13 Aprile 2018

Lavoro gratuito: è ammesso?

Retribuzione · Lavoro gratuito

Il lavoro subordinato si presume sempre retribuito. Lavorare gratis è possibile solo in casi particolari, come il volontariato o l’aiuto prestato per affetto, e spetta a chi lo afferma dimostrarlo.

La regola: il lavoro subordinato è retribuito

Il codice civile definisce lavoratore subordinato chi si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare nell’impresa sotto la direzione del datore di lavoro. La Costituzione garantisce inoltre al lavoratore una retribuzione proporzionata al lavoro svolto e sufficiente per un’esistenza libera e dignitosa.

Per questo ogni attività che ha le caratteristiche del lavoro subordinato si presume svolta a titolo oneroso. Chi sostiene che il lavoro era gratuito deve provarlo. Non basta un accordo scritto in cui il lavoratore rinuncia al compenso: il giudice valuta le circostanze concrete, come le modalità e la quantità del lavoro, le condizioni economiche delle parti e i rapporti tra loro.

Non basta nemmeno dimostrare che il lavoratore sperava di ottenere un vantaggio futuro, ad esempio un’assunzione.

Art. 2094 c.c.; art. 36 Cost.; Cass. n. 23143/2021; Cass. n. 26138/2024.

Se l’accordo di gratuità non è valido

Se risulta che si trattava di vero lavoro subordinato, il lavoratore ha diritto alla retribuzione. Di regola il giudice fa riferimento ai minimi del contratto collettivo del settore.

Art. 36 Cost.; art. 2126 c.c.

Le eccezioni

Il lavoro tra familiari e conviventi. Le prestazioni rese in famiglia sono normalmente svolte per affetto e solidarietà (affectionis vel benevolentiae causa). Tra persone che convivono si presume la gratuità; chi chiede la retribuzione deve dimostrare in modo rigoroso sia la subordinazione sia l’accordo sul compenso. Se però il familiare collabora in modo continuativo nell’impresa familiare, la legge gli riconosce comunque il diritto al mantenimento e una partecipazione agli utili.

Il volontariato. Il volontario svolge la sua attività per libera scelta, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro nemmeno indiretti. Non può essere pagato in alcun modo; può ricevere solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. La qualità di volontario è incompatibile con un rapporto di lavoro retribuito con lo stesso ente.

Art. 230-bis c.c.; art. 17 D.Lgs. 117/2017; Cass. n. 9778/2024; Cass. n. 23919/2025.

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AVVOCATO MATTEO MOSCIONI

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