11 Dicembre 2020

Risarcimento del danno da demansionamento

Per il risarcimento del danno da demansionamento non è sufficiente la mera potenzialità lesiva della condotta posta in essere dal datore di lavoro.

Il lavoratore deve provare non solo il demansionamento, ma anche il danno non patrimoniale.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione Cassazione, Sez. Lavoro, con ordinanza n. 23144/2020.

La parte che si dichiara danneggiata deve fornire la prova diretta “di tutto ciò che può costituire il fatto-base e proprio quest’onere indefettibile è ciò che costituisce il tratto distintivo del piano del danno evento da quello del danno in re ipsa, in quanto per il secondo lo sforzo probatorio si arresta alla lesione del diritto, nell’altro si estende a circostanze ulteriori, benché possa trattarsi di circostanze vicine all’evento lesivo”. Il fatto noto – continua il collegio – non può essere “l’ingiustizia sic et simpliciter, ma, quanto meno, l’ingiustizia circostanziata, esaminata, cioè, nel suo contesto particolare». In altre parole, il risarcimento del danno (patrimoniale e non patrimoniale) può essere riconosciuto nel caso in cui il dipendente dimostri i «riflessi negativi in termini strettamente economici» nel caso d’inattività rispetto alle precedenti funzioni che, invece, «ne esaltavano la professionalità”.

Photo by Arron Choi on Unsplash


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AVVOCATO MATTEO MOSCIONI

con studio in Viterbo, offre assistenza giudiziale e stragiudiziale rivolta ad Aziende, lavoratori o Organizzazioni sindacali, nel diritto del lavoro.