Videosorveglianza e privacy sul lavoro
Il datore di lavoro può installare telecamere solo per finalità precise e con una procedura di garanzia. E può usare le immagini contro il lavoratore solo se lo ha informato adeguatamente e ha rispettato la normativa privacy.
Le finalità ammesse
L’art. 4 dello Statuto dei lavoratori regola gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti da cui può derivare un controllo a distanza dell’attività dei lavoratori. Possono essere usati esclusivamente:
- per esigenze organizzative e produttive;
- per la sicurezza del lavoro;
- per la tutela del patrimonio aziendale.
Il controllo sui lavoratori è ammesso solo come conseguenza indiretta di queste finalità, non come scopo.
Art. 4, comma 1, L. 300/1970.
Serve un accordo o un’autorizzazione
Anche quando c’è una finalità ammessa, le telecamere possono essere installate solo:
- previo accordo collettivo con la RSU o le RSA (o, per imprese con unità in più province o regioni, con i sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale);
- oppure, in mancanza di accordo, previa autorizzazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Questa procedura non serve per gli strumenti che il lavoratore usa per rendere la prestazione e per quelli di registrazione degli accessi e delle presenze.
Art. 4, commi 1 e 2, L. 300/1970; art. 114 D.Lgs. 196/2003.
Quando le immagini si possono usare
Le informazioni raccolte sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, anche disciplinari, solo a due condizioni:
- il lavoratore ha ricevuto adeguata informazione sulle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli;
- è stata rispettata la normativa sulla protezione dei dati personali.
La Cassazione ha confermato che i dati raccolti senza tempestiva informazione dei dipendenti sono inutilizzabili, e che un contratto collettivo può prevedere limiti più favorevoli al lavoratore, ad esempio vietando l’uso disciplinare delle riprese.
Art. 4, comma 3, L. 300/1970; Cass. n. 25731/2021; Cass. n. 30822/2025.
Che cosa deve sapere il lavoratore
Sulle telecamere il lavoratore deve essere informato, ad esempio, su posizionamento e raggio d’azione, orari di funzionamento, caratteristiche del sistema di registrazione e tempi di conservazione delle immagini.
Come per ogni trattamento di dati personali, l’informativa privacy deve indicare tra l’altro:
- chi è il titolare del trattamento e come contattarlo, e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, se nominato;
- le finalità e la base giuridica del trattamento;
- gli eventuali destinatari dei dati e l’eventuale trasferimento verso Paesi extra UE;
- il periodo di conservazione o i criteri per stabilirlo;
- i diritti dell’interessato: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, portabilità;
- il diritto di proporre reclamo al Garante privacy.
L’informativa deve essere concisa, trasparente, comprensibile e facilmente accessibile, in un linguaggio chiaro e semplice. Di solito è data per iscritto.
Le prove raccolte illegittimamente
I risultati di un controllo svolto senza rispettare queste regole non possono essere usati contro il lavoratore. Sul tema dei controlli diretti a scoprire illeciti (i cosiddetti controlli difensivi) vedi il datore può controllare il lavoratore? e videosorveglianza in azienda: il sospetto generico non legittima il controllo difensivo.
Cass. n. 25731/2021.
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