6 Luglio 2026

Contratto a termine e diritto di precedenza: un anno di stipendio al lavoratore non riassunto

La questione in sintesi

Un coordinatore di un istituto di vigilanza privata, assunto a termine per un anno, cita l’azienda lamentando mobbing, straining, mansioni superiori, straordinari non pagati e la violazione del diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato.

Il Tribunale di Roma respinge quasi tutto per genericità delle allegazioni, ma accoglie l’ultima domanda: l’azienda aveva assunto due persone, una poco prima e una poco dopo la scadenza del contratto, ignorando il lavoratore che aveva esercitato la precedenza ex art. 24 D.lgs. 81/2015. La condanna vale un anno di retribuzioni: 33.309,20 euro.

Il caso: un anno a termine nella vigilanza privata

Il lavoratore aveva prestato servizio dal 28 novembre 2023 al 28 novembre 2024, in forza di un contratto a tempo determinato con relativa proroga, con mansioni di «coordinatore» e inquadramento al livello C del CCNL per dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza.

Cessato il rapporto, il ricorrente ha depositato un ricorso articolato su sei domande: in via principale l’accertamento del mobbing o, in subordine, dello straining, con risarcimento di oltre 46.000 euro di danni non patrimoniali; il riconoscimento delle mansioni superiori di livello B con le relative differenze retributive; il pagamento di straordinari, ferie e permessi non goduti; il risarcimento per violazione del diritto al riposo e per la reperibilità non retribuita; infine, il risarcimento per violazione del diritto di precedenza all’assunzione a tempo indeterminato riconosciuto dall’art. 24 del D.lgs. 81/2015.

Tribunale di Roma, Sez. Lavoro I, Sentenza n. 3980/2026
Depositata il 1° aprile 2026 · Giudice dott.ssa Ida Cristina Pangia · Fonte: banca dati BuddaLaw

Domanda accolta in parte

Il Tribunale rigetta le domande per mobbing, straining e mansioni superiori per genericità delle allegazioni, ma accerta la violazione del diritto di precedenza ex art. 24 D.lgs. 81/2015 e condanna la società al risarcimento di 33.309,20 euro, pari alle retribuzioni non percepite per un anno, oltre interessi e rivalutazione.

Le domande respinte: quando le allegazioni generiche affondano il ricorso

La parte più corposa del ricorso non supera il vaglio del giudice, e le ragioni sono istruttive. Sul mobbing, il Tribunale richiama l’orientamento consolidato della Cassazione:

«Ai fini della configurabilità di una ipotesi di “mobbing”, non è condizione sufficiente l’accertata esistenza di una dequalificazione o di plurime condotte datoriali illegittime, essendo a tal fine necessario che il lavoratore alleghi e provi, con ulteriori e concreti elementi, che i comportamenti datoriali siano il frutto di un disegno persecutorio unificante, preordinato alla prevaricazione» (Cass., sez. L, ord. n. 10992 del 9 giugno 2020, richiamata in sentenza).

Le doglianze del ricorrente — lavoro sistematico oltre l’orario, critiche gratuite e linguaggio scurrile dell’area manager, lavoro imposto durante ferie e malattia — vengono giudicate affermazioni generiche, inammissibili anche come capitoli di prova: mancavano le parole precise pronunciate, le circostanze di tempo e di luogo, la quantità di lavoro svolto oltre l’orario concordato.

Il giudice smonta poi i singoli episodi. Le buste paga prodotte dallo stesso ricorrente mostravano il pagamento di 300 euro mensili di straordinario forfettario, il che esclude l’intento lesivo. La reperibilità in ferie era richiesta a tutti i dipendenti, quindi non era una condotta mirata contro il singolo. La disattivazione della password aziendale durante la malattia era risolvibile contattando l’ufficio IT, come la società aveva comunicato. Il trasferimento disposto a ridosso della scadenza era stato persino rinviato su richiesta del lavoratore e mai impugnato di per sé.

