3 Giugno 2021

Videosorveglianza e privacy sul lavoro

Controlli a distanza · Privacy

Il datore di lavoro può installare telecamere solo per finalità precise e con una procedura di garanzia. E può usare le immagini contro il lavoratore solo se lo ha informato adeguatamente e ha rispettato la normativa privacy.

Le finalità ammesse

L’art. 4 dello Statuto dei lavoratori regola gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti da cui può derivare un controllo a distanza dell’attività dei lavoratori. Possono essere usati esclusivamente:

  • per esigenze organizzative e produttive;
  • per la sicurezza del lavoro;
  • per la tutela del patrimonio aziendale.

Il controllo sui lavoratori è ammesso solo come conseguenza indiretta di queste finalità, non come scopo.

Art. 4, comma 1, L. 300/1970.

Serve un accordo o un’autorizzazione

Anche quando c’è una finalità ammessa, le telecamere possono essere installate solo:

  • previo accordo collettivo con la RSU o le RSA (o, per imprese con unità in più province o regioni, con i sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale);
  • oppure, in mancanza di accordo, previa autorizzazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Questa procedura non serve per gli strumenti che il lavoratore usa per rendere la prestazione e per quelli di registrazione degli accessi e delle presenze.

Art. 4, commi 1 e 2, L. 300/1970; art. 114 D.Lgs. 196/2003.

Quando le immagini si possono usare

Le informazioni raccolte sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, anche disciplinari, solo a due condizioni:

  • il lavoratore ha ricevuto adeguata informazione sulle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli;
  • è stata rispettata la normativa sulla protezione dei dati personali.

La Cassazione ha confermato che i dati raccolti senza tempestiva informazione dei dipendenti sono inutilizzabili, e che un contratto collettivo può prevedere limiti più favorevoli al lavoratore, ad esempio vietando l’uso disciplinare delle riprese.

Art. 4, comma 3, L. 300/1970; Cass. n. 25731/2021; Cass. n. 30822/2025.

Che cosa deve sapere il lavoratore

Sulle telecamere il lavoratore deve essere informato, ad esempio, su posizionamento e raggio d’azione, orari di funzionamento, caratteristiche del sistema di registrazione e tempi di conservazione delle immagini.

Come per ogni trattamento di dati personali, l’informativa privacy deve indicare tra l’altro:

  • chi è il titolare del trattamento e come contattarlo, e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, se nominato;
  • le finalità e la base giuridica del trattamento;
  • gli eventuali destinatari dei dati e l’eventuale trasferimento verso Paesi extra UE;
  • il periodo di conservazione o i criteri per stabilirlo;
  • i diritti dell’interessato: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, portabilità;
  • il diritto di proporre reclamo al Garante privacy.

L’informativa deve essere concisa, trasparente, comprensibile e facilmente accessibile, in un linguaggio chiaro e semplice. Di solito è data per iscritto.

Le prove raccolte illegittimamente

I risultati di un controllo svolto senza rispettare queste regole non possono essere usati contro il lavoratore. Sul tema dei controlli diretti a scoprire illeciti (i cosiddetti controlli difensivi) vedi il datore può controllare il lavoratore? e videosorveglianza in azienda: il sospetto generico non legittima il controllo difensivo.

Cass. n. 25731/2021.

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AVVOCATO MATTEO MOSCIONI

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