Da tecnico specialista a «battere i pali»: quando il demansionamento vale il 25% dello stipendio
La questione in sintesi
Per anni verifica la qualità dei lavori delle imprese appaltatrici di una grande azienda di telecomunicazioni: sopralluoghi, riunioni, check-list, il ruolo di team leader. Poi, dal giugno 2021, il cambio di scena: lo mandano a «battere i pali» con un martello e un dispositivo, a leggere targhette e inserire dati in un’app. Un lavoro seriale, ripetitivo, uguale ogni giorno.
Il tecnico fa causa: chiede il livello superiore per il passato e il risarcimento per il demansionamento. Il Tribunale di Pisa, con la sentenza n. 762 del 3 giugno 2026, gli dà ragione solo a metà: niente inquadramento superiore, ma il demansionamento c’è stato. E vale il 25% della retribuzione per tutto il periodo accertato.
Demansionamento accertato
Accertata l’illegittimità del demansionamento di un tecnico di livello V CCNL Telecomunicazioni adibito ad attività seriali di verifica pali e ad affiancamento privo di autonomia; condanna al risarcimento del danno alla professionalità liquidato in via equitativa nel 25% della retribuzione globale di fatto del periodo giugno 2021 – giugno 2024. Respinte le domande di superiore inquadramento e di differenze retributive.
Trent’anni in azienda, poi il martello
Il ricorrente lavora nell’azienda dal 1989 ed è inquadrato nel livello V del CCNL Telecomunicazioni dal 1995. Tra il 2012 e il 2014 svolge l’attività di «Controller AOL»: controlla la corretta esecuzione dei lavori delle ditte appaltatrici, conduce le riunioni di apertura e chiusura delle verifiche, compila le schede, fa da referente verso l’impresa controllata.
Da novembre 2014 diventa «specialista di attività tecniche integrate», tecnico on field che interviene presso i clienti. Fin qui, mansioni coerenti con il suo livello. La svolta arriva nel giugno 2021.
Verifica la qualità dei lavori delle imprese appaltatrici. Chiederà per questo periodo il livello VI: domanda respinta, perché l’attività — pur specialistica — si svolgeva dentro manuali e procedure aziendali, senza vere funzioni direttive.
Interventi tecnici presso la clientela, sopralluoghi di attivazione impianti. Mansioni riconosciute come pienamente coerenti con il livello V: nessun demansionamento in questa fase.
Assegnato alla «verifica periodica pali con dispositivo X-Pole»: applicare lo strumento al palo, inserire nell’app i dati della targhetta, battere il palo con il martello, apporre una targhetta già predisposta. Attività definita dal giudice «semplificata, seriale e priva di contenuto specialistico».
Torna alle attività tecniche, ma solo in «affiancamento» a colleghi esperti, dentro un percorso formativo: non è più il titolare dell’intervento, ma un supporto. Anche questo, per il Tribunale, è dequalificazione.
Di nuovo ai pali, fino al passaggio ad altra società nel luglio 2024. Il danno di questo secondo ciclo si somma al primo come danno c.d. incrementale.
Perché il livello superiore no, ma il risarcimento sì
La sentenza è interessante proprio perché distingue due piani che spesso si confondono. Sul primo — la richiesta del livello VI per il periodo da controller — il giudice applica il classico criterio «trifasico»: mansioni concrete, declaratoria contrattuale, comparazione. E conclude che essere bravi, autonomi e referenti di una verifica non basta: il livello VI richiede funzioni direttive vere, autonomia nei limiti delle sole direttive generali, un contributo «autonomo e innovativo». Il ricorrente, invece, operava dentro procedure e schede predeterminate.
Sul secondo piano — il demansionamento rispetto al livello V posseduto — la musica cambia. Battere i pali e affiancare i colleghi senza autonomia non sono mansioni da specialista:
L’azienda aveva anche invocato la possibilità di assegnare mansioni inferiori in caso di riorganizzazione, prevista dal nuovo art. 2103 c.c. Ma il Tribunale taglia corto: non era stato «neanche allegato il rispetto delle procedure previste dall’art. 2103 C.C.». La flessibilità introdotta dal Jobs Act, insomma, non è un salvacondotto automatico: ha forme e condizioni precise.
