un altro ufficio, si era trovata a svolgere mansioni manuali di mero riordino e sistemazione del materiale, oltre che di supporto al personale di sportello.
Tribunale e Corte d’appello avevano accertato la dequalificazione professionale, dovuta a un uso illegittimo del potere del datore di modificare le mansioni, e condannato la società al risarcimento del danno.
La società aveva fatto ricorso in Cassazione sostenendo, tra l’altro, che la lavoratrice avesse accettato tacitamente il provvedimento, perché aveva lasciato passare oltre un anno e mezzo prima di contestarlo.
Cass. n. 16594/2020.
La decisione: tollerare non significa accettare
La Cassazione ha respinto il ricorso. L’acquiescenza tacita a un provvedimento si può riconoscere solo se il lavoratore tiene un comportamento inequivocabilmente incompatibile con la volontà di impugnarlo.
Non bastano:
- un atteggiamento di mera tolleranza momentanea;
- il compimento di atti resi necessari o opportuni nell’immediato dal provvedimento, per limitare il pregiudizio.
Questi comportamenti non escludono che il lavoratore intenda agire in seguito per eliminare gli effetti del provvedimento. In mancanza di una chiara volontà di accettazione, l’impugnazione resta possibile.
Cass. n. 16594/2020.
Il demansionamento oggi
Nel caso deciso la Corte ha ricordato che non basta guardare al livello contrattuale: le nuove mansioni devono rispettare la professionalità acquisita dal lavoratore.
La vicenda riguardava gli anni 2007-2010. Dal 2015 l’art. 2103 c.c. è cambiato: il lavoratore può essere assegnato a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale delle ultime svolte. In caso di modifica degli assetti organizzativi che incide sulla sua posizione, o se lo prevede il contratto collettivo, può essere assegnato anche a mansioni del livello inferiore, purché della stessa categoria legale. In questi casi la modifica va comunicata per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore conserva livello e retribuzione.
Per approfondire vedi la modifica delle mansioni.
Art. 2103 c.c.
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