Stessa sorte per le mansioni superiori: il ricorrente non aveva operato il raffronto tra il livello di appartenenza e quello rivendicato richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (il giudice richiama Cass. ord. n. 30580/2019, Cass. ord. n. 21224/2024 e Cass. ord. n. 24221/2025), limitandosi a descrivere genericamente l’attività svolta, mentre entrambi i livelli C e B del CCNL prevedevano compiti di coordinamento.

Anche la relazione psichiatrica di parte viene ritenuta irrilevante: il nesso causale con le condizioni di lavoro era affermato dal medico esclusivamente sulla base del racconto del paziente, con richiamo a test diagnostici mai allegati.

La domanda accolta: il diritto di precedenza vale un anno di stipendio

Il quadro cambia completamente sull’ultima domanda. L’art. 24 del D.lgs. 81/2015 riconosce al lavoratore che ha prestato attività per più di sei mesi con contratto a termine il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore nei dodici mesi successivi, per le mansioni già espletate, a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà entro sei mesi dalla cessazione del rapporto.

Nel caso di specie tutti i presupposti erano documentati. Il lavoratore aveva manifestato chiaramente la volontà di avvalersi della precedenza con lettera del 14 febbraio 2025, entro il termine semestrale previsto dall’art. 24, comma 4. Era tuttora disoccupato al momento del giudizio, circostanza non contestata. E soprattutto era la stessa società resistente a confermare di avere assunto due persone: una il 9 settembre 2024, poco prima della scadenza del rapporto, e l’altra il 18 febbraio 2025, con proposta inviata il 31 gennaio 2025, dunque poco dopo la cessazione.

La conclusione del Tribunale è netta: risultando violato il diritto di precedenza, la società va condannata a pagare, a titolo risarcitorio, la somma di 33.309,20 euro, corrispondente alle retribuzioni non percepite per un anno — calcolo aritmetico non contestato dalla controparte — oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Le spese di lite seguono la soccombenza della società in ragione della metà di quanto liquidato.

Il principio di diritto

1. Rigore probatorio su mobbing e mansioni superiori. Le allegazioni generiche di condotte vessatorie, prive di circostanze di tempo e di luogo, sono inammissibili per l’istruttoria; per il superiore inquadramento il lavoratore deve provare l’attività svolta e operare la comparazione tra livello posseduto e livello rivendicato.

2. Il diritto di precedenza è azionabile e monetizzabile. Se il lavoratore a termine esercita per iscritto la precedenza entro sei mesi dalla cessazione e il datore assume altre persone senza considerarlo, la violazione dell’art. 24 D.lgs. 81/2015 genera un danno risarcibile, liquidato in questo caso nella misura delle retribuzioni perdute per un anno.

Consigli strategici per l’avvocato

  1. Per il difensore del lavoratore: non sottovalutare le domande “minori”. In questo ricorso mobbing e mansioni superiori valevano sulla carta oltre 50.000 euro e sono naufragate; il diritto di precedenza, spesso trattato come domanda residuale, ha fruttato da solo 33.309 euro. Fate esercitare la precedenza per iscritto, con data certa, entro i sei mesi, e conservate la prova dello stato di disoccupazione.
  2. Per il difensore del datore di lavoro: prima di assumere a tempo indeterminato nei dodici mesi successivi alla cessazione di un contratto a termine ultrasemestrale, verificate se l’ex dipendente ha esercitato la precedenza: in giudizio è stata la stessa azienda a fornire la prova della violazione, confermando le due assunzioni a ridosso della scadenza. Il forfait per lo straordinario in busta paga si è invece rivelato un ottimo scudo contro l’accusa di intento vessatorio.
  3. Per entrambi: la sentenza conferma che le certificazioni mediche di parte fondate solo sul racconto del paziente hanno scarso peso probatorio. Chi allega un danno alla salute deve produrre documentazione clinica oggettiva e test diagnostici verificabili; chi si difende ha interesse a evidenziarne l’autoreferenzialità.

Il testo integrale della sentenza è consultabile sulla piattaforma BuddaLaw: Tribunale di Roma, sentenza n. 3980/2026.

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