Il danno non è automatico, ma si può presumere
Quanto al risarcimento, il giudice ribadisce che il danno da demansionamento non è mai in re ipsa:
Nel caso concreto, però, lo scarto tra le mansioni da specialista e le operazioni materiali sui pali era così evidente da consentire la prova presuntiva del pregiudizio alla professionalità. Il danno è stato liquidato in via equitativa ex art. 1226 c.c.: 25% della retribuzione globale di fatto percepita nei periodi di demansionamento accertati, dal giugno 2021 al giugno 2024, oltre interessi e rivalutazione. Le spese di lite sono state compensate per la reciproca soccombenza.
I principi applicati dal Tribunale
1. Conta il contenuto, non l’ambito. Restare nello stesso settore tecnico non esclude il demansionamento: rileva il concreto contenuto professionale delle mansioni. L’affiancamento senza autonoma presa in carico della prestazione impoverisce il ruolo anche se le attività sono le stesse di prima.
2. Le mansioni inferiori da riorganizzazione hanno regole precise. L’art. 2103 c.c. post-Jobs Act consente l’assegnazione a mansioni del livello inferiore solo nel rispetto delle procedure di legge, che il datore deve allegare e provare.
3. Il danno va provato, ma bastano le presunzioni. Durata della dequalificazione, natura della professionalità e qualità delle nuove attività possono fondare la prova presuntiva; la liquidazione può avvenire in via equitativa in percentuale della retribuzione.
Cosa significa per te
Se sei un lavoratore
Non serve essere formalmente «retrocessi» di livello per subire un demansionamento: anche compiti seriali e ripetitivi, o un affiancamento prolungato che ti toglie autonomia, possono svuotare la tua professionalità. Documenta con precisione cosa fai ogni giorno e da quando: la durata e il contenuto concreto delle attività sono ciò che il giudice valuterà. Attenzione però: il risarcimento non è automatico e chiedere troppo (come l’inquadramento superiore senza veri poteri direttivi) può portare a una vittoria solo parziale con spese compensate.
Se sei un datore di lavoro
Ricollocare un dipendente su attività semplificate, anche temporaneamente, espone a un rischio risarcitorio che qui è costato il 25% della retribuzione di tre anni. Se la riorganizzazione impone mansioni inferiori, va formalizzata seguendo le procedure dell’art. 2103 c.c.; e i percorsi di riqualificazione o affiancamento devono avere durata definita e sbocco effettivo nel pieno ruolo, altrimenti diventano essi stessi dequalificazione.
Consigli strategici per l’avvocato
- Per il difensore del lavoratore: costruisci la prova testimoniale sul contenuto concreto delle attività (operazioni compiute, ripetitività, assenza di autonomia) e sulla durata; la comparazione con la declaratoria contrattuale del livello posseduto è il cuore della domanda. Valuta con realismo la domanda di superiore inquadramento: se le mansioni si svolgevano dentro procedure aziendali, il rigetto è probabile e incide sulle spese.
- Per il difensore del datore di lavoro: se invochi la facoltà di assegnare mansioni inferiori per riorganizzazione, allega e prova il rispetto delle forme dell’art. 2103 c.c.: qui l’eccezione è caduta perché nemmeno allegata. Sul quantum, contesta la prova presuntiva del danno valorizzando brevità del periodo e assenza di ricadute concrete sulla professionalità.
- Per entrambi: ricorda che sulla prescrizione dei crediti retributivi il termine decorre dalla cessazione del rapporto per i diritti non ancora prescritti all’entrata in vigore della legge Fornero (Cass. n. 26246/2022, richiamata in sentenza), mentre superiore inquadramento e danno da demansionamento seguono la prescrizione decennale.
Se stai vivendo una situazione simile — mansioni svuotate, affiancamenti senza fine, attività che non corrispondono al tuo inquadramento — una valutazione tecnica del caso concreto è il primo passo. Lo Studio Legale Moscioni è a disposizione per un’analisi della tua posizione.
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