21 Maggio 2020

Covid contratto al lavoro: infortunio e responsabilità del datore di lavoro

Sicurezza · Infortunio Covid

Chi ha contratto il Covid-19 a causa del lavoro è tutelato dall’INAIL come per un infortunio. Questo però non significa che il datore di lavoro sia automaticamente responsabile: serve la prova di una sua violazione degli obblighi di sicurezza.

Il contagio sul lavoro è un infortunio

Le malattie infettive contratte in occasione di lavoro sono trattate come infortunio sul lavoro: la causa “virulenta” è equiparata alla causa violenta tipica dell’infortunio, anche se gli effetti si manifestano dopo qualche tempo. Vale per il Covid-19 come, ad esempio, per l’epatite o il tetano.

Nel 2020 il legislatore lo ha detto in modo espresso: nei casi accertati di infezione da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro, il medico redige il certificato di infortunio e l’INAIL assicura la tutela, anche per il periodo di quarantena. Questi casi non incidono sul premio assicurativo pagato dal datore di lavoro.

Art. 42, comma 2, D.L. 18/2020.

Il datore di lavoro è responsabile?

Il riconoscimento dell’infortunio da parte dell’INAIL non comporta da solo una responsabilità civile o penale del datore di lavoro. Il datore risponde se ha violato l’obbligo di adottare le misure necessarie a tutelare la salute dei dipendenti.

Nella causa civile il lavoratore deve dimostrare la violazione dell’obbligo di sicurezza e il collegamento tra quella violazione e il danno. Non deve invece provare la colpa del datore, che per liberarsi deve dimostrare di aver fatto tutto il necessario.

Art. 2087 c.c.; Cass. n. 29400/2024; Cass. n. 10997/2025.

Le regole dell’emergenza

Durante la pandemia una norma apposita ha stabilito che, per il rischio Covid, il datore di lavoro adempiva all’obbligo di sicurezza applicando i protocolli concordati tra Governo e parti sociali e le altre linee guida previste.

Quei protocolli erano legati all’emergenza, che è terminata. Oggi la valutazione si fa sulla base delle regole ordinarie di sicurezza sul lavoro. Le regole dell’emergenza restano rilevanti per i fatti avvenuti in quel periodo.

Art. 29-bis D.L. 23/2020.

Norme dell’emergenza: le disposizioni speciali sul Covid citate in questo articolo sono legate al periodo della pandemia. Per fatti recenti valgono le regole ordinarie su infortuni e sicurezza.

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