Licenziamento e matrimonio
Il licenziamento della lavoratrice per causa di matrimonio è nullo. La legge protegge in modo particolare il periodo intorno alle nozze.
Il periodo protetto
Si presume dovuto al matrimonio il licenziamento intimato nel periodo che va dalla richiesta delle pubblicazioni, se poi il matrimonio viene celebrato, fino a un anno dopo la celebrazione.
Art. 35, commi 2 e 3, D.Lgs. 198/2006.
Quando il datore può licenziare
Si tratta di una presunzione: il datore di lavoro può dimostrare che il licenziamento è dovuto a un’altra ragione, ma solo in questi casi:
- colpa grave della lavoratrice, che costituisca giusta causa;
- cessazione dell’attività dell’azienda;
- ultimazione della prestazione per cui la lavoratrice era stata assunta, o scadenza del termine del contratto.
Art. 35, comma 5, D.Lgs. 198/2006.
Per la cessazione dell’attività conta la chiusura dell’intera azienda: non basta quella di un singolo reparto, anche se autonomo.
Cass. n. 10286/2024, richiamata da Cass. n. 22339/2025.
Anche le dimissioni sono protette
Le dimissioni presentate dalla lavoratrice nello stesso periodo sono nulle, a meno che non siano confermate entro un mese.
Art. 35, comma 4, D.Lgs. 198/2006.
Quali tutele
Il licenziamento nullo dà diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento non inferiore a 5 mensilità, qualunque sia il numero dei dipendenti dell’azienda.
Art. 18, commi 1-3, L. 300/1970 per gli assunti prima del 7 marzo 2015; art. 2 D.Lgs. 23/2015 per gli assunti dal 7 marzo 2015.
Gravidanza e maternità
Se il matrimonio coincide con una gravidanza, si applica anche il divieto di licenziamento previsto per la maternità: lo spieghiamo nell’articolo su licenziamento e maternità.
Attenzione ai termini. Il licenziamento va impugnato per iscritto entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione. Entro i successivi 180 giorni va depositato il ricorso in tribunale o chiesto il tentativo di conciliazione o arbitrato; se la conciliazione è rifiutata o non si raggiunge l’accordo, il ricorso va depositato entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.
Art. 6 L. 604/1966, come modificato dalla L. 183/2010 e dalla L. 92/2012.
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