4 Marzo 2021

Modello Organizzativo 231

Modello Organizzativo 231, l’importanza per le società.

Con l’entrata in vigore del D.lgs 231/2001, per la prima volta ed in modo del tutto rivoluzionario rispetto al passato, anche le società possono essere ritenute responsabili in caso di commissione di reati da parte di esponenti dei vertici aziendali o da soggetti sottoposti alla loro direzione e vigilanza. 

Alcuni dei reati presupposto:
• “Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con
violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”
• “Delitti informatici, privacy e trattamento illecito di dati”,
• “Reati societari”,
• “Reati ambientali”

Le sanzioni sono pecuniarie, da un minimo di € 25.800 fino ad arrivare ad un massimo di € 1.549.000, ma anche interdittive, come il divieto di esercizio della propria attività, oltre che alla pubblicazione della sentenza e nei casi limite la confisca dell’azienda. 

Per non essere ritenuta responsabile, l’azienda deve dimostrare di aver adottato ed attuato, prima della commissione del fatto, un Modello Organizzativo 231 idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi. 

Inoltre, l’amministratore delegato può essere sanzionato per “mala gestio” qualora non abbia adottato i Modelli previsti dal D.Lgs. 231/2001 e subire un’azione di responsabilità da parte della società. 


Esiste un Modello 231 standard?

Non tutti i modelli 231 sono uguali.

Per poter evitare le sanzioni e prevenire il rischio di commissione dei reati, è necessario che ogni azienda applichi un Modello Organizzativo 231 studiato ad hoc e ritagliato per la propria azienda.
L’applicazione di un modello “standard” non fa altro che peggiorare la situazione perché, non essendo stato studiato appositamente per la propria azienda, la sua adozione risulta inutile e controproducente.

Infatti, oltre a non sollevare la società da responsabilità ne aggrava la posizione in sede giudiziale.


Quali sono i legami con gli altri sistemi di gestione (ISO 9000, ISO 14001, OHSAS 18001)? Sono la stessa cosa rispetto al modello 231?

No, i sistemi in questione non sono equiparabili al Modello Organizzativo 231 perché disposti per finalità differenti e di conseguenza non possono rispecchiare i requisiti richiesti dal D.lgs. 231/2001. Così detto, il modello 231 dovrà essere sviluppato in modo da integrarsi con gli altri sistemi di gestione già in uso in azienda.

Il risultato sarà la realizzazione e applicazione di un unico sistema di risk managment.


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