LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO
È discriminatorio un licenziamento motivato da ragioni ideologiche, religiose, razziali, di sesso o di nazionalità. A tal fine non è sufficiente l’iscrizione ad un partito o l’appartenenza a un movimento religioso a distinguere il licenziamento discriminatorio, ma è necessario che si accertino fatti e situazioni che presentino caratteristiche di discriminazione (Cass. n.
8237 dell’8.10.1994). Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio di chi denuncia una molestia sessuale è nullo (art. 1, legge 205/2017).
SANZIONI
La conseguenza del recesso è la nullità con obbligo di reintegrazione del lavoratore e del pagamento dell’indennità risarcitoria (minimo 5 mensilità) indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati.
IL LICENZIAMENTO DEVE ESSERE IMPUGNATO
Il licenziamento deve essere impugnato entro 60 giorni del ricevimento della comunicazione.
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