11 Maggio 2021

Obbligo vaccinale Covid in farmacia: cosa prevedeva l’art. 4 del D.L. 44/2021

Covid · Obbligo vaccinale

Nel 2021 il legislatore ha imposto la vaccinazione anti Covid agli operatori sanitari, compresi quelli delle farmacie. Si trattava di una norma temporanea, oggi non più in vigore. Resta utile per capire le responsabilità del datore di lavoro per fatti di quel periodo.

Cosa prevedeva la norma nel 2021

Nella versione in vigore al momento della prima pubblicazione di questo articolo (maggio 2021), l’art. 4 del D.L. 44/2021:

  • obbligava alla vaccinazione gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che lavoravano, tra l’altro, nelle farmacie e parafarmacie;
  • definiva la vaccinazione “requisito essenziale” per esercitare la professione e svolgere le prestazioni di lavoro;
  • esonerava solo chi aveva un accertato pericolo per la salute, documentato dal medico di medicina generale;
  • affidava all’azienda sanitaria locale l’accertamento dell’inadempimento, con comunicazione al lavoratore, al datore di lavoro e all’Ordine professionale;
  • prevedeva che l’accertamento comportasse la sospensione dalle mansioni con contatti interpersonali o rischio di contagio.

Art. 4 D.L. 44/2021, testo vigente all’11 maggio 2021.

Cosa doveva fare il datore di lavoro

Ricevuta la comunicazione, il datore doveva assegnare il lavoratore, se possibile, a mansioni anche inferiori senza rischio di contagio, con la retribuzione corrispondente. Se non era possibile, per il periodo di sospensione non era dovuta alcuna retribuzione.

In seguito la norma è stata più volte modificata: l’accertamento è passato agli Ordini professionali e il termine finale è stato spostato fino al 1° novembre 2022. Da quella data l’obbligo non è più in vigore.

Art. 4 D.L. 44/2021 (testo originario e testo vigente).

Quali responsabilità per il titolare

Per i fatti avvenuti quando l’obbligo era in vigore, il titolare che non avesse rispettato le regole poteva esporsi a diverse conseguenze:

  • responsabilità civile verso i clienti danneggiati, secondo le regole generali sul fatto illecito, e verso i dipendenti, per la violazione dell’obbligo di tutelarne la salute;
  • responsabilità penale, da valutare caso per caso, ad esempio per lesioni od omicidio colposi; nei casi più gravi l’ipotesi astratta del reato di epidemia, anche colposa;
  • consentire a un professionista sospeso di continuare a esercitare poteva porre il tema dell’esercizio abusivo della professione.

Artt. 2043 e 2087 c.c.; artt. 348, 438 e 452 c.p.

E la responsabilità della società (D.Lgs. 231/2001)?

Il D.Lgs. 231/2001 prevede una responsabilità amministrativa della società, non penale, solo per i reati espressamente elencati. In materia di salute e sicurezza sul lavoro riguarda l’omicidio colposo e le lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche. Le sanzioni possono essere pecuniarie e anche interdittive.

Non tutti i reati sopra indicati rientrano in questo elenco: la responsabilità della società va quindi valutata con attenzione. Per approfondire si può leggere l’articolo sul modello organizzativo 231.

Art. 25-septies D.Lgs. 231/2001.

Norma temporanea, non più in vigore: l’obbligo vaccinale previsto dall’art. 4 del D.L. 44/2021 è cessato il 1° novembre 2022. L’articolo ha valore informativo per i fatti avvenuti in quel periodo.

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AVVOCATO MATTEO MOSCIONI

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