4 Marzo 2021

Modello organizzativo 231

Aziende · Modello 231

Dal 2001 anche le società possono rispondere dei reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da amministratori, dirigenti o dipendenti. Un modello organizzativo adeguato, adottato e applicato prima del fatto, è lo strumento che può evitare la responsabilità.

La responsabilità della società

Con il D.Lgs. 231/2001 la società risponde dei reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da chi la amministra o la dirige, anche solo di fatto, oppure da chi lavora sotto la loro direzione o vigilanza. Non risponde se queste persone hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

Art. 5 D.Lgs. 231/2001.

Alcuni reati presupposto

  • omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi violando le norme sulla salute e sicurezza sul lavoro;
  • delitti informatici (per esempio accesso abusivo a un sistema informatico);
  • reati societari;
  • reati ambientali.

Artt. 24-bis e 25-septies D.Lgs. 231/2001.

Le sanzioni

La sanzione pecuniaria si applica sempre. È calcolata in quote, da 100 a 1.000, ciascuna di valore compreso tra circa 258 e 1.549 euro: si va quindi da circa 25.800 euro a circa 1.549.000 euro. In alcuni casi previsti dalla legge la sanzione è calcolata invece in percentuale sul fatturato della società.

Accanto alla sanzione pecuniaria possono applicarsi:

  • sanzioni interdittive, come l’interdizione dall’attività, la sospensione o revoca di autorizzazioni e licenze, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l’esclusione da finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
  • la confisca;
  • la pubblicazione della sentenza.

Artt. 9 e 10 D.Lgs. 231/2001.

Come la società evita la responsabilità

Se il reato è commesso da un vertice aziendale, la società non risponde se prova di aver adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi; di aver affidato la vigilanza sul modello a un organismo autonomo (l’Organismo di vigilanza); che l’autore ha eluso fraudolentemente il modello; che la vigilanza non è mancata.

Il modello deve, tra l’altro, individuare le attività a rischio, prevedere protocolli specifici, regolare la gestione delle risorse finanziarie, prevedere flussi informativi verso l’Organismo di vigilanza e introdurre un sistema disciplinare.

Art. 6, commi 1 e 2, D.Lgs. 231/2001.

Esiste un modello standard?

No. La Cassazione ha chiarito che il modello deve essere costruito “su misura” per la singola impresa, sulla base delle sue dimensioni, della sua attività e dei suoi rischi reali. Il giudice ne valuta l’idoneità in concreto, rispetto al reato effettivamente commesso. Un modello generico, copiato da altri, difficilmente supera questa verifica e quindi non protegge la società.

Cass. pen. n. 23401/2022; Cass. pen. n. 27148/2023.

E gli amministratori?

Gli amministratori devono adempiere ai loro doveri con la diligenza richiesta dall’incarico e rispondono verso la società dei danni causati dalla loro inosservanza. Se la società subisce sanzioni perché non si è dotata di un modello adeguato, gli amministratori possono essere chiamati a risponderne con un’azione di responsabilità.

Art. 2392 c.c.

Modello 231 e sistemi di gestione certificati

Le certificazioni di qualità, ambiente o sicurezza (come ISO 9001, ISO 14001 o ISO 45001) non equivalgono al modello 231, perché hanno finalità diverse. Possono però esserne una base utile. Per la salute e sicurezza sul lavoro, in particolare, i modelli definiti secondo le linee guida UNI-INAIL o la norma UNI EN ISO 45001 si presumono conformi ai requisiti di legge per le parti corrispondenti.

L’obiettivo è un unico sistema di gestione dei rischi, in cui il modello 231 si integra con i sistemi già in uso in azienda.

Art. 30, commi 1 e 5, D.Lgs. 81/2008.

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AVVOCATO MATTEO MOSCIONI

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