26 Settembre 2019

Posso rinunciare al TFR?

Si può rinunciare al TFR?

La rinuncia di un diritto, da parte del lavoratore, è ammissibile in riferimento a diritti già maturati e dal contenuto determinato (Cass. n. 3064/2013; Cass. n. 12561/2006; Cass. n. 9747/2005).

Pertanto, dal momento che “il diritto alla liquidazione del trattamento di fine rapporto del lavoratore ancora in servizio è un diritto futuro, la rinuncia effettuata dal lavoratore è radicalmente nulla ai sensi dell’art. 1418, c.c., comma 2, e art. 1325 c.c., per mancanza dell’oggetto, non essendo ancora il diritto entrato nel patrimonio del lavoratore e non essendo sufficiente l’accantonamento delle somme già effettuato” (così, Cass. ord. 28 maggio 2019, n. 14510; v. anche Cass. n. 23087/2015; Cass. n. 4822/2005).

Cosa significa?

Se il datore di lavoro ti ha fatto firmare una dichiarazione di rinuncia al Tfr devi sapere che la Tua rinuncia è radicalmente nulla.

Infatti, manca l’oggetto della rinuncia stessa, non essendo il diritto al TFR entrato nel patrimonio del lavoratore.

Non si può rinunciare ad un diritto futuro.

Quindi, la rinuncia al Tfr è valida solo se, nel momento in cui viene firmata, il rapporto di lavoro è cessato.

Il risvolto pratico è che se hai firmato una rinuncia al TFR durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, potrai  rivendicare la liquidazione nel momento in cui il rapporto di lavoro cesserà.


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AVVOCATO MATTEO MOSCIONI

con studio in Viterbo, offre assistenza giudiziale e stragiudiziale rivolta ad Aziende, lavoratori o Organizzazioni sindacali, nel diritto del lavoro.


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