LICENZIAMENTO RITORSIVO
Il licenziamento ritorsivo consiste nel recesso datoriale quale ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore.
Il licenziamento ritorsivo costituisce l’unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale.
Il motivo illecito può ritenersi esclusivo e determinante quando il licenziamento non sarebbe stato intimato se esso non ci fosse stato e, quindi, deve costituire l’unica effettiva ragione del recesso, indipendentemente dal motivo formalmente addotto.
L’esclusività sta a significare che il motivo illecito può concorrere con un motivo lecito, ma solo nel senso che quest’ultimo sia stato formalmente addotto, ma non sussistente nel riscontro giudiziale.
Sono vietati il licenziamento e i trattamenti pregiudizievoli del lavoratore conseguenti all’esercizio del diritto di ricevere le informazioni trasparenti nel rapporto di lavoro (art. 14 D.Lgs. 104/2022).
Ii questi casi:
- il lavoratore può chiedere le motivazioni che vanno fornite per iscritto entro 7 giorni;
- grava sul datore di lavoro l’onere di provare in giudizio che il licenziamento è stato intimato per altre motivazioni e non per ragioni ritorsive
Impugnativa
Il licenziamento ritorsivo deve essere impugnato a pena di decadenza entro il termine di 60 giorni del ricevimento della comunicazione.
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