Rimane traccia del mio licenziamento?
Molti lavoratori licenziati temono che il motivo del licenziamento li segua nei colloqui futuri. In generale non esiste un registro pubblico dei licenziamenti e non c’è alcun obbligo di indicarne le ragioni nel curriculum.
Prima di tutto: i termini per impugnare
Il licenziamento deve essere comunicato per iscritto e indicare i motivi. Se il lavoratore vuole contestarlo, deve impugnarlo entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta, con un qualsiasi atto scritto. Nei successivi 180 giorni deve depositare il ricorso in tribunale o chiedere il tentativo di conciliazione o l’arbitrato.
Questi termini valgono anche quando il lavoratore pensa a cercare subito un nuovo lavoro: lasciarli scadere significa perdere la possibilità di far valere i propri diritti. Per i passaggi pratici si può leggere come impugnare il licenziamento.
Artt. 2 e 6 L. 604/1966.
Esiste un registro dei licenziamenti?
No. Non esiste un casellario o un registro pubblico in cui vengano annotate le ragioni del licenziamento e che un futuro datore di lavoro possa consultare.
La cessazione del rapporto viene comunicata dal datore di lavoro agli uffici pubblici competenti, come avviene per l’assunzione. Si tratta però di dati amministrativi, che servono ad esempio per la disoccupazione e la posizione lavorativa, e non di un elenco a disposizione delle aziende.
Devo dirlo al nuovo datore di lavoro?
Nel curriculum non c’è alcun obbligo di indicare perché un rapporto di lavoro è finito. La legge, inoltre, vieta al datore di lavoro di fare indagini, anche tramite terzi, su fatti che non riguardano l’attitudine professionale del lavoratore.
Anche le agenzie per il lavoro non possono selezionare i candidati sulla base di eventuali controversie con precedenti datori di lavoro, salvo casi particolari legati alla natura dell’attività.
Resta comunque sconsigliato dichiarare il falso se viene posta una domanda diretta: meglio valutare con calma come presentare la propria esperienza.
Art. 8 L. 300/1970; art. 10 D.Lgs. 276/2003.
Attenzione ai termini. Il licenziamento va impugnato per iscritto entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione. Entro i successivi 180 giorni va depositato il ricorso in tribunale o chiesto il tentativo di conciliazione o arbitrato; se la conciliazione è rifiutata o non si raggiunge l’accordo, il ricorso va depositato entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.
Art. 6 L. 604/1966, come modificato dalla L. 183/2010 e dalla L. 92/2012.
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